1. Espropriazione per pubblica utilità  – Imposizione di servitù di metanodotto – Proprietari interessati superiori a 50 – Avviso di avvio del procedimento mediante pubblici proclami – Legittimità  


2. Espropriazione per pubblica utilità  – Imposizione di servitù di elettrodotto – Valutazione d’incidenza – Non è necessaria – Ragioni 


3. Espropriazione per pubblica utilità  – Imposizione di servitù di elettrodotto – Modifica degli indici urbanistici della destinazione di zona – Non sussiste – Fattispecie


4. Espropriazione per pubblica utilità  – Imposizione di servitù di elettrodotto – Variante urbanistica – Adottata in conferenza di servizi – Necessità  dell’approvazione del Comune – Non sussiste


5. Espropriazione per pubblica utilità  -Esecuzione del decreto d’esproprio – Dopo 7 giorni dall’avviso – Art. 23, lett. g), D.P.R. n. 327/2001 – Termine dilatorio –  Conseguenze

1. L’avviso di avvio del procedimento per l’approvazione di una servitù di metanodotto che interessi oltre cinquanta proprietari è ritualmente effettuato mediante pubblici proclami senza che vi sia necessità  della comunicazione individuale (nella specie v’era stata la pubblicazione degli atti nell’albo pretorio del Comune).


2. Dev’essere rigettato il motivo di ricorso avverso l’imposizione di una servitù di metanodotto   per la ritenuta omessa valutazione d’incidenza ambientale, considerato che, ai sensi dell’art.52-quater D.P.R. 327/2001, il provvedimento che autorizzi la realizzazione di infrastrutture energetiche comprende la valutazione d’impatto ambientale e d’incidenza e sostituisce ogni altra autorizzazione (nella specie, inoltre, trattavasi secondo il TAR di una variante ad un metanodotto preesistente di scarso impatto e comunque rappresentata dalla apposizione di tubazioni sotterranee, prive di incidenza ambientale).


3. La servitù di elettrodotto, ove consista nell’apposizione di una tubazione sotterranea, non sottrae indice di fabbricabilità  nè volumetria in una zona con destinazione a servizi F3 (nella specie, il TAR ha ritenuto la compatibilità  della servitù di metanodotto con la destinazione di zona F3, consentendosi la piantumazione, l’istallazione di attrezzature sportive o per lo svago, mentre la limitazione della fascia di rispetto dalla tubazione del gas naturale riguarda manufatti chiusi, non già  quelli realizzabili nella specie).


4. Ove con l’approvazione di una servitù di elettrodotto nell’apposita conferenza dì servizi sia determinata la variante al PRG, siffatta variante, in quanto adottata ai sensi degli art. 52 quater  e quinquies del D.P.R. 327/2001, non necessita dell’approvazione comunale.


 
5. Ove la p.A. non abbia fatto luogo all’esecuzione del decreto d’esproprio trascorsi i sette giorni dall’avviso di cui dall’art. 23, lett. g), D.P.R. n. 327/2001, tale situazione comporta non già  l’invalidità  del provvedimento di apposizione del vincolo, ma soltanto la sospensione della relativa efficacia (art.23, lett. f), stesso D.P.R.), sino a quando non si provveda ad eseguirlo.
 

N. 01257/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Vito Sante Chironna, Gennaro Chironna, Giovanni Chironna, Francesco Chironna, Edil Service dei F.lli Chironna Snc, con sede in Altamura, rappresentati e difesi dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore, Michaela De Stasio, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco P.T.; 

nei confronti di
Snam Rete Gas Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Gaetano Scoca, Alfredo Lonoce, con domicilio eletto presso Vito Nanna in Bari, via Cardassi 26; 

per l’annullamento
– del verbale della conferenza di servizi del 18.12.2007;
– del decreto dirigenziale n. 2 del 15.4.2008;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Snam Rete Gas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore e Alfredo Lonoce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Al fine di realizzare alcune varianti al metanodotto Ferrandina-Bari, e di provvedere all’allacciamento al Comune di Altamura, la SNAM Rete Gas s.p.a. ha attivato in data 17.1.2007 il procedimento previsto dal d.P.R. n. 327/01.
All’esito di apposita conferenza di servizi è stata accertata la conformità  urbanistica dell’opera, approvato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità  dell’opera, e in data 6.2.2008 il relativo verbale c.d.s. – redatto in data 18.12.2007 – è stato trasmesso ai ricorrenti, tutti proprietari di terreni ricadenti nell’area interessata dall’opera in esame.
Con successivo decreto dirigenziale n. 2/08 è stata disposta l’imposizione di servitù sul suolo dei ricorrenti, l’occupazione temporanea per l’esecuzione dei lavori e la determinazione dell’indennità  di servitù.
Il verbale della conferenza di servizi 18.12.2007, nonchè il decreto dirigenziale n. 2/08, sono stati impugnati dai ricorrenti con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: violazione degli artt. 2 11, 16, 19, 52 ter e quater d.P.R. n. 327/01; violazione degli artt. 2, 7, 14 ter l. n. 241/90; violazione dell’art. 6 d.P.R. n. 357/97; violazione dell’art. 42 d. lgs. n. 267/2000; incompetenza; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità  sviamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione.
Nella camera di consiglio del 12.9.2008 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare.
Con motivi aggiunti del 22.10.2008 i ricorrenti hanno reiterato le censure avverso i provvedimenti originariamente impugnati.
All’udienza del 23.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, deducono i ricorrenti la lesione dei propri diritti partecipativi, essendo stati resi edotti della sussistenza del procedimento in esame soltanto in sede conclusiva, e segnatamente all’esito della comunicazione, in data 6.2.2008, del verbale di conferenza di servizi del 18.12.2007.
L’assunto è infondato.
2.1. Questo TAR ha già  chiarito (sent. n. 892/2010), nell’ambito di analogo ricorso proposto da altri proprietari nei confronti di SNAM Rete Gas s.p.a, avverso il medesimo verbale 18.12.2007, che: “¦ gli atti sono stati affissi all’Albo Pretorio per 30 giorni e che il verbale è stato trasmesso ai ricorrenti direttamente dalla SNAM in data 6 febbraio 2008.
 

Risulta che l’intero procedimento si è svolto con tutte le garanzie e nel rispetto delle forme partecipative previste dalla legge per il caso di particelle di proprietà  interessate dall’opera superiori a 50 unità .
 

I ricorrenti, dunque, non hanno esercitato nei termini la facoltà  riconosciuta dalla legge di presentare osservazioni e opposizioni, essendosi decisi ad interagire solo allorchè il procedimento era ormai concluso con l’approvazione del progetto”.
2.2. Pertanto, tenuto conto dell’alto numero di soggetti interessati, deve ritenersi del tutto legittima la comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblici proclami. E poichè gli odierni ricorrenti non hanno presentato osservazioni di sorta nel termine legalmente stabilito, va conseguentemente esclusa la lamentata lesione dei loro diritti partecipativi.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame, si deduce l’illegittimità  del verbale della conferenza di servizi, per non avere l’amministrazione operato la valutazione di incidenza ambientale.
Il motivo è infondato.
3.1. Questo TAR, con sentenza n. 2400/10, in relazione a ricorso proposto da altri comproprietari avverso la medesima opera, ha condivisibilmente affermato che: “Per l’applicazione della valutazione di incidenza ambientale risulta quindi decisivo, secondo il dettato testuale della norma (art. 5 d.P.R. n. 357/97, n.d.a.), che l’intervento possa avere una “incidenza significativa” sul sito; orbene, anche sotto tale profilo l’opera progettata dalla Snam non appare suscettibile di rientrare in tale ipotesi, trattandosi di una mera variante al metanodotto che, oltre ad avere uno sviluppo longitudinale limitato, è destinata a rimanere interamente interrata, non potendo, di conseguenza, spiegare alcun pregiudizio sull’habitat naturalistico della zona, caratterizzato dalla presenza di particolare fauna e specie rare”.
3.2. Ciò chiarito, neppure può essere trascurato, ad abundantiam, che avuto riguardo alla particolare opera a realizzarsi (infrastrutture energetiche) trova applicazione l’art. 52 quater T.U. Espr, che prevede che il provvedimento conclusivo “¦ comprende la valutazione di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi ¦ ogni altre autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche”.
3.3. Alla luce di tali considerazioni, anche il secondo motivo di ricorso è infondato, e deve pertanto essere rigettato.
4. Con il terzo motivo di gravame, si deduce che il suddetto verbale di c.d.s. non avrebbe valutato la conformità  urbanistica dell’opera, e inoltre, determinando modifica al vigente PRG, sarebbe illegittimo, in quanto non approvato dal consiglio comunale.
Gli assunti sono entrambi infondati.
4.1. Quanto alla prima censura, questo TAR ha già  chiarito (sent. n. 892/2010) che: “il metanodotto, con le condotte interrate nel sottosuolo non sottrae indice di edificabilità  e dunque volumetria ed è compatibile con la destinazione F3 per quanto attiene la possibilità  di realizzare alberature e nuove piantumazioni, di installare attrezzature sportive, di allenamento o per lo svago, oppure giochi per i bambini.
 

La limitazione della fascia di rispetto, in ossequio alle norme di sicurezza sul trasporto del gas naturale, riguarda l’impossibilità  di realizzare manufatti chiusi, peraltro incompatibili con la destinazione di zona”.
4.2. Quanto alla seconda, essa è parimenti infondata, atteso che, ai sensi degli artt. 52 quater e quinquies d.P.R. n. 327/01, il provvedimento finale adottato in sede di conferenza di servizi “¦ costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti”.
4.3. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame vanno entrambi disattesi.
5. Con il quarto e quinto motivo di gravame, i ricorrenti si dolgono del fatto che il verbale di c.d.s. non richiamerebbe gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni, e non conterrebbe neanche indicazione dell’estensione, confini, dati catastali e indicazione dei proprietari espropriandi, e ciò in violazione dell’art. 16 co. 2 d.P.R. n. 327/01.
Gli assunti sono infondati, sol che si consideri che il verbale di conferenza di servizi richiama espressamente sia gli elaborati progettuali, e sia la documentazione presentata a corredo dell’istanza, “¦ che viene rilasciata agli atti”. In particolare, in allegato al verbale c.d.s. risultano depositati gli elaborati grafico-planimetrici, e inoltre viene partitamente indicato, mediante previsione di tavola sinottica, tutto il piano particellare di esproprio, con indicazione dei proprietari, delle aree interessate, dei riferimenti catastali, della loro estensione e della misura dell’indennizzo.
Pertanto, il suddetto verbale c.d.s. risulta ampiamente in linea con le prescrizioni previste dal suddetto art. 16 co. 2 d.P.R. n. 327/01.
5.1. Ne discende il rigetto del relativo motivo di ricorso.
6. Alla stessa stregua, va rigettato il sesto e settimo motivo di gravame, con cui i ricorrenti si dolgono rispettivamente della mancata indicazione dei termini iniziali e finali di espropriazione, nonchè della mancata indicazione di ragioni di urgenza. A tal riguardo, è sufficiente osservare che: a) il decreto dirigenziale n. 2/08, di asservimento del vincolo, è stato emesso tenuto conto delle ragioni di urgenza, individuate ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. c) L.R. n. 3/05, vale a dire: “per la realizzazione di opere afferenti a servizi a rete di interesse pubblico in materia di ¦ energia”; b) ulteriore ragione di urgenza rinviene poi, ex art. 22 co. 2 lett. b) d.P.R. n. 327/01, dal fatto che il numero dei destinatari della procedura è superiore a 50.
Infine, il suddetto decreto ha previsto altresì (cfr. art. 3) un periodo di occupazione temporanea, fissato in “¦ due anni decorrenti dalla data di immissione in possesso”.
6.1. Per tali ragioni, è evidente che l’impugnato provvedimento si sottrae alle censure lamentate dai ricorrenti, avendo l’amministrazione proceduto direttamente all’emissione dei decreti di asservimento, tenuto conto delle evidenziate ragioni di urgenza, non contestate in alcun modo dagli odierni ricorrenti.
6.2. Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
7. Va infine rigettato l’ultimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono del mancato rispetto del termine dilatorio di gg. 7 per l’esecuzione del decreto di esproprio (art. 23 lett. g) d.P.R. n. 327/01), atteso che, per espressa previsione normativa (art. 23 lett. f) T.U Espr.), tale situazione comporta non già  l’invalidità  del provvedimento di apposizione del vincolo, ma soltanto una sospensione della relativa efficacia, sino a quando non si sia proceduto alla sua materiale esecuzione.
8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, con ulteriore rigetto dei motivi aggiunti, che non aggiungono nuovi motivi di gravame rispetto a quelli già  articolati nel ricorso introduttivo, ma si articolano semplicemente in una diversa prospettazione di motivi di censura già  articolati in ricorso introduttivo.
9. Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente controversia, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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