1. Commercio, turismo, industria – Contributi e sovvenzioni pubblici – Requisiti di ammissione – Autoimprenditorialità – Novità dell’iniziativa imprenditoriale – Necessità – Fattispecie
2. Commercio, turismo, industria – Contributi e sovvenzioni pubblici – Diniego – Discrezionalità tecnica – Sussiste
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Socio accomandante – Non sussiste
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, è privo del requisito della novità dell’iniziativa economica di cui agli artt. 17 e 18 della citata normativa, il progetto proposto da società la quale presenti carattere dichiaratamente “fittizio”. Tanto si ravvisa in caso di società in accomandita semplice il cui socio accomandante sia titolare di ditta individuale con identità di sede, oggetto e attività della medesima società in accomandita.
2. L’erogazione di contributi e sovvenzioni pubblici comporta esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’ente preposto all’istruttoria, con conseguente sindacato giurisdizionale di legittimità nei limiti dell’irragionevolezza e illogicità .
3. Nelle società in accomandita semplice è amministratore e legale rappresentante il solo socio accomandatario, sicchè è questi il solo legittimato ad agire in giudizio nell’interesse della società , mentre il socio accomandante ricorrente appare carente di legittimazione attiva al ricorso poichè agisce in nome proprio a tutela di un diritto altrui in violazione dell’art. 81 c.p.c.. (nel caso di specie è la società in accomandita semplice ad aver presentato domanda di ammissione al finanziamento ricevendone un rigetto oggetto di impugnazione).
N. 00406/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00919/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2013, proposto da Peluso Federico, in proprio ed in qualità di socio della Broker del Levante s.a.s. di Peluso Ugo, Peluso Federico e Peluso Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio, 43/L;
contro
Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 21;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. rif/prot. 5333/FIMP – DEL, del 7.3.2013, in seguito conosciuta dal sig. Peluso Federico e della presupposta deliberazione del 5.3.2013 della stessa Invitalia, aventi ad oggetto la dichiarazione d’inammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al dlgs n. 185/2000;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli espressamente impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Amerigo Maggi e Mario Giuseppe Guglielmi, su delega dell’avv. Pierluigi Rossi;
Rilevato che il ricorrente Peluso Federico agisce nel presente giudizio in proprio e nella qualità di socio della società Broker del Levante s.a.s.; che amministratore e legale rappresentante della Broker del Levante è il solo Peluso Ugo in quanto socio accomandatario;
Rilevato, altresì, che nelle società in accomandita semplice il solo legittimato ad agire in giudizio è il socio accomandatario in quanto amministratore ai sensi dell’art. 2318 cod. civ. (i.e. nel caso di specie Peluso Ugo);
Ritenuto, conseguentemente, che Peluso Federico (mero socio accomandante) appare carente di legittimazione attiva al ricorso poichè agisce in nome proprio a tutela di un diritto altrui in violazione dell’art. 81 cod. proc. civ.; che, peraltro, l’odierno ricorrente non è il destinatario del gravato provvedimento di diniego, essendo quest’ultimo diretto alla società Broker del Levante (in quanto soggetto proponente la domanda volta ad ottenere la concessione delle agevolazioni di cui al dlgs n. 185/2000); che la società Broker del Levante (la sola legittimata alla impugnazione giurisdizionale del provvedimento sfavorevole del 7.3.2013) non ha proposto gravame;
Ritenuto, altresì, che il progetto proposto dalla società Broker del Levante s.a.s. appare – come correttamente evidenziato nella motivazione del contestato provvedimento – privo del requisito della novità dell’iniziativa imprenditoriale di cui agli artt. 17 e 19 dlgs n. 185/2000, stante il carattere dichiaratamente “fittizio” della predetta società in linea di continuità con la ditta individuale di Peluso Giuseppe (socio accomandante della stessa Broker del Levante s.a.s.), in considerazione della identità di sede, oggetto, attività delle due imprese;
Considerato, pertanto, che il gravato provvedimento – ad un sommario esame proprio della fase cautelare – appare adeguatamente motivato in ordine alle ragioni del diniego e non inficiato da vizi macroscopici (tenuto conto che in tale sede l’Amministrazione ha correttamente esercitato un potere espressione di discrezionalità tecnica); che non appaiono convincenti le giustificazioni del 17.8.2012 addotte dalla società Broker del Levante s.a.s. ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 rispetto alla nota del 26.7.2012 (contenente il preavviso di rigetto) relative al carattere definito “fittizio” dell’attività di broker nautico della ditta individuale facente capo al socio Peluso Giuseppe, carattere asseritamente motivato dal consiglio del commercialista “al mero scopo di risparmiare qualche frazione di punto percentuale d’interesse passivo sulla somma da pagare” per l’acquisto di una barca a mezzo di contratto di leasing;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente Peluso Federico al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di Invitalia s.p.a., liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)