1. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Strade – ANAS – Ordinanza contingibile e urgente – Provvedimento vincolato – Avviso di avvio del procedimento – Mancanza – Irrilevanza –
2. Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Rifiuti – Bonifica di aree – ANAS – Obbligo – Presupposti
3. Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Rifiuti – Strade – ANAS – Bonifica di aree -Obbligo – Estensione
1. E’ infondata la doglianza della mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 avverso l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’incompatibilità delle garanzie procedimentali con il carattere urgente di tale provvedimento emanato per fronteggiare la situazione di pericolo. Nel caso di specie, peraltro, opera il comma 2 dell’art. 21 octies della l. 241/1990, dato che il provvedimento è indirizzato all’ANAS obbligata per legge alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade in concessione.
2. Il divieto di abbandono di rifiuti ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, opera anche nei confronti dell’ANAS in quanto concessionario della strada tenuto, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 285/1992 alla vigilanza e custodia della rete viaria, non potendo eccepire alla stregua di un qualsiasi privato di aver adottato le normali cautele per impedire l’altrui attività illecita per sottrarsi alla responsabilità solidale con l’autore dell’illecito, indipendentemente dall’apporto psicologico arrecato dall’ente alla realizzazione dell’evento, come previsto dal comma 3 dell’art. 192 del d. lgs. 152/2006, trattandosi di un ordine di sgombero avente ad oggetto non una discarica abusiva, ma un’area in concessione dell’ente connotata da incuria del concessionario nella manutenzione ordinaria del bene gestito.
3. Grava sul concessionario della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e autostrade di proprietà dello Stato (Anas s.p.a.) l’ obbligo di provvedere non solo alla rimozione dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche di quelli abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada, atteso che la loro pulizia interferisce direttamente con la funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può quindi non fare capo direttamente al soggetto gestore della strada, sia esso proprietario o concessionario comunque affidatario del bene.
N. 01242/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2011, proposto da Anas s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Pandiscia, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Saracino in Bari, via Carlo Guarnieri, 13;
contro
Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele de’ Robertis, con domicilio eletto in Bari, via Davanzati, 33;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 4 del 14.2.11 a firma del Sindaco del Comune di Trinitapoli avente ad oggetto: “Pulizia suoli e spazi aperti nel centro abitato e nella periferia di Trinitapoli”;
– nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 per le parti i difensori avv.ti Francesco Saracino, su delega dell’avv. Carlo Pandiscia, e Anna Valentina Patruno, su delega dell’avv. Raffaele De’ Robertis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la gravata ordinanza n. 4 del 14.2.2011 (notificata anche all’odierna ricorrente Anas s.p.a.) il Sindaco del Comune di Trinitapoli ordinava ai proprietari e possessori (tra cui evidentemente la stessa Anas) di suoli, giardini, spazi, strutture e siti di ogni tipo nel centro abitato e nella periferia di Trinitapoli di provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli stessi con rimozione dei rifiuti e trasporto presso discariche autorizzate con obbligo di tenerli costantemente puliti nel tempo.
Questa la motivazione:
«¦ da sopralluogo effettuato dall’Ufficio Ambiente e dalla Polizia Locale nel centro abitato e nella periferia di Trinitapoli sono stati riscontrati diversi suoli, spazi e strutture appartenenti a privati cittadini ed Enti, infestati da erbacce e da rifiuti di vario tipo;
¦ occorrono idonei interventi di pulizia per evitare, con l’approssimarsi dell’imminente stagione primaverile, il proliferare di erbacce e graminacee produttrici di polline allergenico, causa di disagi alle persone sensibili al polline, nonchè di insetti e piccoli animali di varie specie, con possibile nocumento all’igiene pubblica e pericolo di infezione; ¦».
Anas s.p.a. impugnava la citata ordinanza, deducendo un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 50 e 54 dlgs n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 192 dlgs n. 152/2006; violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 198 dlgs n. 152/2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione: dell’avvio del procedimento amministrativo non sarebbe stata data doverosa comunicazione ad essa ricorrente così come previsto dall’art. 7 legge n. 241/1990; la censurata ordinanza non motiverebbe per nulla circa la situazione di urgenza che ai sensi dell’art. 54, comma 4 dlgs n. 267/2000 legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti; sarebbe a tal fine insufficiente il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alle comuni allergie che potrebbero derivare dalla presenza di erbacce; al più l’ordinanza in questione sarebbe riconducibile al paradigma normativo dell’art. 192 dlgs n. 152/2006 (decreto legislativo espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento) che sancisce una responsabilità “soggettiva” del proprietario dell’area su cui insistono i rifiuti da rimuovere; tuttavia, Anas non sarebbe responsabile alla stregua della previsione di cui all’art. 192 dlgs n. 152/2006 poichè ha semplicemente la gestione di strade e autostrade di proprietà dello Stato; in ogni caso non sarebbe dimostrata l’imputabilità soggettiva alla società della presenza di erbacce e rifiuti sulle strade di Trinitapoli.
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, il provvedimento gravato è una ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata ai sensi del dlgs n. 267/2000 (artt. 50 e 54).
In quanto tale non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448).
Peraltro, Anas – come verrà di seguito esposto – ha obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle pertinenze in concessione, per cui se anche vi fosse stata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. art. 21 octies, comma 2, secondo inciso legge n. 241/1990).
Inoltre, il provvedimento appare adeguatamente motivato in ordine ai presupposti che ne legittimano l’adozione (i.e. contingibilità ed urgenza ex artt. 50 e 54 dlgs n. 267/2000: situazione di degrado; possibilità del proliferare di allergie).
Nel caso di specie non può trovare applicazione l’invocato art. 192 dlgs n. 152/2006 (che prevede una responsabilità a titolo di colpa o dolo del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento sull’area oggetto di discarica; cfr. per il passato il previgente art. 14 dlgs n. 22/1997 avente identica formulazione), pur se l’ordinanza n. 4/2011 richiama genericamente il dlgs n. 152/2006.
Infatti, l’ordinanza sindacale gravata non ha ad oggetto una discarica abusiva di cui all’art. 192 dlgs n. 152/2006 (i.e. abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee), bensì una situazione di mera incuria, da parte del proprietario e/o del concessionario-gestore (tenuto alla manutenzione ordinaria del proprio bene), consistente nell’accumulo di erbacce e rifiuti di vario tipo.
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie per cui è causa la disposizione da ultimo citata, deve osservarsi che ai sensi dell’art. 14, comma 1 dlgs n. 285/1992 (codice della strada) “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; ¦”.
Il comma 3 del citato art. 14 dlgs n. 285/1992 prevede che “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.”.
Pertanto, può certamente affermarsi che la pulizia delle aree in questione compete ad Anas, essendo il soggetto concessionario.
Come sottolineato da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 9 febbraio 2012, n. 299 (decisione relativa ad una ordinanza sindacale adottata nei confronti di Anas, la quale contestava l’asserita violazione dell’art. 192, comma 3 dlgs n. 152/2006), alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire: “¦ L’applicazione della disposizione invocata, che richiama il parametro soggettivo del dolo o della colpa (e dunque anche della colposa inosservanza del dovere di vigilanza e custodia), va però effettuata in concreto, distinguendo la situazione del proprietario che adottando le normali cautele non ha potuto impedire l’altrui attività illecita, da quella di un ente avente per oggetto sociale, e per dovere istituzionale, la custodia e la cura di una rete viaria sulla quale si verificano gli episodi che qui vengono in considerazione. ¦”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 14 dlgs n. 285/1992 gli enti proprietari e concessionari delle strade (come Anas, avente per oggetto sociale e per dovere istituzionale, la custodia e la cura della rete viaria [cfr. sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. 299/2012]) devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo (a prescindere dalle dimensioni della infrastruttura su cui esercitano la vigilanza).
Sulla stessa linea si colloca Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3256 (che a sua volta richiama Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4472) secondo cui “¦ il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi. ¦”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 3256/2012 rileva che il dovere di adottare tutte le misure e cautele opportune e necessarie per eliminare tali rifiuti deriva “¦ direttamente dall’obbligo di custodia connesso alla proprietà /appartenenza della strada, oltre che dalla previsione dell’art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui gli enti proprietari delle strade devono provvedere, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi.”.
In conclusione, si deve affermare che Anas s.p.a., in quanto concessionaria della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e autostrade di proprietà dello Stato, è obbligata alla pulizia delle sede stradale e delle sue pertinenze e, quindi, alla rimozione non solo dei rifiuti abbandonati direttamente sulla sede stradale, ma anche di quelli abbandonati sulle pertinenze o sulle altre strutture annesse alla strada, atteso che la loro pulizia interferisce direttamente con la stessa funzionalità dell’infrastruttura e con la sicurezza della viabilità e non può quindi non fare capo direttamente al soggetto gestore, sia esso proprietario, concessionario o comunque affidatario del bene (cfr. da ultimo T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 364).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)