1. Istruzione pubblica  – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Presenza del componente supplente contestuale a quella del componente  effettivo –  Legittimità  
2. Istruzione pubblica –  Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Componente di esperti – Dirigenti scolastici – Legittimità 
3. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Prova scritta – Esiti – Impugnazione per plagio di altri concorrenti – Difetto di interesse – Inammissibilità 

1. àˆ infondata la censura inerente la illegittima presenza di un componente supplente nella seduta preliminare – in cui si sono stabiliti i criteri di correzione e verificate eventuali incompatibilità  dei membri della commissione – nonostante la presenza del componente effettivo. La sola presenza dei componenti supplenti è espressione di buona amministrazione perchè consente agli stessi di conoscere l’orientamento della commissione in composizione ordinaria e si giustifica, altresì, con la necessità  di verificare eventuali cause di incompatibilità  di tutti i componenti, sia titolari che supplenti. 
2. E’ legittima la composizione della commissione giudicatrice nelle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici che sia formata da soli dirigenti scolastici, anche per la componente di esperti prevista dall’art. 10, comma 4, D.P.R. n. 140/2008 (“Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra gli esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi”). Al riguardo non può escludersi la natura di esperto in organizzazione per i dirigenti scolastici, le cui mansioni imposte dall’attività  lavorativa determinano necessariamente compiti organizzativi (così cumulando entrambi i requisiti: di dirigente scolastico e di esperto in organizzazione pubblica. 
3. Vanno dichiarate inammissibili, per difetto di interesse a ricorrere, le censure dirette a contestare la violazione delle regole di vigilanza durante le prove scritte, nonchè l’erroneità  del giudizio positivo di valutazione degli elaborati di altri candidati, redatti con l’ausilio di testi aventi ad oggetto le materie di concorso. Con le suddette doglianze si mira a contestare l’insufficienza della valutazione degli elaborati di parte ricorrente, fondando le censure su un giudizio comparativo con elaborati di cui si asserisce la illegittima valutazione in termini di sufficienza. La valutazione degli elaborati concorsuali prescinde dalla comparazione con quella degli altri concorrenti ed è frutto di una valutazione non relativa. L’eventuale accoglimento della doglianza in tali ipotesi non condurrebbe alla rivalutazione dei temi dei candidati non ammessi, ma solo all’esclusione dei rilevati plagi.
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Idem n. 1189/2013
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N. 01188/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giovanni Pagliula, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Commissione Concorso Dirigenti Scolastici, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici siti in via Melo, n. 97, è domiciliato;

nei confronti di
Maria Teresa Spagna, Piera Ligori, Grazia Convertini, Annalisa Bellino, Giuseppina Bassi, Michelino Valente, Davide Cammarota, Francesca Maria Capuano, Antonia Caforio; 

per l’annullamento
a) dell’elenco, reso noto il 04.05.2012 dall’ufficio scolastico regionale per la puglia, degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico indetto ai sensi del ddg 13.07.2011 nella parte in cui non si include la ricorrente, nonchè del presupposto giudizio di insufficienza dato dalla commissione alle due prove scritte e dei relativi verbali di approvazione finale delle operazioni;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato collegato o consequenziale e, in particolare:
– le schede personali di valutazione n. 496/a e 496/b
– del verbale n. 15 del 02.03.2012 e delle schede “A” e “B” ad esso allegate e relative alla ricorrente, di recente resi noti ex l. 241/90, con cui la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficienti le due prove scritte;
– del verbale n. 8 del 3.01.2012, con cui la commissione ha fissato e deliberato i criteri generali di correzione e di valutazione delle prove e le suddette schede a e b per l’attribuzione dei punteggi, nonchè le modalità  previste, anche implicitamente, per l’applicazione dei suddetti criteri, ivi compresi i criteri evincibili dal verbale n. 10 del 10.1.2012;
– nonchè la composizione della commissione stessa nella seduta di cui al suddetto verbale n. 8 del 3.1.2012;
– del ddg usr di Bari del 27.12.2011 con cui è costituita la II commissione giudicatrice, nella parte in cui si nomina come componente esperto di organizzazioni pubbliche il dirigente scolastico prof. Francesco Forliano;
– del ddg Usr di Bari del 5.9.2011 nella parte in cui include nell’elenco degli aspiranti a componente esperto di organizzazioni pubbliche il dirigente scolastico prof. Francesco Forliano;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero Dell’Istruzione Dell’Universita’ E Della Ricerca e di Commissione Concorso Dirigenti Scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Rascazzo e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso per esami e per titoli per il reclutamento di 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione Puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale del 13.07.2011.
Non è stato ammesso a sostenere le prove orali perchè non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per l’ammissione (21/30), riportando in entrambi gli elaborati 17/30.
Con il ricorso principale impugna gli esiti della correzione delle prove scritte ed in particolare il giudizio di non ammissione, nonchè tutti gli atti presupposti.
Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti impugna gli stessi atti, formulando ulteriori censure.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, invece, deduce l’illegittimità  della graduatoria definitiva, per invalidità  derivata.
In particolare, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, parte ricorrente, con i motivi aggiunti, ha censurato la violazione delle regole di vigilanza durante le prove scritte e dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, nonchè la asserita distorsione del giudizio di valutazione degli elaborati di altri candidati, redatti con l’ausilio di testi, aventi ad oggetto le materie di concorso.
Giova aggiungere, per una più dettagliata sintesi della vicenda processuale che, in corso di causa, è stata formulata istanza di accesso.
Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 13.6.2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Non può trovare accoglimento la censura dedotta con il primo motivo del ricorso principale inerente la illegittima presenza dei componenti supplenti alla seduta del 3.1.2012 (seduta preliminare in cui si sono stabiliti i criteri di correzione e verificate eventuali incompatibilità  dei membri della commissione).
La sola presenza dei supplenti, infatti, non è incompatibile con le attività  svolte, ma è anzi espressione di buona amministrazione, perchè consente agli stessi di conoscere l’orientamento della commissione in composizione ordinaria.
La presenza era, peraltro, giustificata dalla necessità  di verificare eventuali cause di incompatibilità  di tutti i componenti (titolari e supplenti). Illegittima sarebbe stata una partecipazione alle decisioni che competono alla commissione , ma tale partecipazione non emerge dal contenuto del verbale, perchè il tenore dello stesso è pienamente compatibile con l’ipotesi che la commissione abbia discusso e deciso così come composta dai titolari, benchè alla presenza dei supplenti.
Con la seconda censura si contesta la composizione della commissione sotto il profilo della nomina del dr. Forliano -dirigente scolastico – nominato in qualità  di esperto (come richiesto dal bando), rilevando la difesa che tutti i componenti sono stati scelti tra i dirigenti scolastici.
Con essa si pretende, in sostanza, che dalla categoria degli esperti in organizzazioni pubbliche e private vengano esclusi i dirigenti scolastici.
Essa, tuttavia, è infondata in ragione del fatto che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali scolastiche implica – ed anzi prescrive – l’organizzazione della relativa struttura educativa, sicchè non può escludersi la natura di esperto in organizzazione per i dirigenti scolastici, le cui mansioni imposte dall’attività  lavorativa determinano necessariamente compiti organizzativi (così cumulando entrambi i requisiti: di dirigente scolastico e di esperto in organizzazione pubblica).
Con gli ulteriori motivi, che possono essere trattati congiuntamente, parte ricorrente ha dedotto la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità  nei presupposti, assumendo che il giudizio negativo degli elaborati sarebbe conseguenza dell’incongruità  degli strumenti valutativi adottati dalla Commissione ed illegittimità  derivata delle modalità  di correzione degli elaborati.
Tali censure appaiono prive di pregio.
Alle motivazioni già  espresse compiutamente in sede cautelare con ordinanza n. 603/2013 (resa in analoga controversia), cui si rinvia, si aggiungono le motivazioni già  espresse dalla Sezione in altra decisione inerente analoga controversia (v. sent. n. 1053/2013 di questo Tar).
Vanno, infine, esaminati i motivi aggiunti, con cui parte ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, ha prospettato ulteriori censure, deducendo la violazione delle regole di vigilanza durante le prove scritte e dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/1994, nonchè l’erroneità  del giudizio positivo di valutazione degli elaborati di altri candidati, redatti con l’ausilio di testi, aventi ad oggetto le materie di concorso.
Le suddette censure vanno, comunque, dichiarate inammissibili per difetto di interesse a ricorrere.
Infatti, con esse si mira a contestare l’insufficienza della valutazione degli elaborati di parte ricorrente, fondando le censure su di un giudizio comparativo con elaborati di cui si asserisce la illegittima valutazione in termini di sufficienza.
La tesi sostenuta muove, pertanto, dal non condivisibile assunto che il giudizio di insufficienza sia frutto di valutazione comparativa.
Così non è, in quanto la valutazione degli elaborati concorsuali prescinde dalla comparazione con quelli degli altri concorrenti ed è frutto di una valutazione non relativa.
Pertanto, non può riscontrarsi l’interesse a censurare l’erronea ammissione di altri candidati , in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non condurrebbe alla rivalutazione dei temi dei candidati non ammessi, ma solo all’esclusione dei rilevati plagi.
L’ulteriore censura di invalidità  derivata della graduatoria generale segue la sorte delle censure formulate in via diretta.
Sulla base delle suesposte considerazioni i ricorsi non possono trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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