1. Giurisdizione – Revisione prezzi – Quantificazione delle somme dovute – àˆ del G.A.
2. Contratti pubblici – Esecuzione – Revisione prezzi – Applicazione parametri FOI – Legittimità – Ragioni
3. Contratti pubblici – Esecuzione – Revisione dei prezzi- Interessi per ritardato pagamento – D.Lgs. n. 231/2002 – Decorrenza
1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi dell’appalto anche se l’oggetto del contendere sia limitato alla quantificazione delle somme dovute all’appaltatore.
2. A fronte nella mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dell’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche Amministrazioni ex art. 44 della L.n. 724/1994, il calcolo dell’importo della revisione dei prezzi dell’appalto è stato ancorato all’indice medio di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che segna il limite massimo oltre il quale, salve circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, la p.A. non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.
3. Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 231/2002, spettano all’appaltatore gli interessi per ritardato pagamento della revisione dei prezzi in luogo di quelli legali per tutti i contratti conclusi dopo l’8.8.2002.
N. 01252/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tecneco Servizi Generali s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Gentile e Raffaele Irmici, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Distaso in Bari, al corso Vittorio Emanuele n. 60;
contro
Comune di Volturino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Antonio Casiere, con domicilio eletto presso l’avv. Emilia Mastrogiacomo in Bari, alla via Redi n.5;
per l’annullamento
-della relazione conclusiva istruttoria a firma del responsabile del 3° Servizio del Comune di Volturino – Geom. Giuseppe Clemente – adottata in data 16 marzo 2009, notificata in data 23 marzo 2009, avente ad oggetto la richiesta di revisione prezzi contrattuali ex art. 44 comma 4 della legge 724/94;
e con motivi aggiunti
-della determinazione dello stesso Responsabile n.218 del 7.11.2012;
-del conseguente mandato datato 20.11.2012;
-di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla rideterminazione in aumento dei compensi revisionali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Raffaele Irmici e Fernando Antonio Casiere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia concerne la definizione del quantum spettante alla società Tecneco servizi generali a r.l. a titolo di revisione prezzi, in relazione ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata, espletati -rispettivamente- dal 1996 al 2005 e dal 1999 al 2005 in virtù delle originarie pattuizioni; dal 2006 al 2008 sulla scorta del nuovo contratto, giusta delibera di G.M. n.4 del 5.1.2006.
A seguito dell’istruttoria espletata dal Responsabile del 3° Servizio del Comune di Volturino è stata riconosciuta alla predetta società un importo complessivo di €56.745,57 (di cui €46.721,54, oltre IVA al 10%, quale sorte capitale ed €5.351,87 a titolo di interessi legali); somma liquidata con determinazione dello stesso Responsabile n.218 del 7.11.2012 ed effettivamente corrisposta in virtù di successivo mandato del 20.11.2012..
Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha proposto gravame avverso i predetti atti di determinazione e di liquidazione, rispettivamente con il ricorso introduttivo e il successivo atto di motivi aggiunti, chiedendo contestualmente l’accertamento degli importi spettanti.
Le doglianze si sostanziano nell’asserito difetto di motivazione ed istruttoria quanto agli atti oggetto di impugnazione e nella contestazione dell’applicazione del cd. indice F.O.I. per la definizione del quantum.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, con atto depositato il 9 luglio 2009, replicando alle argomentazioni della società ricorrente ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione nonchè l’inammissibilità dei motivi aggiunti e, comunque, la prescrizione delle pretese di parte ricorrente con riferimento al periodo precedente il 1999.
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Secondo il ragionamento seguito dalla difesa dell’Amministrazione, ogniqualvolta si discuta non già dell’an bensì delquantum della revisione prezzi, la giurisdizione apparterebbe al giudice ordinario, qualificandosi la posizione dell’istante in termini di diritto soggettivo e avendo l’Amministrazione già esercitato il potere discrezionale.
In realtà non può dubitarsi della giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alla quantificazione delle somme dovute a titolo di revisione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. (cfr. sul punto i recentissimi precedenti di questa Sezione, sentenze nn. 692/2013 e 999/2013).
3.- Acclarata la giurisdizione, devono dunque essere -sempre preliminarmente- scrutinate le ulteriori due eccezioni processuali.
3.1.- In primo luogo quella di prescrizione della pretesa con riferimento al periodo precedente al 1999. L’eccezione è fondata e va accolta.
La richiesta di revisione risale infatti al 29 marzo 2004. Qualsiasi pretesa afferente crediti maturati a tale titolo nel periodo più risalente rispetto al quinquennio precedente l’istanza, si è pertanto prescritta; sicchè correttamente l’amministrazione intimata ha quantificato le somme spettanti alla società ricorrente a partire dal 1999.
3.2.- Diversamente l’eccezione di inammissibilità formulata con riferimento ai motivi aggiunti va disattesa.
L’inammissibilità discenderebbe dalla circostanza che l’atto di liquidazione sarebbe privo di autonomia e meramente consequenziale rispetto alle determinazioni impugnate con ricorso introduttivo.
In verità , ad un esame della documentazione versata in atti, emerge che l’atto di liquidazione è l’unico atto lesivo, sebbene meramente esecutivo delle risultanze dell’istruttoria, poichè conclusivo del procedimento; e che, al più, una questione di inammissibilità avrebbe potuto porsi con riferimento al ricorso introduttivo, diretto a censurare la relazione istruttoria, atto meramente endoprocedimentale.
Ad ogni buon conto, la questione è in questa sede irrilevante giacchè l’interesse va valutato al momento della decisione (le risultanze della relazione istruttoria sono confluite nell’atto finale di liquidazione); e, in ogni caso, oggetto del giudizio è un’azione di accertamento, sicchè gli atti amministrativi che risultassero in contrasto con gli esiti dell’accertamento stesso sarebbero, comunque, suscettibili di disapplicazione.
4.- Veniamo quindi al merito della pretesa azionata in giudizio.
Come anticipato sub 1, tutta la controversia è incentrata sulla contestazione dell’assunzione dell’indice F.O.I. quale parametro del calcolo dei compensi revisionali, da cui parte ricorrente fa discendere il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti gravati, di conclusione del relativo procedimento.
Le censure formulate dalla società ricorrente appaiono tuttavia infondate.
Ed invero, secondo l’univoca interpretazione del quadro normativo di riferimento fornita dalla giurisprudenza, la mancata attuazione del comma sesto dell’art.6 della legge n.537/1993, come modificato dall’art.44 della legge n. 724/1994, ha suggerito l’individuazione di un meccanismo sostitutivo destinato ad operare in via suppletiva (sul punto, si veda da ultimo C.d.S., Sez. III, 19.7.2011, n. 4362; Sez. V, 1.10.2010 n.7254 e 9.6.2008 n. 2786; in termini, Sez. VI nn. 3568 e 4065 del 2009 e questa Sezione n. 1634/2012). Il menzionato comma prevede, invero, che la revisione venga operata a seguito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione dei beni e servizi, sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’I.S.T.A.T. sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle P.A..
A fronte della reiterata mancata pubblicazione da parte dell’Istituto nazionale di statistica di tali dati, il calcolo degli importi revisionali è stato quindi ancorato all’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (appunto il c.d. indice F.O.I.), mensilmente pubblicato dal medesimo Istituto; fermo restando il dovere dell’Amministrazione procedente di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale.
Il parametro in questione segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, l’Amministrazione stessa non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (cfr. in termini la già citata sentenza di questa Sezione n. 1634/2012).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente l’Amministrazione ha calcolato gli importi revisionali applicando l’indice F.O.I. all’interno dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio, non avendo la società interessata addotto e provato circostanze eccezionali, che avrebbero dovuto suggerire un superamento del parametro indicato.
5.- Nè può trovare accoglimento la contestazione, articolata in termini diversi nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, circa l’errata individuazione dell’arco temporale di riferimento per il calcolo revisionale, dal quale sarebbe stato escluso il periodo precedente al 1999 e quello successivo al 2005. Con il secondo dei motivi aggiunti, parte ricorrente ha addirittura sostenuto che l’intero periodo 1999/2008 sarebbe stato pretermesso con riferimento al servizio di raccolta differenziata, di cui al contratto integrativo del 1999.
Orbene, quanto al periodo precedente il 1999 nulla quaestio, essendo intervenuta -come già evidenziato sub 3.1- la prescrizione della relativa pretesa.
Quanto invece alle ulteriori obiezioni, esse non trovano riscontro nella documentazione agli atti.
Il calcolo, con riferimento al servizio di raccolta differenziata di cui al contratto del 1999, è stato effettuato dall’Amministrazione intimata fino al 2005 compreso, sdoppiandolo rispetto al conteggio afferente il servizio di raccolta di R.S.U. fino alla stessa scadenza.
Per il periodo successivo, il conteggio è stato semplicemente riunificato poichè, a partire dal 2006, le prestazioni sono state complessivamente ricondotte ad un unico contratto (cfr. deliberazione di G.M. n. 4 del 5.1.2006 già richiamata).
6.- Infine, l’ultima contestazione: quella relativa al calcolo degli interessi.
Lamenta parte ricorrente, con il quarto motivo aggiunto, che erroneamente sarebbe stato applicato il tasso degli interessi legali giacchè, trattandosi di debito di valuta , avrebbero dovuto trovare applicazione gli interessi per ritardato pagamento di cui al d.lgs. n.231/2002. Inoltre, contesta la decorrenza degli interessi stessi che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1183 c.c., avrebbero dovuto essere computati dal 1998 ovvero, in subordine, dall’anno 2000.
Circa la decorrenza non può che, per un verso, ribadirsi l’intervenuta prescrizione delle pretese fino al 1999; per altro verso, rimarcarsi che gli interessi sono stati in effetti computati a partire dal 2000.
Quanto alla mancata applicazione degli interessi per ritardato pagamento in luogo di quelli legali, la censura può essere accolta solo parzialmente, con riferimento al nuovo contratto stipulato nel 2006. Ed invero, per espressa previsione dell’art. 11 dello stesso d.lgs. n.231/2001, le relative disposizioni non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.
7.- In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione in parte qua delle determinazioni gravate, l’Amministrazione comunale intimata deve procedere alla quantificazione degli interessi dovuti in relazione alle prestazioni effettuate in esecuzione del nuovo contratto stipulato nel 2006, secondo i parametri di cui al d.lgs. n.231/2001; con conseguente condanna della stessa a versare alla società ricorrente le eventuali differenze rispetto a quanto già versato a titolo di interessi legali, rispetto all’arco temporale considerato 2006/2008.
La quantificazione è rimessa all’Amministrazione comunale in applicazione del criterio indicato, secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.. Dall’importo ottenuto dovranno poi essere sottratte le somme già erogate in favore della società ricorrente a titolo di interessi legali, sulla scorta di calcoli che l’Amministrazione avrà l’onere di allegare alla proposta di accordo.
Solo in caso di mancato accordo con la società ricorrente, da conseguirsi nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte, cod. proc. amm.
Considerata la parziale soccombenza, il Collegio ritiene opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) dichiara il diritto della società ricorrente a percepire le somme spettanti a titolo di interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n.231/2001 sugli importi revisionali corrisposti con riferimento alle prestazioni espletate in esecuzione del nuovo contratto stipulato nel 2006, da calcolarsi su base annuale;
2) condanna l’Amministrazione comunale di Volturino a corrispondere in favore della società ricorrente le somme indicate al precedente punto, detratte di quanto già versato a titolo di interessi legali sugli importi suddetti, previo accordo da raggiungersi con l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, quarto comma, c.p.a.;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)