Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Revoca del provvedimento impugnato – Cessazione della materia del contendere – Sentenza – Soccombenza – Contributo unificato – E’ dovuto
La cessazione della materia del contendere dichiarata dal giudice in seguito alla sopravvenuta piena soddisfazione, nel corso del giudizio dell’interesse ivi dedotto dal ricorrente, ha natura di sentenza di merito che statuisce anche in ordine alla soccombenza. Il contributo unificato, pertanto, è comunque dovuto dalla parte resistente risultata soccombente anche in caso di compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del d. P.R. 115/2002.
N. 01168/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00810/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2013, proposto da:
L. K., rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso Maria Ilenia Macchia in Bari, via G. Bovio, 43/L;
contro
U.T.G. – Prefettura Di Bari – S.U.I., U.T.G. – Prefettura Di Bari, Ministero Dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Anna Fanelli;
per l’annullamento
– della nota dello Sportello Unico dell’Immigrazione – Bari, n. prot. p-ba/l/n/2012/0101740, del 13.11.2012, comunicata al ricorrente, a seguito d’istanza d’accesso ai documenti amministrativi, in data 17.4.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura Di Bari – S.U.I. e di U.T.G. – Prefettura Di Bari e di Ministero Dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Amerigo Maggi e Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
– il cittadino extracomunitario L. K. ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere;
– si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame;
– alla Camera di consiglio del 23.7.2013, il difensore del ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione “revocato”, con nota del 20.6.2013, l’atto qui impugnato (prodotto in giudizio);
– in tale contesto sussistono i presupposti per emettere sentenza ex art. 60 c.p.a. che dia atto della intervenuta cessazione del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
– spetta invece il recupero del contributo unificato, dato che l’art. 34 c.p.a. configura la presente sentenza di cessazione del contendere come pronuncia di merito (e non già meramente processuale), sicchè viene ad essere applicabile l’art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (che prevede: “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)