Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Militare – Equo indennizzo infermità per causa di servizio – Riconoscimento della Commissione medico-ospedaliera – Diniego Comitato di verifica – Fattispecie
àˆ illegittimo il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo richiesto dal finanziere per infermità derivante da causa di servizio laddove la Commissione medico-ospedaliera abbia ritenuto fondata l’istanza del ricorrente, mentre il Comitato di verifica l’abbia rigettata sulla scorta di un evidente travisamento dei fatti (nella specie, il diniego fondava sulla circostanza che la malattia invalidante – l’artrosi – non potesse essere legata al servizio in quanto svolto in ambienti chiusi, mentre risultava che il ricorrente avesse espletato regolarmente mansioni all’aperto e in sedi disagiate, oltre ed essere stato ferito in una sparatoria a seguito della quale era stato riconosciuto invalido civile).
N. 01253/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2011, proposto da:
A. F., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Gabellone, con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Capobianco in Bari, alla via G. di Vagno n. 19;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
-del provvedimento n.2643 dell’1.9.2010, notificato in data 14.2.2011, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza , ha decretato che il ricorrente non ha titolo all’equo indennizzo per l’infermità “spondiloartrosi diffusa del rachide”;
-di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Luciano Ancora, per delega dell’avv. Giovanni Gabellone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il brigadiere capo A. F. ha impugnato il provvedimento n.2643 dell’1.9.2010, con il quale il Comando generale della Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza diretta ad ottenere la liquidazione di equo indennizzo per l’infermità “spondilo artrosi diffusa del rachide”; nonchè i presupposti pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio n.11485/10 dell’8.7.2010 e n. 35767/2005 del 26.7.2006.
Ha ritenuto il predetto Comitato -e l’Amministrazione procedente ha fatto proprio il parere- che l’infermità in questione sia riconducibile all’ “¦usura conseguente al progredire dell’età ” e che non possa aver influito “¦neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante il servizio prestato in ambienti chiusi, nell’ambito delle mansioni di competenza”.
La sussistenza della patologia era stata acclarata dalla Commissione medico-ospedaliera (cfr. processi verbali n.201 del 13.5.2005 e n.427 del 10.3.2010).
Con atto prodotto in data 3.5.2011 si è formalmente costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo che il gravame sia respinto.
All’udienza del 3 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l’erronea presupposizione in fatto e diritto e il difetto di istruttoria.
Il gravame è fondato e va accolto nella parte in cui lamenta l’erroneità del presupposto sul quale, in ultima analisi, si fondano le determinazioni gravate: che il ricorrente abbia espletato il servizio in “ambienti chiusi nell’ambito delle mansioni di competenza”.
Vi è sufficiente prova in atti che il sig. F., assunto con la qualifica di scrivano ha, nei 32 anni di servizio prestati, espletato mansioni all’aperto, anche in sedi disagiate e talora prospicienti il mare, prendendo parte a molteplici appostamenti, anche notturni, con turni talora di ventiquattro ore. Risulta che sia stato persino coinvolto in una sparatoria, a seguito della quale è stato riconosciuto invalido civile per le lesioni riportate ed ha ottenuto il riconoscimento quale vittima del dovere e della criminalità .
E’ evidente, pertanto, che il giudizio espresso dal Comitato di verifica risulta fondato su di un’erroneo convincimento, determinato da una falsa rappresentazione dei fatti sottostanti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in €1000,00 (mille/00), oltre contributo unificato se versato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)