Commercio Industria Turismo – Albo gestori ambientali – Iscrizione  – Sospensione –  Decreto cautelare – Concessione- Presupposti

Il decreto presidenziale inaudita altera parte richiesto per evitare  la sospensione dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali viene concesso per la tutela della salute pubblica  – nelle more della prima camera di consiglio utile –  se l’operatore istante – in qualità  di affidatario del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani – sia in piena esecuzione di un contratto presso l’ente  committente.

N. 00439/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01046/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2013, proposto da: 
Ecologica Pugliese s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21; 

contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Puglia; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; Comune di Capurso; 

per l’annullamento
per l’annullamento, previa sospensione,
1. del provvedimento prot. n. 11749/2013 del 10.05.2013, comunicato in allegato alla nota prot. n. 11949 del 15.05.2013, mediante plico raccomandato postale ricevuto il 17 maggio 2013;
2. della deliberazione della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 29.04.2013 con le quale è stata deliberata la sospensione dell’iscrizione della ricorrente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e classi per la categoria 1 classe C ord (centro di raccolta), per la durata di 60 giorni a decorrere dal 91° giorno dalla data di notifica del provvedimento e cioè per il periodo prossimo venturo dal 16 agosto al 15 ottobre 2013;
e di ogni altro atto e provvedimento specificamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il provvedimento di sospensione impugnato impedisce alla ricorrente l’espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Capurso nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (11 settembre 2013) per la trattazione collegiale della domanda cautelare, con evidenti conseguenze sulla salute pubblica;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti;
Fissa la camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 12 agosto 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 13/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)