Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Decreto sospensione lavori – Variazione in altezza – Superamento limite del 5% – Sussistenza – Conseguenze
Dev’essere respinta l’istanza cautelare avverso il decreto di sospensione dei lavori ove si registri una variazione dell’altezza dell’edificio in costruzione eccedente la misura del 5%, ciò che costituisce variante essenziale, con conseguente applicabilità degli art. 96 e 97 del DPR n. 380/2001.
N. 00389/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00920/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2013, proposto da:
Gruppo Stolfa Edilizia S.a.s. del Geometra Antonio Stolfa & C., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Di Salvatore, Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;
contro
Provincia Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Martucci, con domicilio eletto presso Luciano Martucci in Bari, via Andrea Da Bari, 125;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di sospensione lavori ex art. 97 del D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 0105491 del 12/6/2013, notificato il successivo 17/6/2013, a firma del Dirigente del Servizio edilizia pubblica e territorio – Sezione Genio Civile, calcoli statici ed edilizia sismica della Provincia di Bari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia Di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Pasquale Medina, Vittorio Di Salvatore e Francesco Muscatello;
Considerato che – anconchè nei limiti della sommaria cognizione propria della presente fase decisoria – non ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, atteso che la variazione in altezza per m. 2,3 rispetto ad una altezza del’intero fabbricato di m. 20,42, comportando il superamento del limite max del 5% , determina lòa sussumibilità dell’ipotesi in esame nella categoria delle varianti sostanziali, con conseguente applicabilità degli artt. 96 e 97 del DPR 380/2001;
Considerato altresì che – alla stregua del chiaro tenore dell’impugnato provvedimento – oggetto della sospensione dei lavori sono esclusivamente le opere relative al torrino e alla scala di accesso, opere peraltro già realizzate, con conseguente difetto dei requisiti della gravità e irreparabilità del danno lamentato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza – respinge l’istanza cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)