Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto endoprocedimentale – Inammissibilità del ricorso
La comunicazione di avvio del procedimento volta all’irrogazione di sanzioni pecuniarie per violazione di prescrizioni a tutela dei beni culturali e del paesaggio (ex artt. 160, c. 4, e 167, c. 5, del D.Lgs. n. 42/2004) assume la natura di atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non essendo dotato di autonoma lesività , non risulta autonomamente impugnabile.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ric. n. 2221 – 2014, sentenza 21 aprile 2016, n. 1594 – 2016
N. 01175/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2012, proposto da:
Nicola Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Albanese, con domicilio eletto presso Giovanni Albanese in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Calefati, 61/A;
nei confronti di
Grazia Antonelli, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale, di cui alla nota prot. n. 20832 del 25.11.2011 con la quale il Responsabile dell’Area Edilizia Privata del Comune di Rutigliano, nel definire il procedimento di autotutela attivato dall’Ente nei confronti della odierna controinteressata in ordine al “permesso di costruire” n. 49/2010 ed alla successiva SCIA del 23.9.2010, invece di disporre l’annullamento di tali autorizzazioni ed il consequenziale ripristino dello status quo ante, ha applicato una “sanzione pecuniaria” accessoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Di Rutigliano e di Grazia Antonelli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Giovanni Albanese, Michele Didonna e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota n. 20832/11 il Comune di Rutigliano ha comunicato all’odierna controinteressata Grazia Antonelli – titolare di permesso di costruire n. 49/10, nonchè di SCIA 23.9.2010, relativi ad intervento di demolizione e ricostruzione di un manufatto edilizio di sua proprietà , censito in catasto al fg. 14, p.lla 1075 sub 1 e 2 – l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 160 co. 4 e 167 d. lgs. n. 42/04.
Avverso tale nota il ricorrente – proprietario di immobili confinanti con l’area ove sorge il manufatto realizzato dalla controinteressata – è insorto, deducendone l’eccesso di potere per errore, irrazionalità della motivazione, errata applicazione del sistema sanzionatorio vigente in materia urbanistica ed edilizia.
Ad avviso del ricorrente, il Comune di Rutigliano avrebbe dapprima dovuto procedere all’annullamento in autotutela dei citati titoli edilizi – sulla base del loro asserito contrasto con il vincolo di conservazione previsto dalla delibera consiliare n. 24/08, di adeguamento del PRG alle prescrizioni del PUTT/P – e soltanto successivamente avrebbe potuto valutare se ordinare la riduzione in pristino, ovvero procedere all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Rutigliano e Grazia Antonelli hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.
All’udienza del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo rituale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di ulteriore profilo di inammissibilità del gravame rilevato ex officio, e rappresentato dalla natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
2. Premette anzitutto il Collegio che si prescinderà totalmente, in questa sede, dall’esame dei motivi di ricorso articolati dal ricorrente nelle memorie depositate il 3.6.2013 (la cointeressenza di profili penali; il presunto superamento degli standards da parte della controinteressata), trattandosi di censure nuove e ulteriori rispetto a quelle dedotte nel ricorso originario, e non introdotte attraverso rituale proposizione di motivi aggiunti.
3. Tanto premesso, e passando ora alla trattazione del ricorso, lo stesso è inammissibile.
3.1. Rileva il Collegio che il ricorrente ha impugnato la nota n. 20832/2011, con cui l’amministrazione comunale ha comunicato all’odierna controinteressata “¦ l’avvio del procedimento di cui all’art. 160 comma 4 e art. 167 comma 5 del d. lgs. n. 42/2004”.
All’evidenza, trattasi di comunicazione di avvio di procedimento volto all’applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/90, la cui immediata impugnabilità va valutata in questa sede.
Sul punto, reputa il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, la comunicazione di avvio del procedimento non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto prodromico ed endoprocedimentale, come tale non dotato di autonoma lesività . Pertanto, eventuali suoi vizi possono essere fatti valere unicamente in via derivata, mediante impugnativa del provvedimento finale (cfr, ex multis, C.d.S, IV, 7.8.2012, n. 4524; TAR Campania, Napoli, VII, 15.7.2010, n. 16815; TAR Lazio, Latina, I, 14.1.2009, n. 24; TAR Piemonte, I, 25.9.2008, n. 2053).
3.2. Nella specie, il ricorrente ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento volto all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste ex artt. 160 comma 4 e 167 comma 5 del d. lgs. n. 42/2004.
All’evidenza, trattasi di atto meramente endoprocedimentale, rispetto al quale risultano del tutto assenti quei profili di diretta e immediata lesività , che soli giustificano la sua immediata impugnazione.
3.3 Per tali ragioni, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune resistente e dalla controinteressata, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 1.000 per onorario, oltre IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)