Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ente locale – Deficit di bilancio – Riequilibrio finanziario – Avvio della procedura – Conseguenze

Ai sensi dell’art.243-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, qualora un Ente locale abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dall’Ente va sospeso sino alla data di approvazione o di diniego del relativo piano di riequilibrio.

N. 01153/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2013, proposto da:

Stefania Pagliara, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Traisci, con domicilio eletto presso Nicola Traisci in Bari, via De Rossi, 209;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sulle sentenze n. 1405/2011 e n. 888/2012 rese dal Tribunale di Foggia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Foggia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Annarita Armiento e Michele Barbato;
 

Premesso che:
– con sentenza n. 1405/11, passata in giudicato, il Tribunale di Foggia ha condannato il Comune di Foggia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 1.332,50, oltre accessori di legge;
– con successiva sentenza n. 888/12, passata in giudicato, il Tribunale di Foggia ha condannato il suddetto Comune al pagamento, in favore della ricorrente, dell’ulteriore somma di € 1.140, oltre accessori di legge;
– per tali ragioni, la ricorrente ha maturato un credito complessivo nei confronti del suddetto Comune, per capitale, spese accessorie e successive, pari a € 3.696,91;
– tali sentenze sono state ritualmente notificate al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione;
– per tali ragioni, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza del giudicato.
Considerato che:
– ai sensi dell’art. 243 bis 1° co. d. lgs. n. 267/2000 (TUEL), “I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”;
– ai sensi del successivo 4° comma, “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”.
Rilevato che il Comune di Foggia, con delibera CC n. 128 del 21.12.2012, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario;
– preso atto che è tuttora in itinere la procedura di approvazione o diniego di approvazione del conseguente piano di riequilibrio finanziario;
– ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 243 bis co. 4 TUEL, di sospendere il presente giudizio, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del suddetto piano;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
sospende il presente giudizio, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale descritto in narrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)