Pubblico impiego – Impiegati civili dello Stato – Rapporto di servizio – Requisiti di idoneità  – Persistenza – Accertamento – Potere della p.A. – Sussiste

La p.A. conserva il potere di sottoporre i dipendenti a verifica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, anche in costanza di rapporto (fattispecie di revoca di sospensione cautelare e riammissione in servizio, previo superamento di prova attitudinale).

N. 00394/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00826/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2013, proposto da:

S., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via della Costituente, n.19/E;

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del “M.I.,Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovr.ti – Ass.ti e Agenti – Div. I – Sezione Disciplina, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza” del 18.03.2013, con cui veniva decretata la revoca della sospensione cautelare e il sig. S. riamesso in servizio dalla data di notifica del provvedimento previa verifica dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, unitamente agli atti presupposti nell’epigrafe del ricorso meglio individuati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Filippo Ferrara; Francescomassimo Manzari;
 

Rilevato che, con recente sentenza n.6882/2011, il Consiglio di Stato ha ritenuto consentite le prove attitudinali anche in costanza di rapporto;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)