Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – Decreto presidenziale inaudita altera parte – Presupposti

Il rischio di espulsione dell’extracomunitario destinatario  di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fino alla prima camera di consiglio utile per la discussione dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, costituisce presupposto sufficiente per la concessione del decreto presidenziale inaudita altera parte la misura cautelare monocratica. 

N. 00440/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01105/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2013, proposto da: 
L. B. S., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Sgobba e Maria Teresa Satalino, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento cat. A 11/2013/Imm./n.33 P.S., con il quale il Vice Questore Vicario della Provincia di Bari ha espresso il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno in favore della ricorrente;
della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n° 241 ed emessa dalla Questura di Bari, Ufficio Immigrazione, con la quale è stata contestata all’istante la violazione dell’art. 5, comma 4, e 22, comma 12 del D.Lgs.n° 286/98;
di ogni altro atto precedente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della conoscenza;
nonchè per la declaratoria
del diritto della sig.ra B. S. ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno così come richiesto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (11 settembre 2013) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la ricorrente potrebbe essere espulsa dal territorio nazionale;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche, con inibitoria per il Questore di Bari dell’adozione di ogni ulteriore atto conseguente all’impugnato diniego;
Fissa la camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 21 agosto 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)