Leggi, decreti, regolamenti – Atto normativo – Impugnazione -Tutela cautelare – Presupposti – Periculum in mora – Non sussiste
Gli atti normativi a contenuto generale ed astratto, risultando privi del carattere dell’immediata lesività , non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari, stante l’assenza del presupposto del periculum in mora (fattispecie di impugnazione di un regolamento di organizzazione del Dipartimento di prevenzione di una ASL).
N. 00404/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00887/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2013, proposto da Zinni Natale, in qualità di Segretario Regionale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (S.I.VE.M.P.), De Pasquale Nicolò Vincenzo, in qualità di Segretario Provinciale del S.I.VE.M.P., e Centola Domenico Roberto, in qualità di Rappresentante Aziendale ASL Bari del S.I.VE.M.P., rappresentati e difesi dall’avv. Michele Memeo, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;
Regione Puglia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 706 del 29.4.2013 avente ad oggetto il “Regolamento di Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e la modifica ed integrazione della deliberazione n. 478 del 13.03.2012”;
– dell’allegato Regolamento di Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione;
– della delibera n. 478/2012 così come modificata dalla delibera n. 706/2013;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso e/o presupposto e/o susseguente, anche se sconosciuto/i agli odierni ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Michele Memeo e Giovanna Corrente;
Rilevato che non appare sussistere il presupposto cautelare del periculum in mora, essendo stati impugnati atti normativi a contenuto generale ed astratto, privi in quanto tali del carattere della immediata lesività ;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)