Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Ordine di riduzione in pristino – Pubblica incolumità  –  Sospensione dell’esecuzione – Tutela cautelare d’urgenza  – Condizioni  e limiti

Qualora sussistano i presupposti cautelari per l’emanazione del decreto presidenziale inaudita altera parte, la tutela della pubblica incolumità  perseguita con il provvedimento impugnato non può inibire la decisione favorevole del giudice, il quale, tuttavia, obbliga l’istante a mettere in atto tutte le misure di sicurezza idonee a garantirla.

N. 00431/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01039/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2013, proposto da Liotino Donato e Tecnoeco s.u.r.l. (ex Tecnoeco di Moncelli Olimpio F. & C. s.n.c.), rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Leogrande e Michele Liotino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Comune di Sammichele di Bari;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della ordinanza n. 22 del 2.5.2013 prot. n. 3674, notificata il 2.5.2013 con cui il Comune di Sammichele di Bari «Ingiunge alla ditta Liotino D. – Tecnoceco s.u.r.l. nelle persone dei sigg.ri Liotino Donato (LTN DNT 53H09 H749G), nato a Sammichele di Bari il 09/06/1953 ed ivi residente alla via A. Grandi n. 4 e Moncelli Olimpio F.sco nato a Conversano Bari il 28/12/1956 ed ivi residente alla via Stefano Martino 14, di ripristinare lo stato i luoghi, entro novanta giorni dalla notifica del presente atto, esattamente nello stato in cui si trovavano alla data del 22/12/2008 (comunicata ufficialmente come data di inizio dei lavori) e, comunque antecedentemente ad ogni opera di trasformazione dello stato dei luoghi; Ingiunge altresì, di mettere in sicurezza le aree con l’adozione immediata di tutte le misura idonee per evitare rischi alla pubblica incolumità . Con espresso avvertimento che in caso di inottemperanza si procederà , al seguito del procedimento sanzionatorio, così come previsto dall’art. 31, terzo comma, del DPR n. 380/2001 e s.m.i.»;
– di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo, comunque connesso, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti, compresi quelli citati nella descritta ordinanza n. 22/2013;
nonchè per il risarcimento del danno ingiusto patito dai ricorrenti per effetto degli impugnati provvedimenti e della condotta del Comune di Sammichele di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dai ricorrenti;
Considerato che, nel bilanciamento fra i diversi e contrapposti interessi, è opportuno mantenere inalterata la situazione di fatto e di diritto sino alla decisione in camera di consiglio;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte formulata da parte ricorrente debba essere accolta, sussistendo i presupposti di legge, e che, per l’effetto, debba essere sospesa l’ordinanza n. 22/2013 nella parte in cui ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando l’obbligo, gravante sugli stessi istanti, di mettere in sicurezza le aree con l’adozione immediata di tutte le misure idonee per evitare rischi alla pubblica incolumità ;
 

P.Q.M.
accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie e, per l’effetto, sospende l’ordinanza n. 22 del 2.5.2013 prot. n. 3674.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 agosto 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 31 luglio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Francesco Cocomile







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 01/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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