Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Regolarizzazione – Riconoscimento – Presupposti

Il T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. n.286/1998) riserva la tutela costituzionale solo agli stranieri regolarmente soggiornanti sul nostro territorio, senza che in caso contrario possa ravvisarsi  alcuna disparità  di trattamento rispetto ai cittadini italiani. Pertanto, è legittimo il diniego opposto all’istanza di emersione di lavoro irregolare per un cittadino extracomunitario allorchè il datore di lavoro richiedente sia, a sua volta, privo di regolare permesso di soggiorno.

N. 01183/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Baihua Zhang, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Napoli n.138; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Bari in ordine all’istanza di emersione di lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, ex L. 102/09. ID. domanda n. BA3301333547;
e con motivi aggiunti:
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento prot. n. P-BA/L/N/2009/104150, emesso in data 6.5.2010, dallo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Bari, mai notificato alla ricorrente e depositato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nella Cancelleria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, in data 17.06.2011 con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata da CHEN CHUNMEI in data 24.09.2009 in favore della ricorrente BAIHUA ZHANG;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con il suddetto provvedimento;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito l’avv. Tiziana Sangiovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato il 9 maggio 2011, la ricorrente -di nazionalità  cinese- aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità  del silenzio asseritamente serbato dalla Prefettura di Bari in ordine all’istanza dalla stessa presentata di emersione di lavoro irregolare, ex legge 102/09 (domanda n. BA3301333547), con riferimento a lavoratrice alla sue dipendenze, della sua stessa nazionalità .
Conosciuto però, nelle more, il provvedimento di rigetto prot. n. P-BA/L/N/2009/104150 emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Bari già  in data 6.5.2010 ma mai notificato alla ricorrente, prodotto in questo giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 17.6.2011, ha proposto motivi aggiunti.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate eccependo la tardività  dei motivi aggiunti e comunque l’infondatezza del gravame.
All’udienza dell’11 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame proposto avverso il silenzio-rifiuto è inammissibile poichè il ricorso introduttivo risulta notificato il 9 maggio 2011 liddove il provvedimento di diniego era già  stato emesso il 6 maggio dell’anno precedente, sebbene conosciuto dall’interessata soltanto dopo aver instaurato il giudizio che ci occupa; ciò che tuttavia rileva solo ai fini delle spese di causa.
3.- Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di rigetto, sono infondati; si prescinde pertanto dall’eccezione preliminare di tardività .
Le censure proposte sono invero incentrate sulla violazione di precetti costituzionali; la relativa tutela, tuttavia, può essere estesa soltanto agli stranieri “regolarmente” soggiornanti sul territorio dello Stato secondo le norme contenute nel T.u. sulle immigrazioni (d.lgs. n.286/98), essendo rimesso al legislatore ordinario la disciplina della condizione dello straniero. Dispone l’art. 5 del T.U. che “Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità , a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità  di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi” .
Soltanto quando lo straniero è in regola con le norme che disciplinano l’immigrazione può assumere la qualità  di datore di lavoro. In assenza, dunque, di regolare permesso di soggiorno in corso di validità  la tutela costituzionale non può essere invocata; nè tanto meno può configurarsi alcuna disparità  di trattamento rispetto ai cittadini italiani, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Nel caso di specie legittimamente l’istanza di regolarizzazione è stata respinta poichè il datore di lavoro, a sua volta straniero, non è risultato in regola con le disposizioni che disciplinano il permesso di soggiorno.
4.- In conclusione, il gravame deve in parte essere dichiarato inammissibile e in parte respinto. Considerate le modalità  di sviluppo della vicenda, tuttavia, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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