Ambiente ed ecologia – Ordine di bonifica di suolo da rifiuti speciali – Nei confronti del proprietario – Ove il suolo sia gestito da Consorzio di bonifica – Illegittimità 

àˆ illegittimo l’ordine di bonifica di un suolo da rifiuti speciali ove lo stesso sia diretto nei confronti del proprietario (nella specie l’Agenzia del Demanio) e non già  dell’usufruttuario e gestore del suolo medesimo, il Consorzio di Bonifica di Capitanata, soggetto istituzionalmente preposto alla manutenzione e conservazione dell’area de qua (prospiciente un canale di scolo), giacchè la bonifica grava su quest’ultimo ai sensi dell’art. 192, co.3, D.Lgs. n. 152/2006, stante anche l’affidamento incolpevole del nudo proprietario. 

N. 01246/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Agenzia del Demanio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

contro
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;
Comune di Carapelle, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale n. 39/2012 prot. n. 4932 del 10 luglio 2012, notificata il 16.7.2012, con la quale il Comune di Carapelle (Fg), sotto comminatoria di esecuzione in danno, ha ordinato all’Agenzia del Demanio dello Stato con sede in via Amendola, 164/D – 70126 Bari, nonchè alla società  Autostrade s.p.a. per una altra area limitrofa, di procedere entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della stessa, alla bonifica di alcune aree ricadenti nel territorio del Comune, identificate in catasto al fg. di mappa 1, p.lle 13 e 22 intestate a Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, e p.lla 142 intestata alla società  Autostrade s.p.a.;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 febbraio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale della conferenza di servizi del 16.4.2012 indetta dal Comune di Carapelle ed avente ad oggetto “rifiuti in agro di Carapelle ed Ortanova”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carapelle e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Grazia Matteo, Giuseppe Mescia e Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il Sindaco del Comune di Carapelle con il gravato provvedimento n. 39/2012 ordinava, ai sensi degli artt. 50 dlgs n. 267/2000 e 192, comma 3 dlgs n. 152/2006, all’Agenzia del Demanio dello Stato con sede in Bari ed alla società  Autostrade s.p.a. di procedere alla bonifica di alcune aree ricadenti nel territorio comunale di proprietà  dei due enti per via della presenza di rifiuti speciali (contenenti amianto) abbandonati.
L’odierna ricorrente Agenzia del Demanio con l’atto introduttivo impugnava la citata ordinanza sindacale n. 39/2012 del 10 luglio 2012.
Tra i vari motivi di censura, rilevava la ricorrente principale che le aree in questione, pur essendo di sua proprietà , sono in uso al Consorzio per la Bonifica di Capitanata (usufruttuario e gestore delle stesse); che, conseguentemente, la bonifica grava ex lege (i.e. art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006) sul Consorzio, non potendo essere essa Agenzia ritenuta responsabile dell’abbandono dei rifiuti in considerazione del carattere soggettivo della responsabilità  del proprietario dell’area ai sensi della disposizione da ultimo menzionata; che, quindi, è compito dell’Amministrazione comunale effettuare accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati al fine di valutare l’eventuale sussistenza di una responsabilità  dolosa o colposa del proprietario ovvero di altro titolare di diritto reale o personale di godimento; che nel caso di specie dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato non risulta l’espletamento di detta istruttoria; che, infatti, se tali accertamenti fossero stati compiuti, sarebbe emersa la responsabilità  del solo usufruttuario (Consorzio di Bonifica) in quanto unico soggetto tenuto alla bonifica.
Evidenzia, altresì, l’Agenzia deducente che alcuni dei rifiuti sono stati abbandonati lungo gli argini del fiume sottostante ed in parte nel fiume stesso, aree rientranti – in forza dell’art. 86 dlgs n. 112/1998 – nel demanio idrico regionale; che, pertanto, per tali rifiuti competente alla rimozione è la Regione Puglia.
Con ricorso per motivi aggiunti l’Agenzia del Demanio censurava il verbale della conferenza di servizi del 16.4.2012 avente ad oggetto “rifiuti in agro di Carapelle e Ortanova”.
Si doleva, in particolare, della circostanza dell’omesso invito alla suddetta conferenza.
Si costituivano l’Amministrazione del Comune di Carapelle ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, resistendo al gravame.
Con ricorso incidentale il Consorzio per la Bonifica della Capitanata contestava l’ordinanza sindacale n. 39/2012 del 10 luglio 2012 limitatamente alla parte in cui le aree di cui alle particelle 13 e 22 vengono definite in uso allo stesso Consorzio.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo sia fondato.
Invero, la gravata ordinanza n. 39/2012 definisce – come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Agenzia del Demanio – le aree di proprietà  del demanio fluviale (particella 22 interessata dall’abbandono di rifiuti) “in uso al Consorzio di Bonifica”.
Tuttavia, il Consorzio di Bonifica non è destinatario dell’ordine di cui al menzionato provvedimento sindacale n. 39/2012.
Peraltro, ai sensi dell’art. 86 dlgs n. 112/1998 alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli Enti locali competenti per territorio.
In coerenza con la motivazione del provvedimento l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto indirizzare l’ordine di bonifica non già  all’Agenzia del Demanio, bensì ai soggetti competenti (i.e. Consorzio e Regione Puglia, in quanto enti che di fatto hanno l’uso e la gestione dell’area su cui i rifiuti sono stati abbandonati).
Si deve, quindi, ritenere che vi sia stata, da parte della Amministrazione resistente, la violazione dell’art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006, posto che ai sensi della suddetta disposizione è compito dell’Amministrazione comunale effettuare accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati al fine di valutare l’eventuale sussistenza di una responsabilità  dolosa o colposa del proprietario ovvero di altro titolare di diritto reale o personale di godimento (i.e., nel caso di specie, il Consorzio di Bonifica ovvero la Regione Puglia), accertamenti che evidentemente nel caso di specie non sono stati effettuati.
Se vi fosse stata tale doverosa attività  istruttoria (imposta dall’art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006), sarebbero emerse l’esclusione di qualsivoglia responsabilità  in capo all’Agenzia del Demanio e l’affermazione di una responsabilità  omissiva per colpa del Consorzio di Bonifica e della Regione Puglia (quali soggetti che – come detto – di fatto hanno l’uso e la gestione dell’area su cui i rifiuti sono stati abbandonati).
Come rimarcato da T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 12 luglio 2012, n. 1255 con argomentazioni condivise da questo Collegio:
«¦ Il R.D. 368/1904 recante norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, attribuisce al Consorzio specifiche competenze in proposito, risultando questo responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere concesse (art. 50), oltre che titolare della competenza specifica di cui all’art. 54 del R.D. n. 215/1933 in relazione all’ “esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o comunque “alla manutenzione ed esercizio” delle stesse.
La normativa citata esclude quindi che a carico dell’Agenzia del demanio possa ravvisarsi l’elemento della colpa, in quanto la stessa ben poteva obiettivamente confidare sulla corretta gestione, manutenzione e conservazione dell’area pertinente il canale scolante del bacino Mezzana Orientale da parte del consorzio all’uopo costituito. ¦».
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si è, quindi, verificato – per stessa ammissione dell’Amministrazione comunale resistente – uno “sdoppiamento” tra nudo proprietario dell’area su cui sono stati abbandonati i rifiuti (Agenzia del Demanio) e soggetti che hanno in uso l’area de qua (Consorzio di Bonifica e Regione), sdoppiamento che porta ad escludere una responsabilità  omissiva per colpa (ex art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006) della stessa Agenzia.
Ne consegue che il ricorso incidentale proposto dal Consorzio di Bonifica è inammissibile per difetto di interesse.
Invero, il Consorzio contesta in parte qua un provvedimento (i.e. ordinanza n. 39/2012) allo stato non lesivo in quanto contenente un ordine di bonifica non rivolto allo stesso ente.
Deve, infine, dichiararsi inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, avendo ad oggetto un atto (verbale della conferenza di servizi del 16.4.2012) non immediatamente lesivo della posizione soggettiva della Agenzia ricorrente in via principale, anche in considerazione dell’esito favorevole del giudizio relativamente al ricorso introduttivo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e, per l’effetto, l’annullamento, nei limiti dell’interesse dell’Agenzia del Demanio, dell’ordinanza n. 39/2012 e la declaratoria di inammissibilità  del ricorso incidentale e del ricorso per motivi aggiunti.
Ogni altra censura formulata dalla ricorrente principale Agenzia del Demanio resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla, nei limiti dell’interesse dell’Agenzia del Demanio, l’ordinanza n. 39/2012;
2) dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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