1.Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di moralità  professionale  – Società  con meno di quattro soci  – Socio al 50% – Fattispecie 
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di moralità  professionale  – Ausiliaria – Obbligo di dichiarazione – Mancata previsione nel bando – Conseguenze

1. L’art. 38 comma 1 del d. lgs. 163/2006 non prevede espressamente che anche i socio al 50% di una società  con meno di quattro soci debba possedere i requisiti di moralità  professionale ivi previsti, tanto più se dagli atti non risulti che il socio abbia poteri tali d influenzare le decisioni sulla gestione della società . 
2. In assenza di un’espressa previsione del bando di gara l’impresa ausiliaria non è obbligata dichiarare il possesso dei requisiti di moralità  professionale e specificamente quello dell’art. 38 comma 1 lett m ter.
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Vedi Cons. St., sez. IV, ordinanza 14 gennaio 2014, n.128 – 2014;  ric. 7085 – 2013
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N. 00421/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00864/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2013, proposto da:

Mosaico Tecnologie Ambiente e Industrie S.R.L. in proprio e in qualità  di mandataria dell’A.T.I. con Cooperativa Nuova San Michele; Cooperativa Nuova San Michele, rappresentati e difesi dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia n. 161;

contro
IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento prot. n. 0027318 del 23.5.2013, con il quale l’IPZS ha comunicato l’esclusione dell’ATI ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione operativa dell’impianto di trattamento acque industriali e reflue dello stabilimento di Foggia con manutenzione ordinaria programmata e a guasto;
b) del verbale della Commissione di gara n. 7 del 21.5.2013;
c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori Bice Annalisa Pasqualone e Ines Sisto;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, che il ricorso appaia sorretto da fumus, atteso che
a) la disposizione contenuta nell’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006 non prevede testualmente che il socio al 50 % sia in possesso del requisito di cui alle lettere c) ed e), nè risultando agli atti che il socio abbia poteri tali da influenzare le decisioni sulla gestione della società ;
b) non risulta che la lex specialis (pag. 10 del disciplinare di gara) imponga a pena di esclusione che venga fatta la dichiarazione di cui alla lett. m -ter anche da parte dell’impresa ausiliaria;
Ritenuto sussistente anche il requisito del periculum;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 febbraio 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)