Energia da fonti rinnovabili  – VIA negativa – Periculum in mora – Non sussiste

La valutazione d’impatto ambientale, poichè  effettuata nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energie  rinnovabili, non è di per sè  idonea a produrre un danno grave e irreparabile agli interessi della ricorrente.

N. 00449/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01004/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2013, proposto da:

Edp Renewables S.r.l. (già  Energia in Natura S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via F. Crispi 6;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Regionale in Lung. N. Sauro 31; 
Comune di Lucera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Prospero Petroni 15; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione di Opere Pubbliche – Servizio Ecologia n. 71 del 18 marzo 2013, notificata in data 13 maggio 2013, avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Riesame in esecuzione dell’ordinanza TAR Puglia, Bari, n. 378 del 21.4.2011”;
di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli sopra indicati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Lucera;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Feliciano Palladino, per delega dell’avv. Simona Viola, Mario Bucello, Giuseppe Macchione, Tiziana Colelli e Paolo Clemente, per delega dell’avv. Ignazio Lagrotta;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che le censure dedotte con il ricorso introduttivo, attinenti a complessi aspetti di impatto ambientale, richiedono un approfondimento che potrà  essere effettuato soltanto nella fase del merito;
Ritenuto, sotto altro profilo, che il provvedimento impugnato, quale valutazione di impatto ambientale effettuata nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica dell’impianto di produzione di energia da fonte eolica, non è idoneo ad arrecare, con immediatezza, un irreparabile pregiudizio agli interessi della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda di sospensiva;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sez. Unica) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)