Istruzione pubblica – Università  – Accesso di studenti stranieri – Prove concorsuali ed altre  limitazioni – Contrarietà   all’ordinamento comunitario – Non sussiste 

La previsione di prove concorsuali e limitazioni per l’accesso e il trasferimento di studenti stranieri nell’Università  italiana non contrasta con l’ordinamento comunitario che riconosce le qualifiche professionali senza  interferire nelle mere procedure di ammissione (giacchè le stesse  non sono uniformi  a livello comunitario). 

N. 00462/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00991/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2013, proposto da Puscio Sara, Di Carlo Marianna, Pesce Francesca, Calabrese Valeria Giulia, Paone Lucrezia, Carlucci Manuela, Silletti Marco, Fatica Riccardo Maria, Cirillo Antonio, Papaleo Riccardo, Lanzano Ovidio, Briganti Giuseppe, Giuliano Alessio, Senatore Giulia, Marchica Roberta, Ferrari Marcello, Ferrari Fausto, Sgandurra Micol, Lo Preiato Mariarosaria, Foci Alessandra, Gioia Mariagiovanna, Zaccari Domenico, Russo Marzia, Fattizzo Maria Luna, Fattizio Vincenzo, Gurnari Domenico, Chirilli Carlo, Stellato Anna Chiara, Tracchegiani Tommaso, Furchi Enrico, Calleri Gaetano Silvio, Molè Andrea, Pisaturo Alessandra, Leone Naomi, Greco Alberto, Barbalinardo Ilaria, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura interna in Bari, Palazzo Atenero, piazza Umberto I, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del regolamento relativo alla richiesta di nulla osta al trasferimento da altra Università  della Comunità  Europea di studenti comunitari e non comunitari iscritti ai Corsi di Laurea a numero programmato della Facoltà  di Medicina e Chirurgia per l’iscrizione ad anni successivi al primo, approvalo nel Consiglio di Facoltà  del 26 novembre 2012, modificato ed integrato nel Consiglio di Scuola del 15 marzo 2013 e nel Consiglio del 17 aprile e pubblicato il 9.5.2013, nella parte in cui ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università  comunitarie al superamento della prova concorsuale prevista dal nostro ordinamento per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Area Sanitaria;
– della circolare MIUR prot. n. 602 del 18.5.2011 avente ad oggetto le norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, nella parte in cui ha subordinato il trasferimento di studenti provenienti da Università  comunitarie al superamento della prova concorsuale prevista dal nostro ordinamento per l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale dell’Area Sanitaria;
– del regolamento adottato dall’Università  resistente, se e per quanto vieti, limiti o pregiudichi il trasferimento di studenti provenienti da altre Università  anche comunitarie;
– del regolamento sia generale che didattico adottato dalla Facoltà  di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Ateneo in oggetto, se e per quanto vieti, limiti o pregiudichi il trasferimento di studenti provenienti da altre Università  anche comunitarie;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 per le parti i difensori avv.ti Massimo Vernola, su delega dell’avv. Pasquale Marotta, Domenico Carbonara e Grazia Matteo;
 

Rilevato che secondo il condivisibile principio di diritto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2063 del 10.4.2012 l’ordinamento comunitario (ed il dlgs n. 206/2007 di recepimento della normativa comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, decreto legislativo invocato da parte ricorrente) garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario), riconoscimento cui viceversa ambiscono gli odierni istanti;
Ritenuto, pertanto, che la pretesa di parte ricorrente non appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, suscettibile di positivo apprezzamento alla stregua del menzionato principio di diritto;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)