Edilizia e urbanistica -Assegnazione alloggio ERP – Decadenza  – Vizi formali – Non rilevano 

à‰ legittimo il provvedimento sindacale di decadenza dell’assegnazione dell’edificio di ERP, ove sia accertato che il ricorrente sia proprietario di altro edificio, mentre non rileva l’omessa acquisizione del parere di cui all’art. 5 L.R. n. 54/84, trattandosi di un vizio formale non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies L.n. 241/1990 e s.m.i..

N. 00385/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00893/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2013, proposto da:

Savino Fiorentino, rappresentato e difeso dall’avv. Brigida Mulinelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;

contro
Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt. Emanuele, 172; Istituto Autonomo Case Popolari Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. 23173 del 4.4.13 reso dal Sindaco del Comune di Giovinazzo, avente ad oggetto la decadenza di quest’ultimo dall’assegnazione dell’alloggio ERP, di proprietà  dello IACP di Bari, sito in Giovinazzo alla via Toselli n. 56 pal. 3/b int.7 C.U. 1502;
– dell’atto prot. 28534/28705 del Comune di Giovinazzo;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a quello impugnato, ivi compreso il provvedimento di diffida alla riconsegna dell’alloggio prot. n. 17518 a firma del direttore generale IACP di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Giovinazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Brigida Mulinelli e Paolo Clemente;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, tenuto conto che:
a) non sembra fondata la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, tenuto conto di tale avviso da parte dell’amministrazione, emesso in data 20.12.2012;
b) parimenti non decisiva sembra essere la censura relativa all’assenza del parere previsto dall’art. 5 L.R. n. 54/84, avuto riguardo alla natura vincolata della decadenza in esame – decadenza subordinata unicamente al positivo riscontro di taluna delle condizioni di cui all’art. 19 L.R. cit. – e alla conseguente natura non invalidante del relativo vizio, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90;
c) il potere di emissione dell’ordinanza in esame compete non già  al Dirigente, ma al Sindaco, ai sensi dell’art. 19 L.R. cit;
d) risulta incontestato il presupposto fattuale posto a base della decadenza in esame, vale a dire la proprietà , da pare del ricorrente, di altro immobile idoneo a consentire l’assolvimento delle normali esigenze di vita;
– ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– ritenuto infine di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
rigetta la domanda di tutela cautelare.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)