Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Tardività  dell’istanza – Giovane età  e buona fede dell’istante –  Diniego – Fattispecie

In  materia di  rinnovo di permesso di soggiorno di extracomunitari, la tardività  dell’istanza non consente una delibazione di immediata infondatezza del ricorso se il ritardo è attribuibile alla giovane età  e alla mera distrazione del richiedente: la tutela cautelare, pertanto, viene concessa anche in ragione del danno irreparabile che subirebbe l’interesse del ricorrente nelle more del giudizio di merito.

N. 00428/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00917/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2013, proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138;

contro
Questura Di Bari, Ministero Dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 11.07.2012, Cat. A. 11 2013/lmm. n. 21/P.S, portato a conoscenza solo in data 28.05.2013,
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso,sempre nei limiti dell’interesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Di Bari e di Ministero Dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Tiziana Sangiovanni;
 

Considerato che – sia pur nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase decisoria – ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, sia in ragione di una complessiva valutazione della vicenda, con specifico riferimento alla giovane età  del ricorrente e alla condotta posta in essere, apparendo la mancata tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno frutto di mera superficialità  e dimenticanza, sia in ragione della gravità  e irreparabilità  del danno, che determinerebbe una irreversibile lesione dell’interesse fatto valere in giudizio nelle more della decisione di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato diniego.
Fissa la trattazione del merito per l’udienza pubblica del 3 luglio 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)