Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Legittimazione e interesse – Ordine cessazione attività  – Riguardante  soggetto diverso dal ricorrente – Non sussistono

Non sussistono la legittimazione e l’interesse all’impugnazione di un ordine di cessazione dell’attività  rivolto nei confronti del ricorrente se detto provvedimento riguardi altro soggetto e non precluda in alcun modo l’attività  svolta del medesimo ricorrente.

N. 00383/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00833/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2013, proposto da:

Emanuela Santoro, rappresentata e difesa dall’avv. Marino Valerio Pantaleo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari;

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Di Bello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, via Dante n. 51; 

nei confronti di
Leonardo Capitanio, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mongelli, Francesco Greco, con domicilio eletto presso Michele Mongelli in Bari, via San Tommaso D’Aquino n. 8/B; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
¢ dell’ordinanza n°556, prot. n°0054277 del 05.11.2012, emesso dal Dirigente della VII^ Area Organizzativa del Comune di Monopoli – Sviluppo locale – Servizio Commercio, industria, artigianato Dott.ssa Antonella Fiore;
¢ dell’ordinanza n°260, prot. n°0030311/2013 dell’11.06.2013, emessa dal Dirigente della VII Area Organizzativa del Comune di Monopoli – Sviluppo locale – Servizio Commercio, industria, artigianato Dott.ssa Antonella Fiore;
¢ qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli e di Leonardo Capitanio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Massimo Pantaleo, Lorenzo Di Bello e Michele Mongelli;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto sembra, allo stato, sussistere difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, essendo l’impugnato provvedimento rivolto nei confronti non già  di quest’ultima, ma di Capitanio Leonardo, titolare della ditta individuale “Masseria Santa Teresa di Capitanio Leonardo”.
Per tali ragioni, non sembra che l’impugnato provvedimento possa inibire alla ricorrente la prosecuzione della propria attività  di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla SCIA del 14.2.2008, essendo l’attività  accertativa svolta – e il conseguente ordine di cessazione dell’attività  rivolto – nei confronti di soggetto giuridico (il predetto Capitanio, nella qualità  in atti) diverso dall’odierna ricorrente;
– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– spese di fase nei confronti del Comune secondo soccombenza. Sussistono giusti motivi per la loro compensazione nei confronti del controinteressato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
rigetta la domanda di tutela cautelare.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di fase sostenute dal Comune di Monopoli, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre IVA.
Compensa nei confronti del controinteressato le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)