Accesso – Planimetrie in copia – Conformità  all’originale – Carenza – Conseguenze

Ove l’interessato vanti un diritto di accesso – accertato con sentenza esecutiva  – all’originale di alcune planimetrie conservate presso Comune, l’aver potuto disporre della copia delle stesse priva dell’attestazione di  conformità  all’originale non soddisfa la sua pretesa, dovendo essere il Comune condannato – in via di ottemperanza – all’esibizione degli originali richiesti.

N. 01268/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2013, proposto da: 
Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, via Venezia N. 14; 

contro
Comune di Barletta; 

per l’ottemperanza
alla sentenza Tar puglia – Sez. II – n. 184/2013: accesso documenti variante p.r.g.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Marco Palieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con sentenza di questo Tribunale Sez. II n. 184/2013 è stato accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso il diniego di accesso alla documentazione richiesta ordinandosi al Comune di Barletta di consentire l’accesso nei termini richiesti con istanza del 21.8.2012 entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della citata sentenza.
La ricorrente ha provveduto alla notificazione della sentenza in data 22.2.2013, ma l’Amministrazione comunale intimata non ha mai adempiuto alle statuizioni portate dalla predetta sentenza.
Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede assicurarsi l’ottemperanza alla sentenza di cui trattasi con nomina di commissario ad acta.
Il Comune di Barletta non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata in data 20.5.2013 la ricorrente ha rappresentato che, successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il dirigente del Settore edilizia del Comune di Barletta, con nota del 24.4.2013 aveva comunicato i giorni e gli orari nei quali sarebbe stato possibile accedere alla documentazione richiesta, ma in sede di accesso alla ricorrente è stata ancora una volta negata la possibilità  di accedere agli originali delle tavole richieste, atteso che è stata rilasciata solo una copia delle tavole di che trattasi dichiarata conforme non all’originale, ma ad altra copia, della quale – evidenzia la ricorrente – non si precisa neanche se a sua volta conforme o meno agli originali.
All’odierna Camera di Consiglio il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Come risulta anche dalla pregressa vicenda giudiziaria, culminata nella sentenza T.A.R. Bari Sez. II 184/2013, la ricorrente ha in atto un articolato contenzioso giurisdizionale nei confronti del Comune di Barletta, relativo soprattutto alla destinazione a strada pubblica di un’area (FG. 14 p.lle 1281, 1283, 190, 1280 e 769) sulla quale essa ricorrente era stata autorizzata a realizzare una viabilità  provvisoria a servizio della propria azienda.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato la contraddittoria coesistenza negli uffici dell’Amministrazione di diverse tavole grafiche del p.r.g., recanti sul punto indicazioni tra loro diverse e antitetiche, come anche comprovato dai due certificati di destinazione urbanistica rilasciati rispettivamente in date 23.12.2010 e 21.2.2012, il cui contenuto risulta contraddittorio e incompatibile, nel senso che nell’uno si afferma la destinazione a viabilità  pubblica e nell’altro la si esclude.
Per tali motivi, con il ricorso avverso il diniego di accesso alla documentazione richiesta con istanza del 21.8.2012, la ricorrente ha richiesto che le fosse riconosciuto l’accesso agli originali delle tavole di che trattasi.
Tale diritto è stato riconosciuto alla ricorrente con la sentenza della quale oggi si chiede l’ottemperanza.
Premesso che ricorrono tutti i presupposti di rito, rileva il Collegio che risulta palese l’inottemperanza alle statuizioni di cui alla citata sentenza, che espressamente ha riconosciuto il diritto di accedere alla documentazione di cui all’istanza 21.8.2012 e agli originali delle tavole di che trattasi.
Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore e al Dirigente pro tempore del Settore Edilizia del medesimo Comune di consentire alla ricorrente l’accesso nei termini esattamente indicati nella sentenza 184/2013 e agli originali delle tavole di cui trattasi, senza ulteriore indugio e comunque entro il termine di giorni venti dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, disponendosi sin da ora che in caso di ulteriore inerzia a tanto provveda il Prefetto della Provincia BAT o suo delegato entro l’ulteriore termine di giorni venti, con spese a carico del Comune di Barletta, che saranno successivamente liquidate su richiesta del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio – che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso del c.u. – seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del Comune di Barletta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, ordina al Comune di Barletta in persona del Sindaco pro tempore e al Dirigente pro tempore del Settore Edilizia del medesimo Comune di consentire alla ricorrente l’accesso nei termini esattamente indicati nella sentenza 184/2013 e agli originali delle tavole di cui trattasi, senza ulteriore indugio e comunque entro il termine di giorni venti dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; dispone che in caso di ulteriore inerzia a tanto provveda il Prefetto della Provincia BAT o suo delegato entro l’ulteriore termine di giorni venti, con spese a carico del Comune di Barletta, che saranno successivamente liquidate su richiesta del Commissario ad acta.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso del c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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