1. Commercio, industria, turismo – Revoca frequenze radio non indispensabili – Presupposti – Fattispecie


2. Commercio, industria, turismo – Revoca frequenze radio non indispensabili – Competenza –  Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Organo periferico – Ragioni


3. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Avviso di avvio del procedimento – Contenente ordine di eseguire provvedimento negativo – Illegittimità 

1. Ai sensi dell’art.1 della L.n. 422/1993, non è consentita la conservazione di frequenze radio di un impianto ubicato in un sito che ne contiene già  un altro con un sistema di antenne dalle medesime caratteristiche (non rilevando, secondo il TAR, che gli stessi impianti fossero disposti ad altezze differenti e fossero complementari).


2. Poichè la competenza del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni  a revocare le frequenze radio è legata alla norma transitoria di cui all’art. 32, co.5, L.n. 223/1990, che la rende esercitabile fino a che l’interessato non abbia conseguito la concessione, nel regime ordinario detta competenza spetta all’organo periferico del Ministero ai sensi dell’art.10, lett. m), DPR n. 166/1995.


3. àˆ illegittimo l’avviso di avvio del procedimento che contenga al suo interno l’ordine di esecuzione del provvedimento negativo oggetto di avviso, data l’evidente obliterazione della fase partecipativa prevista dalla legge n. 241/1990 a tutela dell’interessato.

N. 01215/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2011, proposto dalla Rtl 102.500 Hit Radio S.r.l,. rappresentata e difesa dagli avv.ti Leandro Diana, Giuseppe Tempesta e Ugo Bagalà , con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, strada Torre Tresca n. 2/A; 

contro
Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni e Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento dell’Ispettore territoriale Puglia e Basilicata del 20.10.2010, prot. ITBA/ALT/1276/14071, notificata alla ricorrente in data 3.11.2010, avente ad oggetto “Impianti ridondanti in esercizio in località  Bari Modugno”;
nonchè di tutti gli atti connessi e conseguenti, antecedenti e successivi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni e Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Tempesta e avv. Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’atto impugnato ha fatto applicazione dell’articolo 6, sesto comma, del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, per il quale “Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino, previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative”.
A sua volta l’articolo 32, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 vieta “la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino”.
Con il primo motivo RTL 102.500 nega che ricorra nella fattispecie il presupposto costituito dall’esistenza di “impianti ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche caratteristiche tecnico-operative”, sia perchè i due impianti sono posti sullo stesso traliccio ma ad altezze differenti, sia perchè svolgono una funzione complementare per la copertura del bacino d’utenza.
Il rilievo non può essere condiviso, in considerazione del fatto che, se si accedesse all’interpretazione attorea, l’ipotesi di distinti impianti cui si riferisce la norma (proprio per dover avere caratteristiche assolutamente coincidenti, come sostiene l’istante) non si verificherebbe mai (poichè le caratteristiche così simili potrebbero trovarsi solo nello stesso impianto), con la conseguenza dell’inapplicabilità  (e quindi dell’inutilità  prescrittiva) della disposizione.
Neppure la censura d’incompetenza può essere condivisa.
L’articolo 32, comma quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni”), sul quale poggia la tesi della ricorrente, contiene una disciplina transitoria (è infatti inserita nel Titolo V della legge, rubricato “norme transitorie e finali”) che dispiega la propria efficacia fintanto che l’emittente privata non abbia conseguito la concessione (nel caso in questione la ricorrente ha ottenuto questo titolo abilitativo con decreto ministeriale 24 marzo 1994).
Sul punto pertanto non vi è motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione. In particolare, con la sentenza 9 maggio 2011, n. 2739 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha osservato:
“Stante l’inapplicabilità  alla fattispecie dell’art. 32 l. n. 223 del 1990 che individuava la competenza a disporre la disattivazione degli impianti per le violazioni dello stesso articolo in capo al Ministero, la norma regolatrice della competenza deve rinvenirsi in disposizioni di carattere generale e segnatamente nell’art. 18, comma 3, l. n. 223 del 1990, che richiama l’art. 2, comma 2, l. 8 aprile 1983, n. 110, che conferisce alla “Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni” il potere di procedere alla disattivazione d’ufficio degli impianti, qualora i titolari degli stessi non abbiano ottemperato all’ordine di “immediata eliminazione” delle interferenze.
Al fine poi di individuare l’organo (centrale o periferico) competente e disporre la disattivazione dovrà  poi farsi riferimento alle norme di organizzazione del Ministero, e in particolare al d.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 che all’art. 10, lett. m), attribuisce ai funzionari preposti agli uffici circoscrizionali “il controllo tecnico per l’individuazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche”.
E le disposizioni contenute nell’art. 10 di detto decreto sono già  state ritenute decisive da questa Sezione, per affermare in fattispecie analoghe a quella in esame, che la competenza a disattivare gli impianti di radiodiffusione in caso di modifiche non autorizzate, appartiene agli organi periferici del Ministero (Cons. Stato, VI, 11 maggio 2006, n. 2644; 26 luglio 2005, n. 4001; 22 giugno 2004, n. 4419; 7 luglio 2003, n. 4027).
A quanto precede si deve aggiungere che laddove l’art. 1, comma 5, l. 30 aprile 1998, n. 122 stabiliva che il Ministero “attraverso i propri organi periferici” autorizza le modificazioni degli impianti sia ai fini della loro compatibilizzazione, sia dell’ottimizzazione e razionalizzazione delle aree servite dagli emittenti, esso conferma il riconoscimento agli organi periferici della competenza in tema di disattivazione, dovendo ritenersi che il potere di autorizzare modifiche agli impianti comprende necessariamente anche quello di irrogare le conseguenti misure sanzionatorie (Cons. Stato, VI, n. 2644/2006; 14 gennaio 2009, n. 121; 20 ottobre 2010, n. 7592)”.
La censura di carenza d’istruttoria e di motivazione è invece fondata.
Si deve osservare che l’Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata, pur qualificando l’atto come avvio del procedimento, in realtà , ingiunge alla RTL nell’immediato di dismettere una delle frequenze interessate (inibendo nel frattempo la compravendita degli impianti). Ciò sulla base esclusivamente di “un riscontro documentale” e senz’alcuna interlocuzione con l’emittente, la quale, invece, in questa sede, si è mostrata in grado di offrire elementi tecnici pertinenti, anche attraverso una perizia di parte, elementi che evidentemente erano ad acquisire prima di determinarsi in modo (immediatamente) lesivo per RTL 102.500.
Il ricorso quindi dev’essere accolto.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento dell’Ispettore territoriale Puglia e Basilicata del 20 ottobre 2010, prot. ITBA/ALT/1276/14071.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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