1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Decorrenza – Dalla presentazione dell’istanza di accesso – Non decorrono – Condizioni e limiti


2. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Avviso di avvio del procedimento – In caso di rilascio patentino per la vendita di generi di monopolio – Nei confronti del rivenditore più vicino – Necessità  – Fattispecie 


3. Commercio, industria turismo – Titolo abilitativo – Patentino per la vendita di generi di monopoli – Rilascio – Condizioni 

1. I termini per ricorrere non decorrono dalla data di presentazione di un’istanza di accesso da parte dell’interessato ove dalla stessa istanza non siano deducibili elementi a comprova della  piena conoscenza dell’esito del procedimento.


2. In tema di rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio, la circolare AAMS n. 4/63406 del 29.5.2001 prevede che  sia data notizia dell’avvio del procedimento di rilascio, ex art. 7 L.n. 241/1990, al rivenditore più vicino, cioè dal soggetto presso il quale il titolare del patentino è obbligato a rifornirsi (ai sensi dell’art. 23, co. 3, L.n. 1293/1957 e dell’art.54, co.4, D.P.R. n. 1074/1958), mentre non è dovuto l’avviso nei confronti del titolare  del patentino che eserciti la sua attività  nei pressi di quella che s’intende avviare, non potendosi richiedere alla p.A. di individuare, al momento del rilascio del patentino, i possibili controinteressati, pena la violazione del principi di economicità  e celerità  dell’attività  amministrativa.


3. Per il rilascio del patentino di vendita di generi di monopolio deve sussistere uno specifico interesse pubblico connesso all’ampliamento della rete di distribuzione, considerato l’effetto viceversa negativo scaturente da un ampliamento ingiustificato e illogico della rete di distribuzione, non correlato alle esigenze dell’utenza, bensì esclusivamente a quelle del richiedente la cui posizione di interesse deve complessivamente configurarsi come recessiva rispetto all’interesse pubblico.


4. Ove dalla documentazione prodotta dall’interessato non risulti provato il nesso tra l’evento ritenuto lesivo ed il danno eventualmente subito, l’istanza risarcitoria dev’essere rigettata (nella specie, non risultava dimostrato che il calo degli introiti del gestore della rivendita di generi di monopolio fosse dipeso dall’apertura temporanea di un’altra rivendita nelle vicinanze, considerato che, ha assunto il il TAR, “il criterio dell’id quod plaerumque accidit  porta a ritenere che la riduzione del fatturato verificatasi in danno del ricorrente, nel periodo considerato, possa essere ragionevolmente dipesa dall’attuale crisi economica e in particolare dalla registrata riduzione del consumo di tabacco”.)

N. 01187/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01188/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2012, proposto da: 
Antonio Catalano, rappresentato e difeso dagli avv. Gerardo Pedota e Rocco De Franchi, con domicilio eletto presso Rocco De Franchi in Bari, via Devitofrancesco n.21; 

contro
AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; 

nei confronti di
Planet Cafe’ dei Fratelli dell’Atti Antonio e Nicola S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi n. 23; Francesco Abbruzzese; 

per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari,
– del patentino rilasciato dall’AAMS – Ufficio Regionale per la Puglia- Bari, n. 800010/BT, rilasciato in data 5.4.2012;
– del provvedimento n. 541 del 29.2.2012 del direttore dell’AAMS, di accoglimento dell’istanza di rilascio del patentino;
– del verbale di constatazione del 2.2.2012 dell’AAMS – Settore Istituzioni, e della relazione di servizio per sopralluogo effettuato in pari data;
– ove occorra, delle note del 17.4.2012 (tutte con protocollo n. 24263) di trasmissione del citato provvedimento ai controinteressati;
– e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
– nonchè per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’odierno ricorrente con riserva di esatta quantificazione in corso di causa, ove occorra anche a mezzo di apposita C.T.U.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Planet Cafe’ dei Fratelli dell’Atti Antonio e Nicola S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Ignazio Lagrotta, su delega dell’avv. Rocco De Franchi, avv. dello Stato Grazia Matteo e avv. Luigi D’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. L’AAMS – Ufficio Regionale per la Puglia ha rilasciato, a favore di “Planet Cafè dei Fratelli Dell’Atti Antonio e Nicola s.n.c.” (al momento della presentazione dell’istanza denominata “Bar 2001 dei fratelli Dell’Atti Antonio e Nicola s.n.c.”), avente sede nel Comune di Spinazzola, un patentino per la rivendita di generi di monopolio ai sensi dell’art. 23 L. 1293/57 e dell’art. 54 D.P.R. 1074/58, con l’obbligo di rifornirsi presso la rivendita ordinaria n. 2 sita nel medesimo Comune.
1.1. Il ricorrente, sig. Antonio Catalano, titolare della rivendita ordinaria di tabacchi n. 3, sulla base dell’asserita illegittimità  dell’istruttoria che ha condotto al rilascio del predetto patentino, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, unitamente al risarcimento dei danni consistenti nella perdita di fatturato conseguente all’illegittimo esercizio dell’attività  da parte della controinteressata.
Con il ricorso, attraverso due motivi, di cui il secondo articolato in diversi profili, si deduce l’illegittimità  degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere (violazione della L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. 1293/57, dell’art. 54 D.P.R. 1074/58; violazione delle circolari AAMS n. 04/64713 del 28.11.2001, n. 04/63406 del 25.9.2001, n. 375/UDG del 1.8.2005, n. 2005/1483 del 13.1.2005; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, violazione art. 97 Cost., contraddittorietà , erroneità  dei presupposti, mancanza di causa, error in procedendo, travisamento, difetto assoluto di motivazione, illogicità , violazione dei principi di correttezza e trasparenza; violazione dell’art. 24 c. 42 lett. f) D.L. 98/2011, conv. con L. 111/2011).
1.2. Si sono costituiti l’amministrazione intimata e il controinteressato Planet Cafè, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso. Il controinteressato ha inoltre eccepito l’irricevibilità  dell’impugnativa in quanto tardivamente proposta.
1.3. Alla camera di consiglio del 27.9.2012 il Tar ha accolto l’istanza cautelare, sul duplice presupposto che: a) “non risulta dato avviso ex art. 7 ss. L. 241/90 al ricorrente, che deve identificarsi come titolare della rivendita più vicina, dal momento che il sig Abbruzzese, titolare della rivendita n. 2, deve considerarsi come cointeressato e non già  come controinteressato”; b) “non risultano adeguatamente considerati e valutati i presupposti richiesti per il rilascio del patentino, sia in relazione al livello di saturazione della rete di vendita in rapporto alla popolazione residente, sia con riferimento all’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione tenendo conto degli esercizi esistenti e della eventuale presenza di distributori automatici”.
Alla pubblica udienza del 30.5.2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività .
L’eccezione è infondata, come già  rilevato nella fase cautelare, non potendosi riscontrare, nella richiesta di accesso e nella relativa delega presentate all’amministrazione resistente dal legale di parte ricorrente, elementi dai quali poter desumere la piena conoscenza degli atti impugnati, al contrario dovendosene dedurre la sussistenza delle condizioni che giustificano la proponibilità  dell’istanza di accesso.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Collegio, tuttavia, dopo attenta ed approfondita disamina degli atti di causa, reputa di doversi discostare parzialmente da quanto statuito nella sommaria cognizione della fase cautelare.
3.1. Con la prima censura si deduce la violazione dell’art. 7 L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del ricorrente.
Il motivo è infondato.
3.1.1. La disciplina che regola il rilascio e l’esercizio dei patentini per l’acquisto e la vendita dei generi di monopolio nei locali di pubblico ritrovo è contenuta in una serie di disposizioni legislative e regolamentari (L. 1293/57 e D.P.R. 1074/58), nonchè in alcune circolari dell’AAMS, cui fa rinvio l’art. 54 c. 1 D.P.R. 1074/58, tra cui le circolari n. 04/63406 del 25.9.2001 (avente ad oggetto “Nuove istruzioni sulla istituzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali, nonchè sul rilascio e rinnovo dei patentini”), n. 04/64713 del 28.11.2001 (avente ad oggetto “Rivendite e patentini – Integrazioni e chiarimenti”) e n. 375 UDG dell’1.8.2005 (avente ad oggetto “Nuova regolamentazione delle procedure di rilascio, rinnovo e voltura dei patentini”).
Sul punto in esame, in particolare, la circolare AAMS n. 04/63406 del 25.9.2001, al Titolo V – Patentini, lett. B) – Istruttoria per il rilascio dei patentini, punto 2 – Istruttoria, prevede che “una volta acquisiti i prescritti pareri, ove venga avviato il prescritto procedimento per il rilascio ne sarà  data comunicazione al rivenditore più vicino per la partecipazione al procedimento medesimo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90”.
Il tenore letterale della disposizione non lascia spazio a dubbi, dovendosi pertanto intendere come soggetto destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di prescrizioni che consentano un’interpretazione diversa, semplicemente il rivenditore più vicino in assoluto alla sede dell’esercizio per il quale è richiesto il rilascio del patentino, ossia il rivenditore dal quale il titolare del patentino, secondo quanto disposto dall’art. 23 c. 3 L. 1293/57 e dall’art. 54 c. 4 D.P.R. 1074/58, ha l’obbligo di rifornirsi.
3.1.2. Dal punto di vista sistematico ciò trova conferma nella circostanza che anche negli altri casi in cui la normativa di settore prende in considerazione il rivenditore più vicino, si intende pacificamente per tale il titolare della rivendita dalla quale l’intestatario del patentino è tenuto a prelevare i generi di monopolio. In questo senso infatti vengono intese sia la regola per cui il patentino non potrà  essere concesso in presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina (v. la medesima circolare, Titolo V – Patentini, lett. A – Tipologie di locali), sia la disposizione che prevede che “si eviterà  ¦ di procedere al rilascio di patentini in locali ubicati ad una distanza inferiore a metri 100 dalla rivendita più vicina” (v. circolare AAMS n. 375 UDG dell’1.8.2005).
Il limite di distanza minima di 100 m, la necessità  che non sia presente un distributore automatico, l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento per il rilascio del patentino, sono infatti ispirati ad una medesimaratio, ossia quella di assicurare che il patentino dia luogo non già  ad una duplicazione delle rivendite, bensì ad un’espansione della preesistente struttura di vendita, ossia quella dalla quale il titolare del patentino deve rifornirsi.
3.1.3. Nè d’altra parte può ritenersi configurabile un obbligo di comunicare l’avvio del procedimento al ricorrente in quanto soggetto individuato (o facilmente individuabile) nei cui confronti possa derivare un pregiudizio dal provvedimento impugnato, come tale rientrante nella categoria dei cc.dd. “controinteressati procedimentali”.
Il Collegio non ignora al riguardo l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che, ritenendo non pienamente appagante per i controinteressati una tutela ex post rispetto alla emanazione del provvedimento, reputa necessaria, ai fini dell’identificazione dei controinteressati cui l’amministrazione sia obbligata ad inviare comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, la simultanea presenza di due diversi aspetti: a) per un verso, l’identificazione obiettiva di quei soggetti che, per essere titolari di posizioni soggettive incise dal provvedimento finale (ancorchè quest’ultimo sia direttamente ampliativo della posizione di altri soggetti), possono essere considerati “controinteressati” in sede procedimentale; b) per altro verso, l’identificabilità  fin dal momento di avvio del procedimento di tali posizioni da parte della P.A., secondo canoni di diligenza e corretto “governo” del procedimento amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 4235/2004).
Cionondimeno si ritiene preferibile aderire all’orientamento più restrittivo (C.d.S., Sez. VI, n. 2500/2000) che, nell’applicazione dell’art. 7 L. 241/90, fa leva sulla necessità  di contemperare la partecipazione dei privati con il principio costituzionale di buon andamento dell’attività  dell’amministrazione, in particolare con le pregnanti esigenze di economicità  e celerità . In quest’ottica può affermarsi che l’amministrazione ha correttamente omesso di comunicare l’avvio del procedimento al ricorrente.
Peraltro il grado di intensità  della lesione prospettata dal ricorrente non sembra avere una consistenza tale da poterlo distinguere rispetto a tutti gli altri titolari di rivendita ordinaria di tabacchi del Comune di Spinazzola.
La censura va pertanto disattesa.
3.2. Il secondo motivo è diretto, attraverso una pluralità  di profili, ad evidenziare i vizi dell’istruttoria che ha condotto al rilascio del patentino di cui è causa.
3.2.1. I primi due profili possono essere esaminati congiuntamente in quanto collegati.
Sotto un primo profilo si deduce la violazione di legge e il difetto di istruttoria con riferimento alla rete di distribuzione di generi di monopolio nel Comune di Spinazzola e alla reale natura del patentino concesso al Bar Planet, nonchè la violazione della circolare n. 04/63406 del 25.9.2001 e dell’art. 24 c. 42, lett. f) D.L. 98/2011, conv. con L. 111/2011.
Più in particolare si contesta il difetto di una doverosa e puntuale istruttoria, necessaria a individuare le obiettive esigenze di servizio che, ai sensi della circolare n. 04/63406 del 25.9.2001, devono giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico. Al contrario, dall’istruttoria condotta e versata in atti non emergerebbe alcuna obiettiva e razionale ragione a sostegno della necessità  di una estensione del servizio della preesistente struttura di vendita.
3.2.2. Con il secondo profilo si censura il parere favorevole della Guardia di Finanza per difetto di istruttoria, oltre al difetto assoluto di motivazione, error in procedendo e violazione della circolare n. 04/63406 del 25.9.2001.
L’amministrazione intimata sarebbe stata indotta in errore dal parere della Guardia di Finanza, in particolare in conseguenza di un’erronea, apodittica ed immotivata indicazione di obiettive situazioni di sviluppo abitativo della zona in cui si trova il Bar Planet, a fronte di una realtà  caratterizzata invece per un verso da un fenomeno di forte decremento della popolazione residente, per l’altro dall’assenza di prospettive di sviluppo dal punto di vista urbanistico, trattandosi di una zona già  completamente costruita ed urbanizzata.
3.2.3. Le censure meritano accoglimento.
Non emerge con chiarezza dagli atti di causa, infatti, quali siano stati gli elementi concreti che hanno indotto l’amministrazione a ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del patentino, da ciò derivando il dubbio che la valutazione demandata alla P.A. procedente non sia stata completa per non aver tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Già  nella fase cautelare il Tar ha rilevato il difetto istruttorio, affermando che “non risultano adeguatamente considerati e valutati i presupposti richiesti per il rilascio del patentino, sia in relazione al livello di saturazione della rete di vendita in rapporto alla popolazione residente, sia con riferimento all’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione tenendo conto degli esercizi esistenti e della eventuale presenza di distributori automatici”.
3.2.4. La finalità , i presupposti e le condizioni per il rilascio dei patentini per la rivendita di generi di monopolio sono enucleabili dal complesso delle disposizioni contenute nella circolare n. 04/63406 del 25.9.2001.
La circolare, dopo aver chiarito che “il patentino, in considerazione del carattere di complementarietà  del servizio svolto, non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un’espansione della preesistente struttura di vendita, giustificata dalla necessità  del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie”, precisa che “a tal proposito assumerà  preminente rilievo l’orario prolungato dell’esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori e l’eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina” (nel qual caso “il patentino non potrà  essere concesso”). La circolare prevede inoltre che “l’estensione del servizio della preesistente struttura di vendita, che viene a realizzarsi con il rilascio del patentino, dovrà  in ogni caso essere correlata ad obiettive esigenze di servizio, tali da giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico”.
Al riguardo il Collegio ha già  in passato evidenziato – sia pure con riferimento ad un caso in cui veniva impugnato il diniego di rilascio di un patentino, ma esprimendo principi che possono ritenersi applicabili anche alla fattispecie di cui è causa – che per il rilascio del patentino di vendita di generi di monopolio deve sussistere uno specifico interesse pubblico connesso all’ampliamento della rete di distribuzione, considerato l’effetto viceversa negativo scaturente da un ampliamento ingiustificato e illogico della rete di distribuzione, non correlato alle esigenze dell’utenza, bensì esclusivamente a quelle del richiedente (la cui posizione di interesse deve complessivamente configurarsi come recessiva rispetto all’interesse pubblico) (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, Sent. n. 1248/2012).
3.2.5. àˆ evidente che la sussistenza delle condizioni per il rilascio del patentino di rivendita di generi di monopolio, sulla cui base può fondarsi lo specifico interesse pubblico connesso all’ampliamento della rete di distribuzione, deve emergere dalla considerazione e valutazione di elementi concreti che, oltre ad essere indicati in motivazione, devono risultare dall’istruttoria svolta.
Nel caso in esame, invece, mancano precisi riscontri in sede istruttoria di quanto posto a base degli atti impugnati.
Infatti è pur vero che il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rilascio del patentino fa riferimento alle risultanze del sopralluogo effettuato da funzionari dell’Ufficio in data 2.2.2012 (alle 10:15) e tiene conto della favorevole collocazione, della frequentazione e dell’orario prolungato dell’esercizio richiedente, riconoscendo la sussistenza di esigenze di servizio nella località  in parola che non possono essere soddisfatte tramite l’impianto di una rivendita ordinaria per mancanza dei requisiti minimi previsti.
Cionondimeno emerge dagli atti dell’istruttoria che:
a) Nel verbale di constatazione compilato in occasione del predetto sopralluogo è indicato che “dai documenti contabili visionati in loco si è rilevata l’emissione media giornaliera di ca. n° 160 scontrini fiscali, a fronte di un incasso medio giornaliero di ca. € 850 – dicembre 2011”; “il locale ogni settimana offre eventi vari (tornei burraco etc.) oltre al lounge bar serale”, e “vengono altresì fatte piccole cerimonie e catering”; “il locale offre ai clienti anche il superenalotto grazie ad un terminale che dà  la possibilità  di effettuare ricariche telefoniche, pagamenti utenze e servizi vari”. à‰ infine riportata la dichiarazione di parte secondo cui “la richiesta è motivata dal fatto che essendo il locale dotato di un elevato bacino d’utenza (soprattutto giovani) la stessa ha sollecitato di avere un servizio aggiuntivo come quello di acquisto di prodotti da fumo”;
b) Nella relazione di servizio concernente il medesimo sopralluogo si dice che “il locale è frequentato da numerosa clientela, giovani e meno giovani, che soprattutto dalla sera fino a tarda notte, affluisce nel locale per i motivi sopra esposti e per gli eventi che solitamente il richiedente promuove per l’intrattenimento della propria clientela”.
Sulla base di queste risultanze è evidente che, se si esclude quanto dichiarato dall’interessato, dipendente del Bar Planet (Sig.ra Di Palo Angela), e riportato nella relazione di servizio, non emerge a livello istruttorio quali siano gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione per ritenere sussistenti obiettive esigenze di servizio, tali da giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie.
Non si capisce, in altre parole, quali elementi siano stati ritenuti decisivi ai fini della valutazione, riservata all’amministrazione, in ordine alla sussistenza della necessità  di un servizio da svolgere con carattere di complementarietà .
Discorso analogo può farsi con riferimento al parere della Guardia di Finanza. à‰ vero, infatti, che nel citato parere si afferma che “il locale è posto nel centro di Spinazzola, immediatamente a ridosso dell’arteria principale – Corso Umberto I – popoloso ed operoso quartiere sia nel senso abitativo sia nel senso commerciale, con intenso traffico veicolare e pedonale che attraversa tutta la cittadina”, e che il numero medio giornaliero dei frequentatori dell’esercizio si attesta nella misura di 300/400 circa.
Ma è altrettanto evidente che non si coglie, dal contenuto del parere in discorso, quali siano gli elementi sulla base dei quali l’amministrazione può aver ritenuto necessario, negli orari e nei giorni di chiusura delle rivendite viciniori (e non in generale in qualunque giorno e in qualunque orario) un ampliamento della rete di distribuzione.
Le risultanze dell’istruttoria, in altri termini, non consentono di capire se l’amministrazione abbia o meno operato secondo canoni di ragionevolezza e logicità , correttamente esercitando il proprio apprezzamento discrezionale.
Alla luce delle riscontrate carenze istruttorie il motivo va in parte qua accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, fermo restando ovviamente che l’amministrazione potrà  riesercitare il proprio potere discrezionale per il tramite di un’istruttoria da svolgere in maniera corretta.
3.3. Sono prive di pregio, invece, i rimanenti profili nei quali si articola il secondo motivo di ricorso, attraverso i quali il ricorrente deduce la mancata trasmissione, da parte del controinteressato, della documentazione richiesta dall’amministrazione; la violazione dei termini per la presentazione della richiesta di rilascio del patentino; l’omessa considerazione del parere negativo della FIT; il mancato rispetto degli obblighi in tema di distanza.
Per quanto concerne il motivo con il quale il ricorrente deduce il difetto di istruttoria per mancata considerazione del parere negativo della FIT, è sufficiente rilevare che si tratta di un parere avente carattere non vincolante, seppure correttamente richiesto.
Gli altri motivi sono tutti infondati in quanto smentiti documentalmente. Infatti:
– risulta trasmessa da parte del controinteressato all’amministrazione la documentazione relativa al periodo in cui il nuovo esercizio è stato operativo (ossia dal 9 agosto 2011);
– la domanda di rilascio del patentino risulta presentata dal sig. Dell’Atti Antonio, in qualità  di rappresentante legale dell’esercizio BAR 2001 dei F.lli Dell’Atti (poi denominata Bar Planet Cafè) il 18.1.2011, pertanto nel rispetto delle prescrizioni contenute nella circolare n. 04/63406 del 25.9.2001;
– la distanza tra il Planet Cafè e la rivendita di tabacchi n. 2 risulta superiore a 100 m, come rappresentato e documentato, seppure con l’indicazione di misure diverse (tutte comunque superiori ai 100 m), sia dall’amministrazione intimata, sia da Planet Cafè, sia dalla FIT, non potendosi al contrario ritenere attendibile la perizia depositata dal ricorrente, atteso che nella stessa non è nemmeno riportato il numero civico corrispondente all’indirizzo della rivendita di tabacchi n. 2.
Le predette censure contenute nel secondo motivo vanno pertanto respinte.
4. A questo punto il Collegio deve esaminare la richiesta di risarcimento del danno.
Sostiene il ricorrente che l’illegittimo rilascio del patentino avrebbe provocato notevoli danni alla sua attività , quantificabili in complessivi € 7582,8, di cui € 3982,8 per mancato guadagno da vendita di tabacchi lavorati ed € 3600,00 per mancati introiti da vendita di accessori per fumatori.
Il Collegio ritiene che la richiesta di risarcimento del danno non possa essere accolta.
Il ricorrente, infatti, si limita a documentare un quantum, consistente principalmente nella differenza di fatturato riscontrabile attraverso il confronto del dato relativo ad alcuni periodi, in cui il Bar Planet svolgeva l’attività  di rivendita tabacchi a seguito del rilascio del patentino, con il dato relativo ai corrispondenti periodi dell’anno precedente in cui il Bar Planet non esercitava la predetta attività  di rivendita (aggiungendo anche il confronto col periodo successivo alla sospensione dell’attività  di rivendita di Planet Cafè per effetto dell’ordinanza cautelare del Tar).
In disparte la questione relativa all’attendibilità  o meno di un’operazione di quantificazione del danno così come posta in essere dal ricorrente, e, prima ancora, alla stessa possibilità  di quantificare un danno in fattispecie come quella in esame, il Collegio evidenzia che la documentazione depositata non è comunque sufficiente a provare il nesso di causalità  tra la riduzione del fatturato del ricorrente e l’esercizio dell’attività  di rivendita da parte di Planet Cafè.
D’altra parte una valutazione del nesso di causalità  condotta secondo il criterio dell’id quod plaerumque accidit porta a ritenere che la riduzione del fatturato verificatasi in danno del ricorrente, nel periodo considerato, possa essere ragionevolmente dipesa dall’attuale crisi economica e in particolare dalla registrata riduzione del consumo di tabacco.
Per le suesposte ragioni la richiesta risarcitoria va rigettata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui sopra, nella parte in cui è diretto all’annullamento degli atti impugnati, mentre va respinta la domanda risarcitoria.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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