Pubblico impiego – Impiegati civili dello Stato – Rapporto di servizio – Requisiti di idoneità  – Accertamento – Sottoposizione a visita medica – Invito – Atto endoprocedimentale – Conseguenze

L’invito rivolto al dipendente statale a sottoporsi a visita medica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità  al servizio riveste natura di atto privo di efficacia esterna e, dunque, come tale non è immediatamente impugnabile.

N. 01172/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2009, proposto da: 
Francesco Inchingolo, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Candiano, con domicilio eletto presso Mario Candiano in Bari, via Bovio n. 41; 

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Carbonara, Gaetano Prudente, con domicilio eletto presso Domenico Carbonara in Bari, Uff. Leg. Università , piazza Umberto I; Ministero Dell’Economia e delle Finanze – Commissione medica di verifica; 

per l’annullamento
dell’invito, fatto con nota prot. n. 44611-IV/3 rep. 5990/09 del 25.5.2009, a sottoporsi a visita medico-collegiale della Commissione medica di verifica, per l’accertamento dell’idoneità  fisica ai fini di un’eventuale dispensa dal servizio, ai sensi degli artt. 2, 129 e 130 del DPR n. 3/57;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università  Degli Studi Di Bari in Persona del Rettore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Pasquale Procacci e Domenico Carbonara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è ricercatore medico confermato presso l’Università  degli Studi di Bari a partire dal 1°.11.2002, nonchè professore aggregato titolare dell’insegnamento di “Chirurgia Orale” nell’ambito del Corso di Laurea specialistica in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”.
Con nota prot. 44611/2009 l’Università  degli Studi di Bari ha invitato la commissione medico-collegiale a sottoporre il ricorrente a visita medica, al fine di accertare l’idoneità  o meno alla regolare prosecuzione del servizio.
Avverso tale nota il ricorrente è insorto, deducendo i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 129-130 d.P.R. n. 3/1957; 2) eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per illegittimità  derivata.
Costituitasi in giudizio, l’Università  degli Studi di Bari ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità  del ricorso, per difetto di interesse ad agire da parte del ricorrente. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 4.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto esaminata la preliminare eccezione dell’amministrazione resistente, di inammissibilità  del ricorso, per difetto di interesse ad agire da parte del ricorrente.
L’eccezione è fondata.
2.1. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “è inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto avverso un atto meramente endoprocedimentale atteso che lo stesso, essendo incapace di produrre autonomi effetti esterni, non è in grado di arrecare alcun pregiudizio immediato e concreto alla sfera giuridico-patrimoniale del suo destinatario” (C.d.S, V, 17.2.2010, n. 919).
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorrente ha proposto impugnazione avverso l’atto con cui l’amministrazione resistente ha dato incarico alla commissione medica di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di sottoporre il ricorrente ad “¦accertamento idoneità  fisica e/o dispensa dal servizio per inidoneità  fisica”.
All’evidenza, trattasi di atto meramente endoprocedimentale, privo di autonomi effetti lesivi, posto che con esso l’amministrazione – sulla scorta di segnalazioni pervenute da uno studente, con allegata perizia medico-psichiatrica svolta in procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 617, 610, 660, 582 c.p, ed evidenziante un potenziale stato di turbamento psichico del ricorrente – si è limitata unicamente ad incaricare la competente commissione ministeriale di svolgere i dovuti accertamenti sanitari nei confronti del ricorrente, ai sensi degli artt. 2-129-130 d.P.R. n. 3/0957, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di idoneità  al servizio.
Di tale richiesta il ricorrente è stato legalmente notiziato, sì da poter farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Per tali ragioni, è evidente che l’atto impugnato è privo di efficacia esterna, risolvendosi in un mero accertamento propedeutico alle successive determinazioni di competenza dell’amministrazione, come tale inidoneo a produrre immediati effetti giuridici sfavorevoli nella sfera giuridica del ricorrente.
2.3. Ne consegue l’inammissibilità  del ricorso, per difetto di interesse ad agire da parte del ricorrente.
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla resistente Università  degli Studi di Bari, che si liquidano in complessivi € 1.500 per onorario, oltre IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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