1. Commercio, turismo, industria – Contributi e sovvenzioni pubblici – Requisiti di ammissione – Autoimprenditorialità  – Novità  dell’iniziativa imprenditoriale – Necessità  – Fattispecie 
2. Commercio, turismo, industria – Contributi e sovvenzioni pubblici – Diniego – Discrezionalità  tecnica – Sussiste 
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Socio accomandante – Non sussiste

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, è privo del requisito della novità  dell’iniziativa economica di cui agli artt. 17 e 18 della citata normativa, il progetto proposto da società  la quale presenti carattere dichiaratamente “fittizio”. Tanto si ravvisa in caso di società  in accomandita semplice il cui socio accomandante sia titolare di ditta individuale con identità  di sede, oggetto e attività  della medesima società  in accomandita.
2. L’erogazione di contributi e sovvenzioni pubblici comporta esercizio di discrezionalità  tecnica da parte dell’ente preposto all’istruttoria, con conseguente sindacato giurisdizionale di legittimità  nei limiti dell’irragionevolezza e illogicità .
3. Nelle società  in accomandita semplice è amministratore e legale rappresentante il solo socio accomandatario, sicchè è questi il solo legittimato ad agire in giudizio nell’interesse della società , mentre il socio accomandante ricorrente appare carente di legittimazione attiva al ricorso poichè agisce in nome proprio a tutela di un diritto altrui in violazione dell’art. 81 c.p.c.. (nel caso di specie è la società  in accomandita semplice ad aver presentato domanda di ammissione al finanziamento ricevendone un rigetto oggetto di impugnazione).

N. 00406/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00919/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2013, proposto da Peluso Federico, in proprio ed in qualità  di socio della Broker del Levante s.a.s. di Peluso Ugo, Peluso Federico e Peluso Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio, 43/L;

contro
Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 21;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. rif/prot. 5333/FIMP – DEL, del 7.3.2013, in seguito conosciuta dal sig. Peluso Federico e della presupposta deliberazione del 5.3.2013 della stessa Invitalia, aventi ad oggetto la dichiarazione d’inammissibilità  della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al dlgs n. 185/2000;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli espressamente impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Amerigo Maggi e Mario Giuseppe Guglielmi, su delega dell’avv. Pierluigi Rossi;
 

Rilevato che il ricorrente Peluso Federico agisce nel presente giudizio in proprio e nella qualità  di socio della società  Broker del Levante s.a.s.; che amministratore e legale rappresentante della Broker del Levante è il solo Peluso Ugo in quanto socio accomandatario;
Rilevato, altresì, che nelle società  in accomandita semplice il solo legittimato ad agire in giudizio è il socio accomandatario in quanto amministratore ai sensi dell’art. 2318 cod. civ. (i.e. nel caso di specie Peluso Ugo);
Ritenuto, conseguentemente, che Peluso Federico (mero socio accomandante) appare carente di legittimazione attiva al ricorso poichè agisce in nome proprio a tutela di un diritto altrui in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ.; che, peraltro, l’odierno ricorrente non è il destinatario del gravato provvedimento di diniego, essendo quest’ultimo diretto alla società  Broker del Levante (in quanto soggetto proponente la domanda volta ad ottenere la concessione delle agevolazioni di cui al dlgs n. 185/2000); che la società  Broker del Levante (la sola legittimata alla impugnazione giurisdizionale del provvedimento sfavorevole del 7.3.2013) non ha proposto gravame;
Ritenuto, altresì, che il progetto proposto dalla società  Broker del Levante s.a.s. appare – come correttamente evidenziato nella motivazione del contestato provvedimento – privo del requisito della novità  dell’iniziativa imprenditoriale di cui agli artt. 17 e 19 dlgs n. 185/2000, stante il carattere dichiaratamente “fittizio” della predetta società  in linea di continuità  con la ditta individuale di Peluso Giuseppe (socio accomandante della stessa Broker del Levante s.a.s.), in considerazione della identità  di sede, oggetto, attività  delle due imprese;
Considerato, pertanto, che il gravato provvedimento – ad un sommario esame proprio della fase cautelare – appare adeguatamente motivato in ordine alle ragioni del diniego e non inficiato da vizi macroscopici (tenuto conto che in tale sede l’Amministrazione ha correttamente esercitato un potere espressione di discrezionalità  tecnica); che non appaiono convincenti le giustificazioni del 17.8.2012 addotte dalla società  Broker del Levante s.a.s. ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 rispetto alla nota del 26.7.2012 (contenente il preavviso di rigetto) relative al carattere definito “fittizio” dell’attività  di broker nautico della ditta individuale facente capo al socio Peluso Giuseppe, carattere asseritamente motivato dal consiglio del commercialista “al mero scopo di risparmiare qualche frazione di punto percentuale d’interesse passivo sulla somma da pagare” per l’acquisto di una barca a mezzo di contratto di leasing;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente Peluso Federico al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Invitalia s.p.a., liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)