1.Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore  – Commissione – Incompatibilità  – Astensione – In caso di collaborazioni accademiche – Non sussiste 
2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ricercatore – Commissione – Valutazione comparativa  – Iter valutativo

1. à‰ legittima la composizione della Commissione di concorso per ricercatore universitario  ove i rapporti tra commissario e candidato, non rivestendo  carattere economico-professionale nè  riguardando  la comunanza degli interessi di vita bensì il normale rapporto  accademico  tra docente ed allievo, non diano luogo a incompatibilità  del commissario nè al conseguente obbligo di astensione.
2. Nell’ambito di un concorso volto all’assegnazione di un posto da ricercatore universitario la Commissione deve anzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; a seguire deve formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89 del 2009; infine, deve pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.

N. 01274/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2012, proposto da Bubici Giovanni Nicola, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;

nei confronti di
De Miccolis Angelini Rita Milvia, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 1290 del 27.3.2012, con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 – Patologia Vegetale, bandita con decreto rettorale n. 9660 del 15.12.2010, ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini;
– del decreto rettorale n. 5042 del 1° agosto 2011 di nomina della Commissione giudicatrice;
– di tutti gli atti della Commissione giudicatrice e, segnatamente, del verbale n. 1 del 2.11.2011 (seduta preliminare e predeterminazione dei criteri); del verbale n. 2 del 30.1.2012 e allegati (esame e verifica dei titoli e delle pubblicazioni valutabili); del verbale n. 3 del 13.2.2012 (discussione sui titoli e sulle pubblicazioni); del verbale n. 4 del 14.2.2012 e allegati (valutazione di titoli e delle pubblicazioni); del verbale n. 4A del 20.2.2012 (prosieguo valutazione dei titoli e delle pubblicazioni); del verbale n. 5 del 21.2.2012 e allegati (discussione finale, giudizi complessivi finali e individuazione del vincitore della valutazione comparativa); della relazione finale del 21.2.2012;
– di tutti i giudizi, individuali, collegiali e complessivi espressi dalla Commissione nel corso della procedura comparativa;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di nomina in ruolo della vincitrice del concorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di De Miccolis Angelini Rita Milvia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, Domenico Carbonara, su delega dell’avv. Cecilia Antuofermo, e Franco Gagliardi La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 9660 del 15.12.2010 veniva indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Agraria per il settore scientifico-disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale.
Il dr. Giovanni Nicola Bubici, odierno ricorrente, presentava domanda di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa.
In sede concorsuale venivano documentati dall’interessato tutti i titoli posseduti e le pubblicazioni prodotte.
Con decreto n. 5042 del 10.8.2011 il Rettore dell’Università  degli Studi di Bari procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice, composta dal prof. Francesco Faretra, ordinario presso la Facoltà  di Agraria dell’Università  di Bari, e dai proff. Alessandro Ragazzi e Agostino Brunelli.
La Commissione giudicatrice preposta alla valutazione comparativa dei candidati:
– in data 2.11.2011 (verbale n. 1) predeterminava i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
– in data 30.1.2012 (verbale n. 2) procedeva alla individuazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati valutabili;
– in data 13.2.2012 (verbale n. 3) si riuniva per procedere alla illustrazione e discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati;
– in data 14.2.2012 e 20.2.2012 (verbali n. 4 e n. 4A) procedeva alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, esprimendo i giudizi individuali e quelli collegiali;
– in data 21.2.2012 (verbale n. 5) formulava i giudizi complessivi, proponendo come vincitrice del concorso la dr.ssa Rita Milvia De Miccolis Angelini; in pari data approvava la relazione finale del concorso.
Successivamente, con decreto rettorale n. 1290 del 27.3.2012 venivano approvati gli atti della valutazione comparativa e veniva dichiarata vincitrice del concorso la dr.ssa De Miccolis Angelini.
L’odierno ricorrente Bubici Giovanni Nicola impugnava dinanzi a questo Tribunale il decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 1290 del 27.3.2012, il decreto rettorale n. 5042 del 1° agosto 2011 di nomina della Commissione giudicatrice, i menzionati verbali, la relazione finale del 21.2.2012, tutti i giudizi, individuali, collegiali e complessivi espressi dalla Commissione nel corso della procedura comparativa ed il provvedimento di nomina in ruolo della vincitrice del concorso.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ; violazione del principio di imparzialità  e di buon andamento: la vincitrice del concorso dr.ssa De Miccolis Angelini, oltre ad essere attualmente contrattista presso il Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale, sarebbe stata coinvolta in progetti di ricerca esclusivamente dal prof. Faretra e avrebbe prodotto pubblicazioni esclusivamente con lo stesso Faretra (componente della Commissione giudicatrice e docente presso la Facoltà  di Agraria dell’Università  degli Studi di Bari – settore AGR/12 Patologia Vegetale – Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale); conseguentemente, il Faretra si sarebbe dovuto astenere dal far parte della Commissione;
2) violazione degli artt. 1 e segg. d.p.r. 23.3.2000, n. 117; violazione dell’art. 1, comma 7, decreto legge 10.11.2008, n. 180, convertito nella legge 9.1.2009, n. 1 e dell’art. 24 legge 30.12.2010, n. 240, anche in relazione al D.M. 28.7.2009, n. 89 ed al bando di concorso; violazione dell’art. 3 legge 7.8.1990, n. 241; violazione del principio di buon andamento e di imparzialità  della P.A.; violazione dei principi generali in materia di motivazione nelle valutazioni comparative; inversione procedimentale; eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto al bando di concorso, erronea presupposizione, illogicità  manifesta: i criteri adottati dalla Commissione (verbale n. 1) non specificherebbero in alcun modo la rilevanza che ciascuna categoria di titoli assume ai fini del giudizio finale; nel caso di specie sarebbe stata omessa dalla Commissione la necessaria attività  preventiva di predeterminazione dei criteri di massima imposta dall’art. 4, comma 1 d.p.r. n. 117/2000;
3) violazione, sotto distinto ed ulteriore profilo, degli artt. 1 e segg. d.p.r. 23.3.2000, n. 117; violazione dell’art. 1, comma 7 decreto legge 10.11.2008, n. 180, convertito nella legge 9.1.2009, n. 1, e dell’art. 24 legge 30.12.2010, n. 240, anche in relazione al D.M. 28.7.2009, n. 89 e al bando di concorso; violazione dell’art. 3 legge 7.8.1990, n. 241; violazione del principio di buon andamento e di imparzialità  della P.A.; violazione dei principi generali in materia di motivazione nelle valutazioni comparative; eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto al bando di concorso, per travisamento, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità  manifesta, disparità  di trattamento: la Commissione esaminatrice avrebbe omesso di individuare i titoli valutabili ascrivendoli contestualmente a ciascuna delle categorie previste dall’art. 2 D.M. n. 89/2009, dando viceversa atto in una griglia di valutazione delle risultanze dell’attività  valutativa; detta griglia avrebbe condotto ad esiti valutativi non sempre agevolmente comprensibili, non consentendo di ripercorrere l’iter logico giuridico seguito dalla Commissione; la Commissione avrebbe omesso di rilevare la prestazione, da parte del ricorrente, di attività  didattica (tutoraggio a tesi e supporto alla didattica) prestata dal 2002 al 2011, come evincibile dal curriculum presentato, evidentemente ritenendo tale attività  non ascrivibile allo “svolgimento di attività  didattica a livello universitario in Italia o all’estero” di cui all’art. 2 D.M. n. 89/2009; identica attività  prestata dalla vincitrice del concorso sarebbe stata all’opposto oggetto di espressa valutazione; la Commissione avrebbe erroneamente valutato attività  della controinteressata come ricerca qualificata per nove anni, quando in realtà  si sarebbe trattato di attività  di durata inferiore ovvero di mera consulenza; il ricorrente avrebbe svolto attività  di ricerca per un periodo più lungo; inoltre, la mera partecipazione della dr. De Miccolis a progetti di ricerca non sarebbe ex se valutabile quale “attività  progettuale”; conseguentemente, avrebbe errato la Commissione ad esaminare tale aspetto; analoghe considerazioni opererebbero per quanto concerne la partecipazione a convegni;
4) violazione, sotto altro profilo, degli artt. 1 e segg. d.p.r. 23.3.2000, n. 117; violazione dell’art. 1, comma 7 decreto legge 10.11.2008, n. 180, convertito nella legge 9.1.2009, n. 1, anche in relazione all’art. 2 D.M. 28.7.2009, n. 89 e al bando di concorso; violazione dell’art. 3 legge 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto al bando di concorso, travisamento, erronea presupposizione, illogicità , contraddittorietà , ingiustizia manifesta, disparità  di trattamento: la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice si ridurrebbe a mere formule generiche e stereotipate, sarebbe intrinsecamente erronea, se non abnorme, rispetto ai titoli e alle pubblicazioni vantate dal ricorrente; sarebbe stata omessa la valutazione analitica dei titoli imposta dal D.M. n. 89/2009, avendo la Commissione espresso giudizi (sia individuali sia collegiali) generici con formule sintetiche;
5) violazione, sotto distinto ed autonomo profilo, degli artt. 1 e segg. d.p.r. 23.3.2000, n. 117; violazione dell’art. 1, comma 7 decreto legge 10.11.2008, n. 180, convertito nella legge 9.1.2009, n. 1, anche in relazione all’art. 3 D.M. 28.7.2009, n. 89 e al bando di concorso; eccesso di potere per contraddittorietà  rispetto al bando di concorso, travisamento, erronea presupposizione, illogicità , contraddittorietà , ingiustizia manifesta, disparità  di trattamento: in sede di valutazione delle pubblicazioni si sarebbe consumata la manifesta abnormità , illogicità  e contraddittorietà  delle operazioni concorsuali in violazione dell’art. 2 D.M. n. 89/2009; la Commissione, avendo recepito integralmente nella prima seduta (verbale n. 1) i criteri per la valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 3 D.M. n. 89/2009, avrebbe dovuto valutare le pubblicazioni presentate dai candidati prendendo in considerazione tutti gli elementi di giudizio previsti dalla citata disposizione e gli indicatori bibliometrici di cui all’art. 3, comma 4, D.M. cit., dando adeguatamente conto in motivazione delle ragioni sottese ad una determinata valutazione e al risultato della comparazione tra le pubblicazioni dei candidati anche in riferimento agli indici bibliometrici; viceversa, nelle valutazioni delle pubblicazioni risultanti dai verbali della Commissione non sarebbe presente alcun riferimento all’applicazione degli indici richiamati dal citato art. 3, comma 4 D.M. n. 89/2009, quali l’impact factor o l’indice diHirsh; la doverosa applicazione di tali indici avrebbe comportato la prevalenza del ricorrente sulla controinteressata, mentre il confronto effettuato con formule generiche e di stile avrebbe consentito una valutazione di prevalenza della dr.ssa De Miccolis Angelini, peraltro affidata – senza altre spiegazioni – al mero inserimento degli aggettivi “ottimo” o “buono” riferiti alla produzione scientifica dei candidati; la Commissione, pur avendo riportato la prescrizione relativa alla utilizzazione degli indici bibliometrici tra i criteri di massima, ne avrebbe omesso in concreto l’applicazione, non risultando dai verbali la valutazione delle pubblicazioni dei candidati avvalendosi anche dei predetti indici, citati senza tuttavia trarne le dovute conseguenze; la Commissione avrebbe esclusivamente citato in alcuni giudizi gli H-index (indice di Hirsh), ma avrebbe omesso di considerare gli altri indici e la doverosa motivazione del giudizio conseguente all’applicazione degli indici bibliometrici, così violando la ratio di massima trasparenza sottesa alle previsioni del D.M. n. 89/2009; la doverosa applicazione dei criteri previsti dall’art. 3 D.M. n. 89/2009 e degli indici bibliometrici avrebbe comportato la prevalenza del ricorrente sulla controinteressata in riferimento alla valutazione delle pubblicazioni (sia in termini di consistenza, importanza qualitativa e quantitativa della produzione scientifica, sia in termini di originalità  e rilevanza scientifica delle pubblicazioni, sia in termini di indici bibliometrici applicati); la Commissione avrebbe errato nella valutazione della rilevanza della produzione scientifica della controinteressata (in particolare con riferimento all’asserito “apporto sostanziale” della De Miccolis nelle pubblicazioni presentate).
Si costituivano l’Amministrazione universitaria e la controinteressata De Miccolis Angelini Rita Milvia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che tra il prof. Faretra e la controinteressata non è risultato intercorrere alcun rapporto di carattere economico – professionale ovvero comunanza di interessi di vita, tali da determinare – secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2360; Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354) – l’incompatibilità  del primo con conseguente obbligo di astensione, bensì unicamente collaborazioni costituenti manifestazioni fisiologiche di un rapporto accademico tra docente e allievo (la De Miccolis è contrattista presso il Dipartimento del prof. Faretra, avendo superato apposita selezione, senza che ciò determini alcun rapporto di subordinazione gerarchica).
Quanto alla censura sub 2), va evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il verbale n. 1 contiene una compiuta individuazione preventiva dei criteri di valutazione (cfr. pagg. 1 e ss. del citato verbale) in linea con la previsione normativa di cui all’art. 4 d.p.r. n. 117/2000.
Le doglianze sub 3), 4) e 5) sono suscettibili di disamina unitaria, stante l’omogeneità  delle relative contestazioni e l’idoneità  delle stesse ad essere risolte, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., sulla base del principio di diritto di cui ai precedenti conformi: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I., 8 agosto 2013, n. 1236 e Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3387 (in tema di non necessità  di una valutazione comparativa analitica di ogni singolo titolo/attività  e di ogni singola pubblicazione, al fine di garantire una gestione rapida ed efficace ed al contempo trasparente delle procedure valutative de quibus).
A tal riguardo, va rimarcato che i rilievi critici formulati dal ricorrente circa il giudizio valutativo cui è pervenuta la Commissione non appaiono idonei a dimostrare che la procedura comparativa sia risultata viziata nei suoi snodi essenziali e nell’esito finale.
Premesso, infatti, che, trattandosi di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, il sindacato giurisdizionale può svolgersi anche con la verifica dell’attendibilità  delle operazioni tecniche compiute dalla Commissione esaminatrice rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati e applicati, con la precisazione che resta comunque fermo il limite della relatività  delle valutazioni scientifiche, potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità , poichè altrimenti all’apprezzamento opinabile dell’Amministrazione sostituirebbe quello proprio e altrettanto opinabile (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 694; Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4635; Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201), nel caso di specie le censure d’incongruità  e di insufficienza motivazionale dedotte dall’odierno ricorrente non possono trovare accoglimento alla luce del vaglio concreto dell’operato della Commissione.
La selezione in esame, indetta con decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari del 15 dicembre 2010 n. 9660, è soggetta all’applicazione del D.M. n. 89/2009, che detta i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nelle procedure comparative per il reclutamento dei ricercatori che siano bandite successivamente all’entrata in vigore del decreto legge n. 180/2008.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 D.M. n. 89/2009, le Commissioni giudicatrici “effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati” sulla base degli elementi ivi elencati, dal n. I) al n. X): titolo di dottore di ricerca, attività  didattica a livello universitario, attività  di formazione e ricerca presso istituti pubblici e privati, attività  in campo clinico, attività  progettuale, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca, titolarità  di brevetti, partecipazione in qualità  di relatore a congressi e convegni, conseguimento di premi e riconoscimenti per la ricerca.
Il terzo comma dell’art. 2 precisa che la valutazione di ciascuno dei predetti elementi deve essere effettuata “considerando specificamente la significatività  che esso assume in ordine alla qualità  e quantità  dell’attività  di ricerca svolta dal singolo candidato”.
L’art. 3, comma 2 dello stesso decreto stabilisce poi i parametri mediante i quali le commissioni di concorso effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche. Essi sono, nell’ordine (e senza prevalenza dell’uno sull’altro):
– l’originalità , l’innovatività  e l’importanza “di ciascuna pubblicazione scientifica”;
– la congruenza “di ciascuna pubblicazione” con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari correlate;
– la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità  scientifica “di ciascuna pubblicazione”;
– la “determinazione analitica” dell’apporto individuale del candidato ad eventuali lavori in collaborazione.
Inoltre, ai sensi del terzo comma dell’art. 3, le commissioni giudicatrici devono valutare globalmente “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”.
Nella fattispecie, peraltro, l’art. 7 del bando di concorso riproduce pedissequamente i criteri di valutazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 89/2009, che dunque costituiscono anche lex specialis della procedura.
La recente giurisprudenza formatasi sulle disposizioni del D.M. n. 89/2009, anche di questa Sezione, ha affermato, in termini condivisibili, che i giudizi resi dalla Commissione sui titoli, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione (con riferimento ai singoli candidati ed ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del decreto ministeriale), nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività  di ciascun elemento per l’attività  di ricerca, ma si limitino a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli e non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare ed al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere non verificabili, contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle vincolanti prescrizioni del D.M. n. 89/2009 e, pertanto, illegittimi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 gennaio 2012, n. 391; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2011, n. 653; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 195).
Deve ritenersi dunque superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al D.M. n. 89/2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
In contrario, il Collegio rileva che la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità  e la continuità  temporale della stessa”, ossia quella valutazione globale degli scritti del candidato che un tempo la giurisprudenza riteneva sufficiente, è oggi tuttora prescritta dal terzo comma dell’art. 3 del D.M. n. 89/2009, ma deve aggiungersi e seguire (in questo senso depone, nel terzo comma, l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) alla presupposta disamina analitica di ciascuna pubblicazione, ormai necessaria per tutti i candidati.
In altri termini, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 D.M. n. 89/2009; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
Nel caso in esame deve rilevarsi che la Commissione ha provveduto all’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni valutabili per ogni candidato, redigendo apposito schema (i.e. griglia di valutazione) nel quale sono state collocate, sulla linea verticale, tutte le pubblicazioni ammesse alla valutazione, e i vari parametri da considerare singolarmente ai fini della valutazione (originalità -innovatività -importanza, congruenza con il settore scientifico-disciplinare, rilevanza scientifica della collocazione editoriale, determinazione analitica dell’apporto individuale); ha quindi espresso un giudizio per ogni singolo parametro su ogni pubblicazione di ciascun candidato, redigendo, infine, il giudizio complessivo sintetico, individuale e collegiale, delle pubblicazioni e dei titoli (cfr. allegati al verbale n. 4A).
Il procedimento seguito risulta, quindi, rispettoso della disciplina tratteggiata, essendo stati seguiti tutti i passaggi essenziali della complessiva valutazione della produzione scientifica di ogni candidato.
Nè può sostenersi che la motivazione del giudizio consista in una mera aggettivazione priva di riferimento concreto, poichè i giudizi espressi, in quanto inseriti nella griglia, vanno correlati con il parametro soprastante, di modo che la valutazione complessiva costituisce la risultante di quella operata con riferimento a ogni singola voce (e quindi, ad es., la pubblicazione potrà  risultare buona per originalità , discreta con riferimento alla congruenza, sufficiente come collocazione scientifica, e di maggiore o minore rilevanza per l’apporto individuale nei lavori collettanei).
Nello stesso senso va anche evidenziato che i parametri sono a loro volta suscettibili di verifica poichè, ad esempio, la collocazione scientifica è desumibile dalla quotazione della rivista in cui appare il contributo, l’apporto individuale è misurabile dalla collocazione del nome nell’ordine degli autori, la congruenza con il settore è verificabile in relazione all’argomento trattato.
L’integrazione di tutti i parametri menzionati ha in tal modo composto il giudizio sintetico di ciascun commissario e quello collegiale, costituendone adeguato supporto motivazionale.
Ciò premesso in linea generale, vanno esaminate le doglianze sollevate dal Bubici con riferimento alla errata valutazione, operata dalla Commissione esaminatrice, di titoli e pubblicazioni.
Al riguardo, va osservato innanzitutto che dalla lettura dei verbali della procedura emerge con chiarezza come il giudizio di prevalenza della controinteressata sia stato fondato dalla Commissione non tanto sulla consistenza quantitativa della produzione scientifica, quanto su un distacco qualitativo evidenziato dalla elevata originalità  e importanza rilevate dalla valutazione delle pubblicazioni e dalla esperienza “molto buona” dalla stessa De Miccolis nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; specularmente nei confronti del ricorrente non è stata ravvisata una carenza del curriculum o del numero delle pubblicazioni, essendogli stati riconosciuti, nei giudizi complessivi, una più che discreta esperienza nel settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ma evidentemente non del livello della controinteressata.
Tali considerazioni conducono a ritenere che le censure sub 3), 4) e 5), così come formulate dall’interessato, non fanno emergere incongruenze ed illogicità  nell’operato della Commissione, il cui giudizio finale non risulta, pertanto, contraddetto.
Per completezza vanno comunque esaminate le specifiche doglianze.
Quanto alla censura relativa alla omessa valutazione della prestazione dal 2002 al 2011, da parte del ricorrente, di attività  didattica (tutoraggio a tesi e supporto alla didattica), va rilevato che l’attività  del dr. Bubici indicata in curriculum consiste in mera attività  di supporto, posto che gli assegnisti di ricerca – quale è appunto il ricorrente – possono svolgere unicamente compiti di supporto di attività  didattiche nelle forme delle esercitazioni, attività  tutoriali e partecipazione alle commissioni di esame in qualità  di cultore della materia.
àˆ evidente che trattasi dell’unica possibile attività  che l’assegnista può svolgere, stante il divieto di svolgere attività  didattiche in senso proprio.
Questo spiega la ragione per cui la Commissione ha valutato come limitata l’attività  del dr. Bubici.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, dagli atti risulta che la dr.ssa De Miccolis ha documentato 42 mesi di contratti e 48 mesi di assegni di ricerca (90 mesi complessivi).
Pertanto, benchè l’arco temporale effettivo dei contratti di lavoro della vincitrice sia di 42 mesi pari a 3,5 anni in luogo di quasi 5 anni di cui all’allegato n. 4 al verbale n. 4 (come ammesso dalla stessa Amministrazione resistente), resta invariato il periodo di 4 anni (48 mesi) in cui la dr.ssa De Miccolis è stata titolare di assegno di ricerca, di tal che comunque non è risultato compromesso l’esito finale della selezione, in quanto la durata dell’attività  complessivamente svolta resta superiore per la controinteressata.
Inoltre, anche a non considerare i 19,9 mesi di attività  di ricerca svolta dalla controinteressata non coperta da assegni di ricerca, la De Miccolis ha comunque documentato 70,1 mesi complessivi di attività  di ricerca e quindi un periodo temporale superiore ai 68 mesi documentati dal ricorrente; conseguentemente, anche sotto tale angolo visuale l’esito finale non sarebbe mutato.
In ogni caso, va rilevato che i 19,9 mesi di attività  di ricerca, svolta dalla controinteressata e contestata dal Bubici, non coperti da assegno di ricerca potevano legittimamente essere considerati dalla Commissione esaminatrice, rispondendo al parametro concorsuale, in quanto la copertura di detta attività  con assegno di ricerca non è richiesta dalla lex specialis della procedura.
Infine, l’attività  che parte ricorrente definisce di mera “consulenza” (per esempio quella svolta presso l’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia nel corso della quale la De Miccolis ha espletato attività  di monitoraggio, rilievi in campo, analisi di laboratorio del materiale vegetale, elaborazione dei dati climatici e di infestazione ed infezione dei principali fitofagi patogeni dell’olio e divulgazione dei risultati) costituisce – a ben vedere – vera e propria attività  di ricerca non estranea alla tipologia di attività  legittimamente valutabili dalla Commissione, proprio in considerazione dell’attività  in concreto esercitata durante detto periodo.
Relativamente ad altre attività , svolte dalla controinteressata e definite dal Bubici di mera “consulenza” (in quanto tali – secondo la prospettazione di parte ricorrente – non valutabili dalla Commissione per essere estranee all’oggetto della procedura), lo stesso deducente non fornisce prova alcuna in ordine alla loro effettiva natura.
Va, altresì, evidenziato che la Commissione ha del tutto legittimamente considerato la partecipazione della dr.ssa De Miccolis a 43 progetti di ricerca, quale elemento idoneo a valutare il profilo della candidata, accertamento che può fisiologicamente riverberarsi sul giudizio finale.
Analogamente la stessa Commissione ha valutato tale dato anche per il ricorrente.
La Commissione ha evidenziato a tal riguardo un’attività  della controinteressata “molto intensa”.
Per le considerazioni espresse in precedenza detto giudizio non è sindacabile da parte del giudice amministrativo, non essendo inficiato da vizi macroscopici.
Infine, va rimarcato che la Commissione ha valutato le pubblicazioni dei candidati avvalendosi anche degli indici bibliometrici della cui applicazione viene data adeguata – alla stregua dell’orientamento seguito da questo T.A.R. ed in precedenza esposto – motivazione (cfr. allegati al verbale n. 5).
In ogni caso, la Commissione esaminatrice è investita del compito istituzionale di effettuare una valutazione comparativa globale e complessiva finalizzata a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica, con la conseguenza che la Commissione può legittimamente attribuire specifica rilevanza ad uno piuttosto che ad altro elemento di valutazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2011, n. 6326), senza che ciò possa costituire circostanza contestabile dinanzi al giudice amministrativo.
Inoltre, va sottolineato che la pubblicazione o meno su riviste ISI (Institute for Scientific Information) non può costituire criterio di valutazione di un’opera, non essendo previsto da alcuna disposizione cogente.
Nè è corretto sostenere che l’originalità  di una pubblicazione sia strettamente correlata al numero di citazioni che si ricevono o all’Impact Factor, essendo possibile che tali indici siano soggetti a fisiologiche variazioni nel tempo, non potendo evidentemente essere posti in relazione ad una valutazione oggettiva e stabile circa l’originalità  della stessa pubblicazione.
Per quanto concerne la qualificazione come “sostanziale” dell’apporto della controinteressata in tutte le pubblicazioni presentate (da evincersi – come avvenuto nel caso di specie – non solo dalla collocazione del proprio nome nell’intestazione dell’opera, ma altresì dalla correlazione del tema trattato con il percorso accademico e di ricerca intrapreso dal candidato), anche in tal caso deve rilevarsi che la valutazione della Commissione in ordine alla rilevanza dell’apporto della candidata appare corretta e non sindacabile in sede giurisdizionale, non essendo inficiata da vizi macroscopici ed essendo stata peraltro operata con riferimento ad altri candidati.
Relativamente alla censura relativa alla illegittima utilizzazione, da parte della Commissione, di indici bibliometrici alla data della 14.2.2012 (mentre il termine di presentazione della domanda di partecipazione scadeva in data 20.1.2011), va evidenziato che parte ricorrente non ha prodotto alcuna prova in ordine ad un diverso esito della selezione riveniente dal confronto tra gli indici meno aggiornati.
In conclusione, il percorso logico-valutativo seguito dalla Commissione non presenta le incongruenze lamentate dal ricorrente.
La valutazione analitica (dovendosi intendere l’ “analiticità ” di cui al D.M. n. 89/2009 nei termini evidenziati in precedenza) della produzione scientifica supporta, pertanto, il giudizio complessivo che ha manifestato la prevalenza della controinteressata.
Le considerazioni espresse dalla Commissione si rivelano quindi aderenti ai dati emergenti dagli atti e idonee a supportare il giudizio di prevalenza della dr.ssa De Miccolis.
Raffrontando i giudizi di cui ai verbali non si ravvisano evidenti illogicità , irrazionalità  o manifeste disparità  tali da configurare un palese eccesso di potere censurabile sul piano della legittimità .
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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