Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – DIA – Autotutela – Motivazioni carenti – Illegittimità
Dev’essere accolta l’istanza cautelare ove sia stato impugnato un atto in autotutela emanato a distanza di circa quattro anni dal rilascio di una DIA, all’interno del quale non siano esplicitate le ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico – diverse da quelle consistenti nel mero ripristino della legalità violata – tali da giustificare, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90, l’esercizio della potestà di annullamento d’ufficio.
N. 00384/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00847/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2013, proposto da:
Vito De Ruvo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari;
contro
Comune Di Terlizzi;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza dirigenziale n. 5/2013 prot. n. 8696/13 del 15.3.2013 e notificata al ricorrente il 15.4.2013, con cui il dirigente responsabile del Settore Servizi tecnici del Comune di Terlizzi disponeva “l’annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività n. 245/2009 presentata per la realizzazione di una scala esterna in acciaio, a collegamento di due terrazzi scoperti, prospiciente l’atrio interno del fabbricato ricadente all’interno del centro storico e classificato di “tipo corrente”, sito in Terlizzi alla via Mazzini, n. 67, distinto in catasto al fg. 2/G p.lla 1184″;
– della successiva ordinanza dirigenziale (emanata dal medesimo Servizio) n.14/13 prot. n. 15307/13 del 21.5.2013 di ingiunzione alla rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi;
nonchè
– di tutti gli atti, anche materiali, ad esse presupposti, conseguenti e connessi ancorchè non nominati, e fra essi la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 34087 del 29/11/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Luigi Rotunno;
– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero, sotto un primo profilo, a fronte di attività del ricorrente assentita con DIA nn. 245/09 e 304/09, non è dato evincere – nè dall’impugnato provvedimento, nè dagli atti ad esso preparatori – la sussistenza di alcun profilo di difformità tra l’opera assentita e quella in concreto realizzata.
In secondo luogo, in presenza di un atto in autotutela emanato a circa quattro anni dall’originaria DIA, non sono in alcun modo esposte nell’impugnato provvedimento le ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico – diverse da quelle consistenti nel mero ripristino della legalità violata – tali da giustificare, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90, l’esercizio della potestà di annullamento;
ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli derivanti dal provvedimento in esame, fonte di un futuro ordine di demolizione del manufatto realizzato dal ricorrente;
– ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato;
– ritenuto di fissare udienza pubblica per il 3.7.2014;
– ritenuto infine di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3.7.2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)