Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione – Procedimento – Commissione valutatrice – Mancata richiesta di integrazione documentale – Difetto di istruttoria – Sussiste – Fattispecie
La commissione competente a valutare le istanze di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ad assegnare i relativi punteggi ha l’obbligo di disporre l’integrazione della documentazione allegata al procedimento qualora durante l’istruttoria rilevi l’assenza della predetta documentazione, ma nell’istanza sussistono dichiarazione attestanti il possesso dei requisiti richiesti. (Nel caso di specie il documento mancante era la scrittura privata con la quale il Comune aveva procurato al ricorrente un locale a titolo precario, requisito oggettivo, quest’ultimo, richiesto dalla disciplina regionale in materia ( art. 6 l.r. 254/1984). Tale circostanza, peraltro, era stata menzionata nell’istanza dal ricorrente che aveva barrato la casella relativa alla produzione dell’ “attestato rilasciato dagli organi preposti all’assistenza dal quale risulti che il locale è procurato ad uso precario”, dichiarazione, quest’ultima, considerata sufficiente dall’ufficio comunale preposto ad una prima istruttoria per ritenente sussistente ile squisito oggettivo richiesto).
N. 01210/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2011, proposto da:
A.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Savino (Studio legale Porcelli) in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 143;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi d’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
nei confronti di
G. L. C.- non costituito;
per l’annullamento in parte qua,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della graduatoria definitiva del bando di concorso generale n. 5 – 2004 per l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pubblicata dal Comune di Foggia dal 29 dicembre 2010 al 29 gennaio 2011 mediante affissione, nella parte in cui assegna al ricorrente soltanto 9 punti e lo relega al 240° posto;
– di ogni altro presupposto e comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente ancorchè non conosciuto;
per l’accertamento
– del diritto del ricorrente ad essere utilmente inserito nella graduatoria definitiva del bando di concorso generale n. 5-2004 del Comune di Foggia del 26/07/2004 per l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale con il punteggio complessivo di 13 punti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Antonio Nardella e Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. A.L. che il Comune di Foggia, in data 26 luglio 1994, aveva adottato il bando di concorso generale n. 5 – 2004 per l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in dichiarata applicazione della Legge Regionale n. 54 del 1984, la quale, come è noto, fissa i criteri generali per il procedimento di assegnazione degli alloggi in questione ed, in particolare, all’art. 6, fissa i criteri per l’assegnazione dei punteggi, distinti in base a condizioni soggettive, indicate con la lettera a), e condizioni oggettive, indicate con la lettera b), nonchè condizioni aggiuntive regionali.
Riferisce il ricorrente, che fin da quando aveva contratto matrimonio con la sig.ra de Filippo Anita, non riuscendo a reperire le risorse per un alloggio autonomo per l’intero nucleo familiare, aveva presentato regolare e tempestiva istanza di partecipazione alla suddetta procedura valutativa; che a seguito della pubblicazione provvisoria della graduatoria aveva proposto istanza di autotutela in data 24 gennaio 2001, in quanto riteneva erronea la mancata attribuzione, in suo favore, di 2 o 3 punti, tra le condizioni soggettive, per il numero di componenti del proprio nucleo familiare, all’epoca della presentazione della domanda composto da 5 unità , e per l’assegnazione di 4 punti per la condizione oggettiva relativa ai “locali,impropriamente adibiti ad alloggio”, anzichè solo 2 assegnati per l’antigienicità .
Espone, infine che, alla pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Foggia il 29 dicembre 2010, esso ricorrente aveva però constatato di essere stato inserito al numero 240 della graduatoria medesima, con un punteggio complessivo di soli 9 punti.
Il sig. L. ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 25 marzo 2011 e depositato il 22 aprile 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento della suddetta graduatoria definitiva del bando di concorso generale n. 5 – 2004 per l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pubblicata dal Comune di Foggia dal 29 dicembre 2010 al 29 gennaio 2011 mediante affissione, nella parte in cui assegna ad esso ricorrente soltanto 9 punti e lo pone al 240° posto; ha chiesto altresì l’accertamento del suo diritto ad essere utilmente inserito nella suddetta graduatoria definitiva con il punteggio complessivo di 13 punti.
A sostegno del gravame il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione di legge (L.R. n. 54 del 1984, art. 6), eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erronea presupposizione, per sviamento, per ingiustizia manifesta, per illogicità .
Il sig. L. evidenzia innanzitutto che il bando di concorso all’articolo 4, prevederebbe che “le graduatorie di assegnazione sono formulate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del nucleo familiare”; però, il bando stesso non conterrebbe alcun criterio di assegnazione dei punteggi, i quali andrebbero quindi ricostruiti tutti alla luce della normativa regionale.
Parte ricorrente lamenta che, all’epoca della presentazione della domanda, il suo nucleo familiare sarebbe stato composto da 5 persone, per cui, secondo la categoria a2 delle condizioni soggettive, nell’attribuzione dei punti per il nucleo familiare avrebbero dovuto riconoscergli 2 punti, oppure 3, se si considera che alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva il nucleo familiare sarebbe risultato composto da 7 persone.
Quanto alle condizioni oggettive non si sarebbe tenuto conto che l’immobile ad esso assegnato sarebbe un pianterreno, a cui sarebbe stato dato un uso promiscuo di abitazione, mentre l’immobile non possiederebbe i requisiti per tale destinazione, per cui sarebbe da annoverarsi tra i “locali impropriamente adibiti ad alloggio” per i quali la citata Legge Regionale prevederebbe l’assegnazione di 4 punti.
Parte ricorrente lamenta infine che, stante la delicatezza della materia, a fronte di dubbi, l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o integrazioni documentali, mentre nella fattispecie oggetto di gravame non avrebbe effettuato alcuna verifica dei dati prodotti.
Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2011 la causa è stata rinviata per il deposito di ulteriore documentazione.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2011, con ordinanza n. 480, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare, ai soli fini del riesame, e fissata per il prosieguo la camera di consiglio dell’8 settembre 2011.
Parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011 la causa è stata rinviata ed alla camera di consiglio del 22 settembre 2011, con ordinanza n. 784, considerato che “l’Amministrazione comunale di Foggia e la Commissione assegnazione alloggi ERP non hanno provveduto all’esecuzione dell’ordinanza cautelare n.480/2011 di questo Tribunale”, ha accolto l’istanza cautelare proposta e per l’effetto: a) ha sospeso “il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse del ricorrente;” b) ordinato “al Comune di Foggia nella persona del Dirigente responsabile Servizio politiche abitative nonchè al Presidente Commissione per l’assegnazione alloggi ERP, l’assegnazione del maggior punteggio in favore del ricorrente, ad integrazione della graduatoria impugnata;” c) fissato “per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 febbraio 2012.”.
In data 22 febbraio 2012 si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Foggia evidenziando la correttezza del proprio operato, in quanto al Sig. L. sarebbero stati già attribuiti 2 punti per l’antigienicità e 2 per il sovraffollamento, come risulterebbe dagli atti depositati in giudizio dallo steso ente locale, e, pertanto, sarebbe stato legittimamente collocato al n. 240 della graduatoria.
Alle udienze pubbliche del 23 febbraio 2012 e del 5 luglio 2012 la causa è stata rinviata.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012, con ordinanza istruttoria n. 1922 del 15 novembre 2012, questa Sezione ha ritenuto che, ai fini del decidere, occorresse acquisire, a cura del Comune di Foggia, “l’istanza di partecipazione del sig. A.L. alla procedura per l’assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso generale n. 5 – anno 2004 del Comune di Foggia del 26 luglio 2004 e la documentazione ad essa allegata, nonchè il certificato di stato di famiglia che risulta essere stato allegato, al n. 3, al ricorso in opposizione depositato in giudizio, proposto da parte ricorrente al Comune di Foggia, al fine di valutare la spettanza o meno del maggior punteggio previsto per la condizione soggettiva a-2) prevista dall’art. 6, comma 1, della legge n. 54 del 1984. Ciò in quanto la suddetta disposizione prevede l’attribuzione, rispettivamente, di punti 1, 2 e 3 a seconda se il nucleo familiare sia composto: – da 3 a 4 unità , – da 5 a 6 e – da 7 ed oltre e nella fattispecie oggetto di gravame al sig. L. risulta attribuito 1 solo punto in corrispondenza della casella relativa a “N. Familiare da 3 a 4 unità “, mentre la parte rappresenta nell’atto introduttivo del giudizio che al momento della proposizione della domanda il suo nucleo familiare era composto da 5 unità , ma risulta prodotto in atti solo il certificato di stato di famiglia rilasciato in epoca successiva, in data 15 marzo 2011, nel quale il nucleo familiare risulta formato da 7 unità .”.
Con la medesima ordinanza la causa è stata rinviata per il prosieguo all’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 ed in tale data è stata ulteriormente rinviata all’udienza pubblica del 20 giugno 2013.
Il Comune di Foggia, in data 12 dicembre 2012 ha ottemperato all’incombente istruttorio depositando la documentazione richiesta.
Parte ricorrente ha presentato memorie per le udienze di discussione.
All’udienza pubblica del 20 giugno 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Con l’odierno gravame il sig. L. lamenta la mancata attribuzione di 2 punti anzichè 1 per la condizione soggettiva di cui alla L.R. n. 54 del 1984, art. 6, comma 1, Condizione soggettiva a-2) che prevede l’assegnazione del punteggio in base alla composizione numerica del nucleo familiare, nonchè 4 punti previsti dalla Condizione oggettiva b-1) spettanti ai “richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, stalle, grotte e caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d’imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;”
In riferimento alla mancata attribuzione di 2 punti anzichè 1 per la suddetta condizione soggettiva a-2), parte ricorrente lamenta che all’epoca della presentazione della domanda il suo nucleo familiare sarebbe stato composto da 5 persone, per cui nell’attribuzione dei punti per il nucleo familiare parte resistente avrebbe dovuto riconoscergli 2 punti, oppure 3, se si considera che alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva il nucleo familiare sarebbe risultato composto da 7 persone.
Il motivo è privo di pregio.
Dalla documentazione acquisita a seguito dell’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza n. 1922 del 15 novembre 2012, risulta che lo stesso ricorrente nella domanda di assegnazione dell’alloggio del 20 settembre 2004, assunta al protocollo generale del Comune di Foggia in data 22 settembre 2004, aveva indicato nella prima pagina la composizione del proprio nucleo familiare, con i relativi nominativi, composto da quattro unità ed in corrispondenza della condizione soggettiva a-2) risulta barrata la casella corrispondente alla composizione del nucleo familiare “da tre a quattro unità ” (punti 1); inoltre dal certificato di stato di famiglia del Comune di Foggia, datato 17 settembre 2004, risultano le stesse 4 persone indicate nella domanda: L. A., de F.A, L. A.e L. H..
La stessa parte ricorrente, nella memoria depositata in data 10 aprile 2013, ammette che, erroneamente, nel ricorso era stato riportato che il suo nucleo familiare era composto da 5 unità , mentre erano ancora in 4, anche se a tale data la sig.ra A.de F. era al sesto mese di gravidanza, ma la figlia sarebbe nata dopo la scadenza del bando.
Passando ad esaminare la seconda doglianza, relativa alla mancata attribuzione di 4 punti, relativi alla condizione oggettiva di cui all’art. 6, comma 1, b-1) della L.R. n. 54 del 1984, questa deve invece ritenersi fondata alla luce di quanto di seguito esposto.
Nel ricorso parte ricorrente lamenta che parte resistente non avrebbe tenuto conto che l’immobile ad essa assegnato sarebbe un pianterreno, a cui sarebbe stato dato un uso promiscuo di abitazione, ma l’immobile non possiederebbe i requisiti per tale destinazione, per cui sarebbe da annoverarsi tra i “locali impropriamente adibiti ad alloggio” per i quali la citata Legge Regionale prevederebbe l’assegnazione di 4 punti.
Nelle successive memorie il sig. L. ha chiarito di avere i requisiti richiesti dalla condizione oggettiva di cui alla L.R. n. 54 del 1984, art. 6, comma 1, b-1); in particolare rappresenta che la famiglia L., prima della presentazione della domanda di ammissione al bando di concorso, era stata destinataria di un provvedimento di sfratto a seguito del quale essa aveva ottenuto un contratto di locazione sottoscritto dal Comune di Foggia in data 14 gennaio 2003 “da adibire a precario ricovero di famiglia indigente” e, pertanto, ad essa non si applicherebbe il limite temporale dei due anni previsto in generale dalla suddetta disposizione normativa soprarichiamata, con conseguente spettanza dei 4 punti richiesti; ad avviso di parte ricorrente, quindi, le spetterebbero complessivamente 11 punti, così suddivisi: punti 4 (a-1) + punti 1 (a-2) + punti 4 (b-1) + punti 2 (b-4) per il sovraffollamento per il quale non sarebbe stata sollevata alcuna contestazione.
Il Collegio, concordando con la prospettazione fatta nella memoria da parte ricorrente, corredata dalla relativa documentazione, ritiene che il sig. L. abbia i requisiti richiesti dalla suddetta lettera b-1) in quanto la disposizione richiede, per quello che in questa sede interessa, che il richiedente abiti “con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali ¦. o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica ovvero ¦¦ La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi ¦¦¦ o da provvedimento esecutivo di sfratto;”.
Nella fattispecie oggetto di gravame parte ricorrente ha prodotto la “Scrittura privata di locazione per l’immobile sito in Foggia alla via San Lazzaro n. 26, da adibire a precario ricovero di famiglia indigente” n. 7928 Rep 14 gennaio 2003, sottoscritto dal Comune di Foggia, con decorrenza 14 gennaio 2003, immobile indicato quale luogo di residenza nella domanda presentata nella procedura per cui è causa e risultante nel suddetto certificato di stato di famiglia del Comune di Foggia, datato 17 settembre 2004, quale indirizzo dell’abitazione della famiglia Laccetti; inoltre risulta che tale alloggio è stato “adibito a precario ricovero di famiglia indigente” a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto disposto dal Giudice del Tribunale di Foggia in data 5 giugno 2002, seguita dall’atto di precetto per rilascio dell’immobile del 16 luglio 2002.
Dalla documentazione prodotta in adempimento all’ordinanza istruttoria di questa Sezione è emerso che, nella citata domanda di assegnazione dell’alloggio del 20 settembre 2004, il ricorrente aveva richiesto il punteggio corrispondente alla condizione oggettiva b-1) risultando barrata la relativa casella e che il ricorrente aveva altresì barrato anche la casella n. 3 relativa alla produzione dell’ “Attestato rilasciato dagli organi preposto all’assistenza dal quale risulti che il locale è procurato a titolo precario”; inoltre, circostanza rilevante, nella tabella dei “Punteggi selezione della domanda art. 6 L.R. 54/84” concernente il sig. L., nella Parte riservata all’Ufficio, distinta a sua volta in due colonne, la prima contenente i punteggi assegnati dal Comune e la seconda ai punteggi assegnati dalla Commissione, risulta che in corrispondenza della condizione oggettiva b-1) il Comune di Foggia aveva assegnato al ricorrente 4 punti, mentre nella colonna della Commissione risulta la scritta NO senza alcuna motivazione; tra gli atti depositati risultano i documenti prodotti in giudizio dalla parte ad eccezione della scrittura privata.
Il Collegio ritiene che, nella ipotesi in cui tale scrittura privata “non risultasse in atti”, circostanza non provata, deve comunque ritenersi fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, dedotto da parte ricorrente, in quanto la Commissione, a fronte dell’attribuzione del chiaro punteggio da parte del Comune, dell’indicazione della richiesta del punteggio della condizione oggettiva b-1) nella domanda ed inoltre della ulteriore circostanza che il ricorrente aveva altresì barrato anche la casella n. 3 relativa alla produzione dell’ “Attestato rilasciato dagli organi preposto all’assistenza dal quale risulti che il locale è procurato a titolo precario” (verosimilmente la scrittura privata depositata in giudizio) si è limitata ad indicare NO nella colonna di propria competenza, mentre nella ipotesi in cui tale attestato vi fosse stato e fosse successivamente “andato smarrito” deve ritenersi comunque fondato il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per ingiustizia manifesta, pure dedotto da parte ricorrente, in quanto, la Commissione avrebbe dovuto richiedere la relativa produzione alla parte ricorrente, avendola quest’ultima chiaramente indicata nella domanda tra gli atti già prodotti.
Concludendo sul punto, spettano al ricorrente 4 punti per la condizione oggettiva b-1).
Ai fini del conteggio totale dei punti da attribuire al ricorrente si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale n. 54 del 1984: “2. Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto. 3. Non sono cumulabili i punteggi dei punti b-1) con b-2); b-6) con b-7).”.
Come sostenuto da parte ricorrente nell’ultima memoria, al sig. L. spettano, pertanto, complessivamente 11 punti, di cui: punti 4 (a-1) (attribuiti e non oggetto di contestazione) + punti 1 (a-2) (reclamati 2 punti con il presente ricorso, ma non riconosciuti) + punti 4 (b-1) (reclamati con il presente ricorso e riconosciuti in quanto illegittimamente non attribuiti) + punti 2 (b-4) per il sovraffollamento (attribuiti e riconoscibili in quanto cumulabili con b-1 e non oggetto di contestazione).
Avendo parte ricorrente chiesto l’attribuzione del punteggio, ad esso spettante, relativo alla condizione oggettiva b-1), più vantaggiosa per parte ricorrente stessa, non è conseguentemente possibile l’attribuzione nei suoi confronti dei 2 punti relativi all’antigienicità , prevista al b-2), in quanto non compatibili, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente che nella memoria del 10 aprile 2013 ha richiesto l’attribuzione di complessivi 11 punti.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere in parte accolto e conseguentemente, deve essere annullata la graduatoria impugnata, per quanto di ragione del sig. Laccetti.
Quanto alle spese, si ritiene che, alla luce della natura della causa e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per quanto di ragione della parte ricorrente, nei termini precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)