1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Zone IBA (Important bird areas) – Natura vincolistica – Esclusione


2. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Aerogeneratori –  Diniego – Distanza da abitazioni inferiore a 300 metri – Legittimità  – Ragioni

1. L’individuazione delle zone IBA (Important bird areas), effettuate da un’associazione ambientalista, hanno valenza scientifica ma non giuridica, in quanto non incidono sulla tutela dell’uso del territorio nè si sostanziano in una regolamentazione vincolistica cogente (nella specie il TAR ha parzialmente annullato il diniego regionale di autorizzazione unica per  impianti di energia rinnovabile nella parte in cui era  motivato –  sulla scorta di una  VIA negativa – dalla circostanza che gli impianti erano collocati all’interno di una zona IBA).


2. Poichè ai sensi delle linee guida contenute nel D.M. 10.9.2010 la distanza degli aerogeneratori  dalle costruzioni pari a mt.200 è quella minima, è consentito alla Regione, facendo esercizio di discrezionalità  tecnica, di adottare prescrizioni più garantiste (nella specie, elevando la distanza  a mt. 300),  tenuto conto delle caratteristiche del luogo e della necessità  di proteggere le abitazioni in caso di rottura accidentale delle pale.

N. 01254/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02070/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Dea s.r.l. e Interscavi Sassano s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Carmine Rucireta e Adriana Amodeo, con domicilio eletto presso l’avv. Carmine Rucireta in Bari, alla via Cognetti n. 25; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Fornelli e Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33;

per l’annullamento
-della determinazione dirigenziale prot. n. 160/11, con cui la Regione Puglia ha espresso valutazione negativa di impatto ambientale in relazione ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica che le ricorrenti intendono realizzare nel Comune di Apricena;
-ove occorra e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, della deliberazione di G.R. n.1784/2000, con cui la Regione Puglia ha approvato il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio;
e con motivi aggiunti:
della determinazione dirigenziale prot. n. AOO-159/5860 del 19.6.2012, con cui la Regione Puglia ha espresso il diniego di autorizzazione unica in relazione allo stesso impianto;
nonchè per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa da parte della Regione Puglia;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta; Isabella Fornelli e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe, le società  a r.l. Dea e Interscavi hanno impugnato la valutazione negativa di impatto ambientale, espressa in relazione ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica che le ricorrenti avrebbero inteso realizzare nel Comune di Apricena (contrada San Sabino – Donna Carlotta) nonchè il successivo e conseguente diniego di autorizzazione unica.
Le ragioni del parere sfavorevole di V.I.A. sono molteplici e si riportano di seguito:
-gli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 5 e 6 ricadrebbero all’interno di un’area perimetrata come ATD “macchie” del PUTT (punti 2, 4 e 5 della determinazione gravata);
-non sarebbe stato adeguatamente considerato l’impatto visivo dell’impianto nel SIA (studio impatto ambientale), con particolare riferimento agli aerogeneratori nn. 1-2-3-4-5-6 (punto n.3);
-gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 ricadrebbero all’interno dell’area IBA denominata “promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata” (punto n.4);
– gli aerogeneratori nn.1, 2, 3, 4 e 9 sarebbero ubicati in “posizione adiacente a profili geomorfologici che ospitano linee di impluvio ben marcate” (punto n.5);
-gli aerogeneratori n.7 e n.8 sarebbero ubicati a distanza inferiore a 300 mt. dalla Masseria S. Sabino e da un’area di cava (punto n.6); l’aerogeneratore n.5 dalla strada provinciale 37 (cfr. conclusioni del provvedimento gravato).
Il diniego di autorizzazione unica si fonda poi esclusivamente sul parere negativo di V.I.A.; tant’è che le società  ricorrenti ripropongono in via derivata -con motivi aggiunti- le censure già  articolate avverso il parere stesso, introducendo un solo motivo autonomo.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, con atto depositato in data 3 settembre 2012, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza del 17 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Dall’esposizione in fatto emerge chiaramente la centralità  del provvedimento di V.I.A. negativa, che ha determinato il diniego di autorizzazione unica. E’ dalle censure articolate avverso la valutazione di impatto ambientale che deve, quindi, prendere le mosse l’esame della controversia nel merito.
Come già  illustrato, la determinazione negativa si fonda su di una pluralità  di ragioni, nessuna comune a tutti gli aerogeneratori previsti; se ne rende pertanto necessaria una disamina completa, onde verificare la legittimità  del diniego con riferimento all’intero progetto.
2.1.- In ben tre punti (su sei) del provvedimento gravato è richiamato il regime di tutela dell’ATD “Macchie” del PUTT; questo, dunque, ha rivestito un ruolo fondamentale nella valutazione effettuata dall’Amministrazione in relazione agli aerogeneratori nn.2, 3, 4, 5 e 6.
Sostiene parte ricorrente l’inesistenza nella zona delle “macchie” che si sarebbe inteso tutelare, giungendo invero ad impugnare il PUTT, in via cautelativa. Il dato emergerebbe inequivocabilmente dalla documentazione fotografica e dall’ortofoto versate in atti.
La censura si rivela fondata, pur in disparte tale documentazione probatoria, alla luce delle successive elaborazioni poste in essere dalla stessa Amministrazione regionale e dal Comune di Apricena, nel cui territorio -come detto- sarebbe ricaduto il progetto, che confermano l’assunto.
L’Amministrazione regionale, in sede di predisposizione della cartografia ufficiale del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), ha invero rivisitato la ricognizione già  operata dal PUTT.
Dalla nuova perimetrazione degli ambiti territoriali distinti presenti in loco è rimasta esclusal’area di intervento dell’impianto per cui è causa, per l’evidente assenza di “macchia” (ciò che le società  ricorrenti hanno inteso provare con la suddetta documentazione fotografica); e solo questa più recente cartografia viene richiamata dalla Regione stessa nelle linee guida per l’individuazione delle aree non idonee all’ubicazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al R.R. n.24/2010.
Analogamente il Comune di Apricena, in sede di primi adempimenti per l’attuazione del PUTT, diretti ad adeguare -secondo le previsioni dell’art.5.05 NTA del PUTT stesso- gli ATD “alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata”, ha registrato l’inesistenza di “ambiti territoriali distinti” sull’area interessata dall’intervento di cui si discute.
Il contenuto delle richiamate determinazioni non viene contestato in punto di fatto dalla difesa dell’Amministrazione regionale; di qui la fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui nega la presenzain loco di zone meritevoli di tutela.
2.2.- Ulteriore argomento sul quale la V.I.A. negativa risulta fondata è l’ubicazione di una parte degli aerogeneratori (oltre i nn.2, 3, 4, 5, e 6 già  interessati dalla censura appena esaminata, l’aerogeneratore n.1) all’interno di zona IBA (Important bird areas).
A questo profilo di criticità  è dedicato il secondo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente denunzia la non vincolatività  di tali delimitazioni.
In effetti, l’individuazione delle zone IBA è riconducibile ad un’associazione ambientalista (la Birdlife International), che opera in collaborazione con altre associazioni.
Queste non rivestono la qualità  di pubblica autorità  e non hanno alcun potere di disciplina in relazione alla tutela e all’uso del territorio. Le IBA non hanno pertanto valenza giuridica ma scientifica; tant’è vero che non si accompagnano ad alcuna regolamentazione vincolistica cogente. Che si tratti di delimitazioni non vincolanti lo ha chiarito anche la Corte di giustizia europea, pur attribuendovi rilievo per valutare se gli Stati membri abbiano o meno rispettato l’obbligo di fissare ZPS (sent. 19 maggio n. c-3/96).
La Regione Puglia ha tuttavia già  provveduto all’individuazione delle ZPS sulla base delle IBA; e nella zona del promontorio del Gargano, in cui ricade il progetto per cui è causa, ne sono state individuate ben tre, ma non interessano l’area che ci occupa.
2.3.- Fin qui i primi due motivi di ricorso, che consentono di elidere solo parzialmente le criticità  evidenziate dall’Amministrazione con riferimento agli aerogeneratori 1-2-3-4-5-6.
In relazione però ad alcuni di questi stessi aerogeneratori (più precisamente ai nn.1, 2, 3, 4 ) nonchè con riferimento al n.9, l’Amministrazione regionale ha formulato un ulteriore rilievo: sarebbero ubicati “in posizione adiacente a profili geomorfologici che ospitano linee di impluvio ben marcate, su entrambi i fronti¦”.
Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente contesta anche sotto tale profilo la valutazione operata dall’Amministrazione regionale, negando la presenza degli impluvi e rilevando in ogni caso -e non senza contraddizione- che “gli aerogeneratori non ricadono all’interno delle linee di impluvio, bensì all’esterno di esse”.
Vero è, tuttavia, che la stessa Regione, nel parere prot. n.6793/2008 versato in atti, certifica che l’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico; ciò che in effetti avrebbe dovuto suggerire un maggiore approfondimento circa le asserite interferenze degli interventi progettati con eventuali profili geomorfologici del territorio, di cui non vi è traccia nell’atto gravato.
Anche il terzo motivo merita pertanto accoglimento.
2.4.- Gli aerogeneratori 1-2-3-4-6 sono però colpiti da un ulteriore rilievo.
In relazione a questi, l’Amministrazione regionale contesta l’inadeguatezza dello studio sull’impatto visivo effettuato dal progettista.
Anche sotto tale profilo (come nel motivo sub 3 appena esaminato), parte ricorrente oppone un asserito difetto di motivazione ed istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione sia giunta apoditticamente alla conclusione, non supportata da alcun elemento concreto, che “a causa delle trasformazioni del territorio introdotte dalla realizzazione dell’impianto eolico, l’impatto visivo risulta particolarmente insostenibile per gli aerogeneratori 1-2-3-4-6”.
La censura in esame, tuttavia, nei termini in cui è formulata, non merita accoglimento.
L’Amministrazione regionale ha infatti specificamente individuato il punto critico nell’omessa adeguata considerazione dell’area ovest del progetto, precisando che questa si presenta di maggiore valenza paesaggistica rispetto all’area orientale, effettivamente interessata da attività  estrattiva e priva di caratteristiche distintive rispetto alle zone agricole contermini, sulla quale lo studio di progetto è stato incentrato.
Nel merito di tali valutazioni non si rinviene in ricorso alcuna contestazione.
2.5.- Infine, la questione dell’ubicazione degli aerogeneratori n.7 e n.8 a distanza inferiore a 300 mt. dalla Masseria S. Sabino e da un’area di cava; e dell’aerogeneratore n.5 dalla strada provinciale 37.
A tale profilo è dedicato il motivo sub 5. Lamenta parte ricorrente l’arbitrarietà  dell’individuazione di un raggio di gittata pari a mt. 300 in ipotesi di rottura dei rotori, a fronte delle risultanze dello studio prodotto dalle società  interessate, che risulterebbero addirittura conformi alla normativa sopravvenuta. Le linee guida contenute nel D.M. 10.9.2010, invero, imporrebbero una distanza dalle strade provinciali di mt.150 e dalle costruzioni pari a mt.200, purchè “munite di abitabilità , regolarmente censite e stabilmente abitate”.
La censura non appare meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente stessa riconosce che le invocate linee guida non sono applicabili ratione temporis al progetto di che trattasi; in ogni caso, individuano distanze “minime”, sicchè non escludono prescrizioni in concreto motivatamente più garantiste, tenuto conto di tutte le caratteristiche del luogo. Peraltro, proprio questa Sezione ha di recente chiarito che “la prescrizione relativa alle distanze minime degli aerogeneratori dalle abitazioni risponde alla ratio di evitare pericoli di qualsiasi genere per l’uomo in caso di rottura accidentale delle pale, sicchè il riferimento alle abitazioni è da interpretarsi con riguardo alla possibile presenza umana e non al dato burocratico – amministrativo dell’abitabilità  o meno di un fabbricato (cfr. sent. n.1394 del 10.7.2012).
Senza trascurare che si tratta, comunque, di valutazioni tecniche non censurabili in questa sede poichè non inficiate da vizi macroscopici.
Fondati, pertanto, anche i rilievi mossi dall’Amministrazione regionale in relazione agli aerogeneratori nn. 5, 7 e 8.
3.- Volendo quindi sintetizzare, alla luce di quanto precede e dei motivi di ricorso, dei complessivi dieci aerogeneratori previsti in progetto soltanto uno (il n. 9) supera il vaglio di compatibilità  ambientale. L’aerogeneratore n.10 non risulta invece interessato dalle valutazioni negative operate in sede di V.I.A. .
Soltanto in tali angusti limiti, pertanto, il gravame può trovare accoglimento, pur imponendosi una riconsiderazione generale del progetto, unitariamente concepito.
3.- Le stesse valutazioni valgono con riferimento alla verifica di legittimità  del diniego di autorizzazione unica, giacchè parte ricorrente propone essenzialmente in via derivata i vizi articolati avverso la V.I.A..
Non può sottacersi che è stato formulato un unico vizio autonomo (cfr. 1° motivo aggiunto) che afferisce al procedimento seguito per approdare al diniego. Rispetto a questo, tuttavia, non può che registrarsi un’improcedibilità  per carenza di qualsivoglia interesse in capo alle società  ricorrenti all’annullamento di un atto (l’autorizzazione unica), fondato in via esclusiva su di un altro atto (il parere di V.I.A. scrutinato), le cui considerazioni l’Amministrazione procedente ha fatto proprie e che è pertanto destinato, nel merito, ad essere confermato negli stessi termini.
Da respingere infine l’azione risarcitoria perchè formulata in termini assolutamente generici.
4.- In conclusione, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto al primo motivo aggiunto, il gravame può essere solo parzialmente accolto e, per l’effetto, la V.I.A. sfavorevole e la conseguente autorizzazione unica annullati in parte qua, con esclusivo riferimento alla valutazione negativa operata in relazione all’aerogeneratore n. 9; e con salvezza dell’aerogeneratore n.10, in quanto non travolto dalla V.I.A. sfavorevole.
In considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione di improcedibilità  rispetto al primo motivo aggiunto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le determinazioni regionali gravate con riferimento alla valutazione negativa operata in relazione all’aerogeneratore n. 9. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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