Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Preavviso di rigetto – Improcedibilità  del ricorso 

Ove a seguito della formazione del silenzio illegittimo della p.A. e della conseguente impugnazione dell’interessato per ottenere una pronunzia espressa, la stessa p.A. comunichi  il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L.n. 241/1990 e s.m.i., il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile giacchè detta comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, rendendo irrilevante la precedente inerzia dell’Ente.

N. 01167/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2013, proposto da: 
Munira Ahmetovic, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
Questura di Bari, Ministero Dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del silenzio- rifiuto serbato dalla Questura di Bari, Ufficio Immigrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 31.10.2012; (ric. ex art. 117 c.p.a.)
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero Dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Gaetano Castiglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 31.10.2012 la cittadina extracomunitaria Ahmetovic Munira presentava alla Questura di Bari domanda di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’ art. 19 c.2 lett. C. del D.lgs. n. 286 del 1998.
Non essendo pervenuto alcun riscontro a detta istanza ed in assenza di conclusione del procedimento, con atto notificato il 2.5.2013 e depositato il 8.5.2013, la predetta ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, che sarebbe determinato dall’art. 5 c. 9 del D.lgs. n. 286/98 in venti giorni.
In data 7.5.2013, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha poi depositato (il 12.6.2013) la nota in data 30.5.2013 della Questura di Bari, con cui si rappresenta che in data 10.5.2013 è stato emesso preavviso di diniego ex art. 10 bis, inviato all’indirizzo pec del legale della stessa, nel quale si rappresenta che la domanda non è stata presentata personalmente dalla richiedente, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 5, c. 4 del D.lgs. n. 286/98, e mancante di documentazione necessaria( copia del passaporto, documentazione attestante il legame di parentela con i cittadini italiani e attestante la convivenza con il parente ) ed evidenziando che detta documentazione mancante sarebbe stata più volte inutilmente richiesta oralmente al difensore della ricorrente, “solito presentarsi in questo Ufficio per questioni inerenti cittadini extracomunitari”.
Alla camera di consiglio del 4.7.2013 il delegato del difensore delle ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, escludendo che in forza dell’emissione del preavviso di diniego sia cessato il silenzio della P.A.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Se è pur vero che il preavviso di rigetto opposto dall’amministrazione costituisce atto endoprocedimentale, non idoneo alla definizione del procedimento, è altrettanto vero che tale comunicazione, in virtù di quanto espressamente statuito dall’art. 10 bis, comma 1, terzo periodo, della legge n. 241/1990, interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato ai fini della presentazione delle osservazioni stesse.
Pertanto, il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 rende irrilevante la precedente inerzia dell’amministrazione.
In tal senso si è già  pronunziato questo TAR (cfr. Sez. I, 10 luglio 2012 n. 1403), il quale – dopo aver rilevato che: “Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. ¦ è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807) – ha specificamente osservato che “Il sopravvenuto preavviso di diniego dell’istanza di cui all’art. 10 bis L. 241/90, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Veneto sez. III 28 marzo 2012, n. 426, Consiglio di Stato sez. VI 21 settembre 2011, n. 5923) ha comunque determinato l’interruzione del suesposto stato di inerzia, con conseguente improcedibilità , ex art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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