1. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Componente di esperti – Dirigenti scolastici – Legittimità  
2. Pubblica istruzione – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Rappresentante associazione professionale – Legittimità 
3. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Criteri di valutazione – Definizione – Termini – 4. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Composizione – Presenza del componente supplente contestuale a quella del componente  effettivo –  Legittimità  
5. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Prova scritta – Valutazione prove  – Giudizio sintetico –  Difetto di motivazione – Unanimità  – Non sussiste 
6. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Commissione valutatrice – Valutazione prove – Principi di parità  di trattamento e buon andamento – Violazione – Denuncia di plagio di due candidati – Mancato accertamento della responsabilità  della commissione – Non sussiste 
7. Istruzione pubblica – Concorso pubblico – Vizi procedimentali – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Fattispecie 
8. Istruzione pubblica – Concorso pubblico –  Commissione valutatrice – Valutazione prove – Discrezionalità  tecnica – Esclusività  – Sindacabilità  – Limiti

 1. àˆ illegittima la composizione della commissione giudicatrice nelle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici che sia formata da soli dirigenti scolastici, anche per la componente di esperti prevista dall’art. 10, comma 4, D.P.R. n. 140/2008 (“Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra gli esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi”), atteso che l’esperto di organizzazioni pubbliche e private non è una figura tipica, sicchè la valutazione sulla sussistenza dei relativi elementi caratterizzanti in capo ai soggetti designati come tali è rimessa alla discrezionalità  dell’autorità  designante. 
2. Va esclusa l’incompatibilità  tra le funzioni di componente della commissione giudicatrice e la carica di presidente dell’Associazione Europea degli Insegnanti (A.E.D.E), per violazione dell’art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, lett. e), in base al quale le commissioni devono essere composte esclusivamente da “esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, (¦) che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”, tenuto conto che, per un verso, l’associazione in questione non è sindacale e, per l’altro, il componente della commissione appartenente all’associazione in questione, non risulta designato da quest’ultima. 
3. Ai sensi dell’art. 12, D.P.R. n. 478/1994, la commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità  di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi delle singole prove. Tale termine, tuttavia, non ha carattere perentorio sicchè, nel caso in cui la commissione abbia comunque regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo – sebbene non necessariamente nella prima riunione –  prima della data fissata per l’inizio delle prove d’esame, la procedura concorsuale non può ritenersi illegittima.
4. E’ infondata la censura inerente la illegittima presenza di un componente supplente nella seduta preliminare – in cui si sono stabiliti i criteri di correzione e verificate eventuali incompatibilità  dei membri della commissione – nonostante la presenza del componente effettivo. La sola presenza dei componenti supplenti è espressione di buona amministrazione perchè consente agli stessi di conoscere l’orientamento della commissione in composizione ordinaria e si giustifica, altresì, con la necessità  di verificare eventuali cause di incompatibilità  di tutti i componenti, sia titolari che supplenti. 
5. In caso di decisione unanime della commissione, il giudizio negativo degli elaborati dei ricorrenti, espresso in forma di sintetico giudizio in lettere, non richiede una motivazione più articolata, non configurando un difetto di motivazione.
6. E’ inammissibile la censura di violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità , trasparenza e par condicio tra i candidati, in relazione alla denuncia di due candidati sorpresi a copiare, fondata sulla mera segnalazione dell’apertura di un fascicolo presso la Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 c.p. senza che risultino agli atti elementi sulla base dei quali poter ragionevolmente porre in dubbio l’osservanza dei suddetti principi da parte della commissione.
7. I termini per la proposizione dell’impugnativa con cui è dedotta la violazione del principio dell’anonimato e dell’art. 14 D.P.R. n. 487/1994 per “trasparenza” delle buste contenenti i cartoncini dei nominativi dei candidati, iniziano a decorrere comunque dalla data di conoscenza della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale,  non dall’espletamento, da parte dell’amministrazione resistente dell’accesso agli atti,  atteso che i candidati hanno avuto la possibilità  di valutare personalmente la consistenza delle buste al momento dell’inserimento nelle stesse dei cartoncini riportanti le proprie generalità . àˆ, pertanto, respinta, per tardività , la relativa censura proposta con i motivi aggiunti oltre i termini sopra descritti.
8. In ossequio a consolidata giurisprudenza, la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi (sindacabile dal giudice qualora ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico) spetta in via esclusiva alla commissione, essendo precluso al giudice di legittimità  invadere il nucleo più riservato del merito valutativo ( ex multis Cons. Stato sez. IV n. 5504/2006).
*
Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 27 marzo 2014, n. 1479 – 2014; ric. n. 1865 – 2014. 

N. 01186/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Annalisa Rossi, Maria Veronico, Rosa Diana, Antonio Rago, Sandra Signore, Simonetta Baldari, Patrizia Carra, Rossella Cacciatore, Antonella Augenti, Antonia Marcella Lippolis, Guido Boncristiano, Angela Scatigna, Liliana De Robertis, Annamaria Clelia Favale, Silvana Lomartire, Vincenza Balestra, Giancarlo Laterza, Fiorella Toma, Adriana Francioso, Adriana Faro’, Laura Elvira Elia, Rossella Lucia Maggio, Caterina Aprile, Giovanna Musca, Francesca Cosma, Stefania Papalato, Rosanna Petruzzi, Luigia Greco, Cosimo Tardio, Francesco Spagnolo, Vincenza Perlangeli, Maria Benegiamo, Marisa Bellafronte, Rosalba De Ramundo, Giuseppe Montinaro, Giuliana Bellafronte, Carmela Rolli, Maria Rosa Verdesca, Paola Alemanno, Silvia Pisano, Maria Rosaria Settimo, Anna Maria Fracella, Donata De Masi, Maria Rosaria Panzera, Paola Guido, Annamaria Rossigno, Giuliana Lega, Maria Rosaria Pomo, Ezia Paola Sasso, Massimiliano Malvindi, Massimo Goffredo, Antonia Rosaria Creti’, Rosangela Strafella, Giuliana Aprile, Marialucia Amato, Giovanni Torsello, Stefania Tundo, Gabriella Caprioli, Novella Italia Pepe, Sonia Schilardi, Cristina Grasso, Antonella Prete, Pietro Vincenzo Gallo, Francesco Candido, Stefano Pennetta, Gianfranco Molfetta, Barbara Magagnino, Alba Aprile, Paola Mafalda D’Antico, Donata Compierchio, Giuseppe Diviggiano, Rosanna Scardino, Tatiana Tarantino, Claudia Sardelli, Gabriella Luce Maiorano, Barbara Ciccone, Gabriella Fina, Lucia Immacolata Gianni’, Loredana Signore, Giuseppe De Donato, Giacinto Fabiano, Carmelo Greco, Annarita Musio, Cosimo Passaro, Nicola Grecuccio, Fernando De Vito, Giovanni Sergi, Beatrice Modoni, Gabriela Elisa Mastroleo, Marina Visciola, Maria Silvia Arcuti, Sante Vito Natuzzi, Maria Cardella, Carmen Fulvia Dell’Oglio, Maria Pia Rinelli Rinelli, Biagio Pinnelli, Gabriella Stranieri, Elisabetta Dell’Atti, Salvatore Campeggio, Marinella Olla Atzeni, Mariagrazia Lorusso, Angela Castoro, Marta Castoro, Caterina Anna Maria Santoro, Maria Elena Cazzetta, Donato Antonio Attanasio, Stefania Nigro, Anna Lucia Mignolo, Annamaria Donno, Rossella Liddi, Giovanni Mutinati, Olga Frate, Silvia Poli, Anita Amoia, Rosanna Perillo, Enrico Dello Spirito Santo, Anna Naglieri, Lucia Naglieri, Arcangelo Morea, Nicola Fiorino Tucci, Angelo Salvatore Delli Santi, Luigi Antonio Pompeo Amoroso, Maurizio Gabriele Nicola Pisani, Riccardina Manzi, Patrizia Dinoi, Luigi Sebastiano Lauta, Claudio Battista, Giuseppe Vito Clarizio, Marialucia Ponzone, Annarosa Lasorsa, Rossana Viola, Nicola Granile, Maria Rosaria De Vincenzo, Mario Cristaldi, Antonella Maria Delre, Federica Rizzo, Flora Guastamacchia, Annalisa Licinio, Palma Pellegrini, Luigia Faretina, Franca Tota, Monica Cucchi, Gerardo Troiano, Mariantonietta Ivone, Cinzia Capodivento, Elisabetta Falagario, Cornelia Disabato, Anna Maria Carmela Barisano, Alessandra Fino, Domenica Bruno, Rachele Giannacco, Vito Millefiori, Vincenza Ventafridda, Daniela Graziani Tota, Paola Maino, Maria Luciana Colamonaco, Maria Teresa Serafino, Francesco Colucci, Vincenza Labianca, Eleonora Adele Vera, Assunta Anna Rita Sabatino, Loredana Roca, Antonia Elena Sallustio, Annunziata Appiano, Fabiola Del Vecchio, Filomena Paoletti, Rita Giuseppina Carella, Antonella Rescia, Domenica Specchia, rappresentati e difesi dagli avv. Ariosto Ammassari e Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini n. 134/B; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca; U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Commissione Giudicatrice del Concorso per Dirigenti Scolastici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; 

nei confronti di
Margherita Manghisi, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Loiacono, con domicilio eletto presso Antonio Loiacono in Bari, via Crisanzio n.17; Silvano Marseglia, Rossella Lopriore, Cristoforo Modugno; Vittoria Italiano, Stefania Metrangolo, rappresentate e difese dall’avv. Daniele Lutrino, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari n. 35; Maria Rosaria Manca, Mina Fabrizio, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Distante, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari; Maria Rosaria Albanese, Giuseppina Bassi, Valeria Gisella Cimino, Rocco D’Avolio, Valentino Di Stolfo, Maria Maggio, Maria Teresa Natale, Daniela Savoia, Francesco Urso, Lucia Vitiello, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Ranieri e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2/A; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Chiara Vantaggiato, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto e Alessandro Distante, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Bari, Piazza Massari; Marilena Abbatepaolo, rappresentata e difesa dagli avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone e Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2/A; Marina Attimonelli, Martinella Biondo, Antonio Caputi, Anna Rita Cardigliano, Luisa Cascione, Maria Cianci, Chiara Conte, Maria Conte, Paola Valeria Gasbarro, Piera Ligori, Silvia Madaro Metrangolo, Maria Maggio, Bruno Morena, Anna Romanazzi, Lucia Scarcelli, Pasqua Patrizia Savino, Antonietta Scurani, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Ranieri e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto presso Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2/A; 

per l’annullamento
a) dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a 236 posti di dirigente scolastico nel ruolo della Regione Puglia (D.D.G. 1.7.2011), formato dalla commissione giudicatrice del predetto concorso in data 3.5.2012, e dell’atto dispositivo di pubblicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (in seguito U.S.R. Puglia) del 4.5.2012, anche per la parte in cui i ricorrenti non sono compresi nel predetto elenco;
b) del decreto n. 8169 del 26.9.2011, con cui il direttore generale dell’U.S.R. di Bari ha provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso, nonchè dei successivi decreti integrativi e/o modificativi della predetta commissione, ivi compreso il decreto del 22.12.2011, di composizione delle due sottocommissioni e di individuazione dei componenti supplenti;
c) del decreto del 5.9.2011, come integrato con decreto del 16.12.2011, con il quale il dirigente dell’ U.S.R. Puglia ha costituito e formato gli elenchi degli aspiranti a ricoprire incarichi di componente della commissione giudicatrice del predetto concorso, con particolare riferimento all’elenco allegato C, relativo agli aspiranti agli incarichi per la componente “esperto di organizzazione pubblica o privata”;
d) di tutti i verbali della commissione giudicatrice del predetto concorso;
e) di tutte le operazioni, le determinazioni e le deliberazioni inerenti la predetta procedura concorsuale provenienti dalla commissione giudicatrice, nonchè di tutti i decreti ed i provvedimenti della Dirigenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari relativi alla predetta procedura concorsuale;
f) di tutti gli atti ed i provvedimenti preordinati, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
nonchè per l’annullamento della graduatoria generale di merito degli idonei-vincitori del predetto concorso, pubblicata a cura dell’U.S.R. di Bari e comprendente 218 nominativi.
Motivi Aggiunti:
per l’annullamento della graduatoria di merito degli idonei-vincitori del predetto concorso, comprendente 218 nominativi, approvata con decreto dell’8.8.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, dell’U.S.R. Puglia, della Commissione Giudicatrice del Concorso per Dirigenti Scolastici, di Margherita Manghisi, di Vittoria Italiano e Stefania Metrangolo, di Maria Rosaria Manca e Mina Fabrizio, di Maria Rosaria Albanese, Giuseppina Bassi, Valeria Gisella Cimino, Rocco D’Avolio, Valentino Di Stolfo, Maria Maggio, Maria Teresa Natale, Daniela Savoia, Francesco Urso e Lucia Vitiello;
Visti gli atti di intervento ad opponendum;
Visto l’atto di notifica per pubblici proclami nei confronti dei vincitori;
Viste le memorie difensive;
Viste le note con cui i ricorrenti Antonia Rosaria Cretì, Domenica Specchia, Giuseppe Montinaro, M. Rosaria Settimo, Alba Aprile, Donata De Masi, Stefania Papalato, Bruno Domenica, Sandra Signore, Loredana Signore, Cinzia Capodivento, Fabiola Del Vecchio, Giovanni Mutinati e Giovanni Sergi dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Franco Carrozzo, avv. dello Stato Giovanni Cassano, avv. Francesco De Filippis, su delega dell’avv. D. Lutrino e dell’avv. Mario Loiacono, avv. Alessandro Distante e avv. Francesco Ranieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, di cui n. 236 destinati alla Regione Puglia.
L’U.S.R. Puglia, deputato a curare l’espletamento della procedura concorsuale per la Regione Puglia, con Decreto del 26.9.2011 ha nominato la Commissione Giudicatrice del concorso, composta dalla Prof.ssa Maria Luisa De Natale (Presidente) e dai Professori Fiorentina De Masi (per la componente Dirigenti Scolastici) e Silvano Marseglia (per la componente Esperto di organizzazioni pubbliche e private), oltre al segretario nella persona del dipendente dell’U.S.R. di III Area Ada Capriulo. Sono stati inoltre nominati i supplenti di ciascun membro effettivo.
La composizione della Commissione è stata oggetto di diverse modifiche nel corso della procedura. Infatti con decreto del 24.11.2011 è stato sostituito uno dei supplenti; con decreto del 22.12.2011 la commissione è stata articolata in due sottocommissioni, unico restando il presidente; con decreto del 15.3.2012 è stato sostituito, a seguito di dimissioni, un componente della I sottocommissione.
1.1. I ricorrenti, superata la prova preselettiva, hanno sostenuto le prove scritte, consegnando entrambi gli elaborati. Non essendo stati ammessi agli orali hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, sulla base di una serie di censure.
Nel corso della causa è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito (formata da 218 nominativi), contro la quale i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.
1.2. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si sono inoltre costituiti diversi candidati ammessi alle prove orali, mentre altri sono intervenuti ad opponendum, come indicato in epigrafe, tutti controdeducendo alle censure dei ricorrenti.
Si sono infine costituiti, in qualità  di vincitori, dapprima le prof. sse Vittoria Italiano e Stefania Metrangolo, poi le prof.sse Manca Maria Rosaria e Fabrizio Mina, quindi i professori Albanese Maria Rosaria, Bassi Giuseppina, Cimino Valeria Gisella, D’Avolio Rocco, Di Stolfo Valentino, Maggio Maria, Natale Maria Teresa, Savoia Daniela, Urso Francesco, Vitiello Lucia, chiedendo la reiezione dell’impugnativa proposta.
In corso di causa diversi ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse.
Su istanza dei ricorrenti il Tar, con ordinanza n. 1432/2012, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti dichiarati vincitori del concorso. L’integrazione è avvenuta a mezzo di pubblici proclami.
1.3. Alla camera di consiglio del 27.9.2012 il Tar ha respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 752/2012, da una parte ritenendo di non doversi discostare da quanto già  deciso in senso sfavorevole, per altri ricorrenti, in analoghi ricorsi, e dall’altra reputando intempestivo il ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto anche della circostanza che i ricorrenti, avendo materialmente usato le buste in questione, ne hanno potuto valutare la idoneità  a garantire l’anonimato.
Alla pubblica udienza del 16.5.2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa delle intimate Amministrazioni e dei controinteressati, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
3. Preliminarmente il Collegio rileva che i ricorrenti Antonia Rosaria Cretì, Domenica Specchia, Giuseppe Montinaro, M. Rosaria Settimo, Alba Aprile, Donata De Masi, Stefania Papalato, Bruno Domenica, Sandra Signore, Loredana Signore, Cinzia Capodivento, Fabiola Del Vecchio, Giovanni Mutinati e Giovanni Sergi hanno dichiarato, con note depositate agli atti del fascicolo, di non aver più interesse al ricorso.
Pertanto, nei confronti dei predetti ricorrenti va dichiarata l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
4. Il ricorso originario è articolato in cinque motivi.
4.1. Con la prima censura viene dedotta l’illegittima composizione della commissione giudicatrice in quanto formata, anche per la componente esperti, da soli Dirigenti Scolastici in violazione degli artt. 6 e 10 D.P.R. 140/08.
Il motivo non merita accoglimento.
L’argomento attoreo si fonda sul tenore letterale dell’articolo 10 c. 4 D.P.R. 140/2008 (regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici), per il quale “Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra gli esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi”.
Il ragionamento però non convince, nè in astratto, nè in concreto.
Da un lato, infatti, quella di esperto di organizzazioni pubbliche e private non è una figura tipica e pertanto la valutazione sulla sussistenza dei relativi elementi caratterizzanti in capo ai vari soggetti è rimessa alla discrezionalità  dell’autorità  designante. In tale giudizio, in ogni caso deve tenersi presente che non si deduce dalla specifica regolamentazione una rigorosa incompatibilità  tra le due categorie di componenti, tale da escludere in radice che il dirigente scolastico, in quanto tale, possa essere qualificato come esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.
Dall’altro, l’interessata non dimostra affatto (e neppure deduce) che manchi, in capo ai membri della Commissione designati nella componente “esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale”, quel patrimonio di esperienze e competenze in campo organizzativo e gestionale richiesto dal regolamento.
4.2. Con il secondo motivo si deduce l’illegittima composizione della Commissione per violazione dell’art. 35 c. 3 T.U. 165/2001, per incompatibilità  a svolgere le funzioni di Commissario del Preside Silvano Marseglia. L’incompatibilità  deriverebbe dal fatto che il Prof. Marseglia ha ricoperto da tempo la carica di presidente dell’Associazione Europea degli insegnanti (A.E.D.E.) e dalla seconda decade del mese di aprile 2012 è stato eletto segretario nazionale di quell’associazione. Il preside Marsiglia è inoltre componente (designato dalla predetta associazione) del Consiglio di Presidenza del CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo, partner del Ministero degli Affari Esteri.
Il motivo è privo di pregio.
Non risulta, infatti, che l’associazione in questione (Associazione Europea Insegnanti) sia un’associazione sindacale.
Quanto alla natura di associazione professionale, la disposizione la cui violazione parte ricorrente invoca (art. 35 d.lgs 165/2001: “e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”), a ben guardare, esclude la designazione da parte delle associazioni professionali e non la semplice appartenenza alle stesse, anche se con ruolo apicale. Ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso in esame.
4.3. La terza censura si scompone in due profili, in quanto viene dedotta la violazione del D.P.R. 487/1994 per la intempestiva formazione dei criteri di valutazione (avendo la commissione stabilito i criteri di correzione dopo la prima riunione) e comunque l’illegittimità  degli stessi criteri in quanto delibati con la partecipazione di un componente supplente.
La censura va respinta.
4.3.1. Quanto al primo profilo, non può trovare accoglimento la censura di violazione dell’art.12 del D.P.R. 487/1994, che dispone che la Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità  di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.
La Commissione, infatti, ha regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo -circostanza incontestata – prima della data fissata per l’inizio delle prove d’esame e l’eventuale fissazione dei criteri non nella prima riunione, circostanza di cui peraltro la parte ricorrente non ha fornito neanche alcun principio di prova, non renderebbe, comunque, illegittima la procedura concorsuale, tenuto conto del carattere non perentorio di tale termine e del conseguito perseguimento delle finalità , cui tale statuizione è preordinata, nella procedura concorsuale in esame, caratterizzata peraltro da un elevato numero di partecipanti.
Peraltro anche il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che nei concorsi pubblici i criteri di valutazione delle prove scritte vanno predeterminati prima dell’inizio delle correzioni degli elaborati, in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell’iter logico-giuridico seguito dalla commissione nell’assegnazione di un determinato punteggio; pertanto, la circostanza che i criteri siano stati definitivamente elaborati dopo le prove scritte, in assenza di deduzioni specifiche addotte in relazione al singolo elaborato, non può avere valenza invalidante (cfr. C.d.S. Sez. VI, sent. 11 luglio 2013 n. 3747).
4.3.2. Con riguardo al secondo profilo, è infondata anche la censura inerente la illegittima presenza di un componente supplente (dott. Vito Intini) alla seduta del 3.1.2012 (seduta preliminare in cui si sono stabiliti i criteri di correzione e verificate eventuali incompatibilità  dei membri della commissione), nonostante la presenza del componente effettivo.
La sola presenza dei supplenti, infatti, non è incompatibile con le attività  svolte, ma è anzi espressione di buona amministrazione, perchè consente agli stessi di conoscere l’orientamento della commissione in composizione ordinaria. La presenza era, peraltro, giustificata dalla necessità  di verificare eventuali cause di incompatibilità  di tutti i componenti (titolari e supplenti). Sarebbe stata illegittima una partecipazione alle decisioni che competono alla commissione, ma tale partecipazione non emerge dal contenuto del verbale, perchè il tenore dello stesso è pienamente compatibile con l’ipotesi che la commissione abbia discusso e deciso così come composta dai titolari, benchè alla presenza dei supplenti.
4.4. Con la quarta censura si deduce l’illegittimità  dei criteri di valutazione delle prove scritte per illogicità  ed irrazionalità ; difetto di descrittori, con conseguente sbilanciamento delle varie componenti del giudizio; contraddittorietà  delle griglie di valutazione con il verbale n. 8.
La censura è infondata.
Al riguardo si osserva che nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”, corrispondente a quello numerico. La commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 per ciascuna prova scritta, con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per i ricorrenti, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale, compreso tra 21 su 30 – di cui il 21 risulta soddisfacente, cioè soddisfa l’ammissione – e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30/30.
Nè è configurabile un difetto di motivazione, in quanto una motivazione più articolata sarebbe stata necessaria solo nell’eventualità , non verificatasi nella fattispecie in esame, che la commissione non si fosse determinata all’unanimità , in tal caso dovendo infatti esplicitare puntualmente le ragioni che avevano determinato un giudizio negativo degli elaborati dei ricorrenti.
4.4.1. Sotto altro profilo, risulta altresì infondata l’ulteriore censura di illegittimità  in via derivata di tutte le operazioni successive, compresi voti, giudizi, prove orali. Infatti la valutazione delle prove di esame è espressione dell’ampia discrezionalità  tecnica di cui dispone la Commissione nello stabilire l’idoneità  tecnica e culturale dei candidati, il cui esercizio è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità  manifesta o travisamento dei fatti.
Tali vizi appaiono insussistenti nel caso di specie, in cui i ricorrenti non indicano quali elementi di abnormità  inficiano la valutazione della Commissione, ma si limitano a sostenere l’illegittimità  della stessa in via derivata in quanto risultante dall’applicazione di criteri e griglie asseritamente viziati, nonchè l’erroneità  della valutazione negativa degli elaborati formulata da parte della Commissione esaminatrice.
In ordine a quest’ultimo punto la giurisprudenza consolidata ha chiarito che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi (sindacabile dal giudice qualora ricorra l’ipotesi residuale – nella fattispecie non rilevabile – del macroscopico errore logico) e che al giudice della legittimità  è precluso invadere il nucleo più riservato del merito valutativo (ex multis Consiglio di Stato sez. IV n. 5504/2006).
4.5. Non è meritevole di accoglimento nemmeno il quinto motivo, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di imparzialità , trasparenza, buon andamento e par condicio tra i candidati, in relazione alla denuncia di due candidati sorpresi a copiare ed alla partecipazione alla seconda prova del 15.12.2012 di uno dei due candidati espulso il giorno precedente.
La censura è infatti inammissibile, in quanto fondata sulla mera segnalazione dell’apertura di un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Bari per l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 c.p., nonchè prospettata in chiave meramente ipotetica ed eventuale. Non risultano agli atti, peraltro, elementi sulla base dei quali poter ragionevolmente porre in dubbio i principi di imparzialità , trasparenza e par condicio che la Commissione è tenuta ad osservare.
5. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce l’illegittimità  in via derivata della graduatoria conclusiva degli idonei-vincitori del concorso e, con una nuova censura, la violazione del principio dell’anonimato e dell’art. 14 D.P.R. 487/1994, in quanto le buste utilizzate per l’inserimento dei cartoncini recanti i nominativi dei concorrenti avrebbero consentito di leggere il relativo contenuto, a causa del colore bianco e della consistenza modesta dello spessore della carta utilizzato per realizzare la busta piccola.
5.1. Le censure di illegittimità  derivata sono infondate per quanto sopra esposto con riferimento al ricorso originario.
5.2. Non merita accoglimento nemmeno il motivo con cui si deduce la violazione dell’anonimato per “trasparenza” delle buste.
La censura è infatti tardiva, come già  rilevato dal Tar nella fase cautelare, atteso che i candidati hanno avuto la possibilità  di valutare personalmente la consistenza delle buste, al momento dell’inserimento nelle stesse dei cartoncini riportanti le proprie generalità .
I termini per la proposizione dell’impugnativa hanno iniziato a decorrere, pertanto, dalla data della conoscenza della graduatoria.
Nè può rilevare, in senso contrario, quanto statuito recentemente dal Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. 11 luglio 2013 n. 3747) relativamente ad una vicenda analoga, nel senso che sarebbe illegittimo il concorso nel caso in cui risulti che siano state fornite delle buste contenenti i nominativi dei candidati che, in presenza di una luce naturale o artificiale, rendano possibile leggere i nominativi dei candidati e così identificarli, con evidente lesione della inderogabile garanzia di anonimato e dunque di eguaglianza, essendo a tal fine irrilevanti le circostanze che la P.A. che ha indetto il concorso abbia acquisito le buste mediante una fornitura Consip e che in sede di prova d’esame nessuno abbia specificamente contestato la consistenza delle buste, non essendo d’altra parte necessario, per la lettura dei nominativi, un comportamento effettivamente “fraudolento” della commissione, in quanto, è sufficiente un impiego “ordinario” delle buste affinchè si possa venire a conoscenza dei nominativi dei candidati.
Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, infatti, il vizio derivante dalla trasparenza delle buste era stato dedotto in primo grado tempestivamente, a differenza della fattispecie in esame, in cui la censura è stata prospettata con motivi aggiunti solo dopo aver avuto conoscenza di quella vicenda processuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile nei confronti dei ricorrenti Cretì Antonia Rosaria, Specchia Domenica, Montinaro Giuseppe, Settimo M. Rosaria, Aprile Alba, De Masi Donata, Papalato Stefania, Domenica Bruno, Signore Sandra, Signore Loredana, Capodivento Cinzia, Del Vecchio Fabiola, Mutinati Giovanni e Sergi Giovanni.
Nei confronti degli altri ricorrenti i primi quattro motivi del ricorso originario sono infondati, il quinto motivo è inammissibile, mentre i motivi aggiunti sono in parte infondati e in parte irricevibili.
Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei ricorrenti individuati in motivazione;
in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo dichiara irricevibile, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria