Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Permesso di costruire – Diniego – Costruzione in aderenza – Fattispecie
Non è meritevole di sospensione il diniego di permesso di costruire ove il progetto presentato riguardi la costruzione di un edificio in aderenza ad un muro che tuttavia è collocato all’interno della proprietà del ricorrente, con conseguente inapplicabilità del criterio della costruzione in aderenza.
N. 00447/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00967/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2013, proposto da:
Intrapresa Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Ursini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Umberto I 32;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Valla e Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via P. Amedeo 26;
nei confronti di
Pia Unione I.S.M.E.T. “Istituto per L’Apostolato nelle Scuole Materne, Elementari, Tecniche”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Strada Torre Tresca 2/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego definitivo del premesso di costruire di cui alla nota della Ripartizione urbanistica prot. n. 91909 del 18.4.2013, spedita il 23.4.203 (pratica edilizia PDC – 52-2011), sollecitato dalla società ricorrente con istanza del 25.1.2011 prot. n. 17790;
nonchè degli atti e provvedimenti comunque preordinati e/o connessi con quello impugnato, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del detto permesso per la costruzione di un nuovo edificio sull’area di risulta dalla demolizione della preesistente costruzione, in Bari alla Via Pisacane n. 95, e dell’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione e dei suoi funzionari, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Pia Unione I.S.M.E.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Pietro Ursini, Augusto Farnelli, per delega dell’avv. Anna Valla, e Francesco Muscatello;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che, sotto il profilo del periculum in mora, il provvedimento impugnato non pare idoneo ad arrecare, nelle more della decisione sul merito, alcun pregiudizio irreparabile agli interessi della ricorrente;
Ritenuto che, peraltro, appare prima facie corretta la considerazione operata nel provvedimento impugnato con riferimento alla collocazione all’interno del confine di proprietà della ricorrente, con conseguente inapplicabilità del criterio della costruzione in aderenza, del muro al quale dovrebbe essere addossato l’edificio progettato;
Che l’istanza cautelare va quindi respinta;
Che ricorrono comunque le ragioni che giustificano le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)