Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Tutela cautelare d’urgenza – Conclusione prove d’esame – Assenza di presupposti
Nell’ambito della procedura di un concorso pubblico (nella specie accesso al ruolo di docente), la conclusione delle prove d’esame esclude la sussistenza dei presupposti dell’urgenza tali da determinare l’emanazione di un decreto presidenziale inaudita altera parte.
N. 00410/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01000/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2013, proposto da:
Sara Tedesco ed altre, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Manca, con domicilio in Bari presso Segreteria T.A.R. Bari, Piazza Massari, come per legge;
contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
nei confronti di
Daniela Cortellino;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia -Ufficio IV -dirigenti scolastici e personale della scuola del 24.05.13 A00DRPU n. 3691 con cui è stato pubblicato l’elenco dei candidati del concorso ordinario per insegnanti di scuola primaria bandito con D.D.G del MIUR n. 82 del 24.09.12 ammessi alla prova orale, nella parte in cui le ricorrenti non risultano essere presenti;
di ogni altro atto o provvedimento, collegato o consequenziale, specificamente indicato in ricorso e nella parte d’interesse delle ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la fase della procedura concorsuale di cui si tratta, destinata all’espletamento delle prove d’esami, si è ormai conclusa, sicchè, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (28 agosto 2013) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva delle ricorrenti non è tale da poter essere pregiudicata in modo irreparabile;
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 28 agosto 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 25 luglio 2013.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)