Istruzione pubblica – Sostegno scolastico – Contributo in favore della scuola privata – Diritto fondamentale della persona  – Diniego – Illegittimità  

Merita di essere sospeso il diniego di contributo per l’insegnamento di sostegno richiesto dalla scuola primaria privata, essendo in gioco  i diritti fondamentali all’istruzione dell’alunno disabile e della continuità  didattica, prevalenti sulle esigenze di bilancio.

N. 00446/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00946/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2013, proposto da:

Associazione Culturale Oxford, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Papa, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Calefati 133;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, USR – Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
G. P., M. L., rappresentati e difesi dall’avv. Antonella Bellino, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Toma in Bari, via Calefati, 133; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale Ufficio V, a firma del Dirigente Vicario prot. MIUR/AOODRPU n.3156 del 7.5.2013, con il quale si è disposto che non è possibile assegnare alla ricorrente il contributo alle ulteriori due classi dell’omonima scuola primaria, nonchè il contributo per 24 ore di sostegno, stante l’insufficiente stanziamento di fondi ministeriali;
nonchè di ogni altro atto a questo connesso,presupposto e/o conseguente;
per il risarcimento
dei danni che dovessero derivare alla ricorrente dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’USR – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Loredana Papa, anche in sostituzione dell’avv. Antonella Bellino;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, appare suscettibile di favorevole apprezzamento la doglianza contenuta nel ricorso con riferimento al contributo spettante all’Istituto ricorrente per lo svolgimento delle ore di sostegno, imprescindibili al fine di garantire la continuità  didattica in favore degli alunni disabili che hanno già  frequentato nei precedenti anni scolastici la scuola primaria presso la scuola Oxford;
Ritenuto che la fruizione del sostegno, come già  affermato da questo Tribunale (sentt. 768 e 973 del 2013), costituisce un diritto fondamentale della persona, non comprimibile con riferimento ad eventuali esigenze di bilancio;
Ritenuto che il diniego di tale contributo può concretizzare per l’Istituto e per gli alunni interessati un pregiudizio imminente e irreparabile, dato il prossimo inizio dell’anno scolastico e quindi delle attività  formative di cui gli stessi non potrebbero giovarsi;
Che in tali termini deve quindi essere accolta l’istanza cautelare, con ordine all’Amministrazione di riesaminare, sotto tale profilo, il provvedimento impugnato;
Che la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto ordina all’Amministrazione di riesaminare, nei sensi di cui in motivazione, il provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)