1. Processo amministrativo – Principi generali – Istanza di rinvio – Diritto delle parti – Non sussiste
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Annullamento atti a contenuto normativo – Efficacia erga omnes – Sussiste
1. Nel giudizio amministrativo non sussiste in capo alle parti un diritto al rinvio della discussione, poichè il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l’esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che una volta fissata (su istanza di chi promuove il giudizio) l’udienza di discussione del ricorso, essa si svolga nella data stabilita, anche nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.)
2. La decisione di annullamento pronunziata dal giudice amministrativo – che di regola, per i limiti soggettivi del giudicato, esplica effetti soltanto fra le parti in causa – acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, che non può esistere per taluni e non esistere per altri.
N. 01164/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2006, proposto da:
Giustiniani Maria Rachele, Lopez Giovanni, Lopez Maria Laura, Lopez regina e Lopez Maria Luigia, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriella Sanvito, con domicilio eletto presso Gabriella Sanvito in Bari, via A.Gimma, 201;
contro
Comune Di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35;
per l’annullamento
nell’ambito di tutela dell’interesse concernente gli attuali ricorrenti, degli atti con cui il Comune di Bari ha inteso procedere all’adozione di varianti alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. nonchè all’approvazione del programma per il riequilibrio e lo sviluppo urbanistico del territorio per l’anno 2006 ed in particolare:
a) della deliberazione di C.C. n. 186 del 22.12.2005;
b) della deliberazione di C.C. n. 187 del 22.12.2005;
c) della deliberazione di C.C. n. 9 del 6 febbraio 2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Gabriella Sanvito e Nino Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 27.5.2006 e depositato il 8.6.2006, Giustiniani Maria Rachele, Lopez Giovanni, Lopez Maria Laura, Lopez Regina e Lopez Maria Luigia – premesso di essere comproprietari al 50% dei suoli, di cui al fg. 12, p.lla 5 di a. 82, e dell’ insistente fabbricato di a.0,33, ricadenti in zona di espansione C3 secondo la variante generale al PRG approvata nel 1976 – impugnano le delibere di adozione della variante normativa alla NTA del PRG di Bari e il Programma per il riequilibrio e lo sviluppo urbanistico del territorio per l’anno 2006.
Premessa un’ampia espositiva del contenuto dei suddetti atti, i ricorrenti deducono le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione della legge regionale (artt. 55 e 16 L.R. n. 56/1980, artt. 20, 12 ed 11 L.R. n. 20/2001). Eccesso di potere per difetto di presupposti ed istruttoria; sostenendo che il Comune di Bari non avrebbe potuto apportare alcuna variante al PRG, in quanto lo stesso, redatto nel 1976, non risultava adeguato alla sopravvenuta LR n.56/80.
2) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 L.R. n. 56/1980). Violazione di legge (art. 3 L. 241/90) per difetto di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti; essendo mancata un’ adeguata istruttoria
3) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 16, 25, 26, 27 e 28 L.R. n. 56/80; art. 28 L. n. 1150; artt. 1, 3, 4 e 5 L. 167/62; L. n. 865/71); Violazione di legge (principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi di pianificazione e programmazione urbanistica; violazione della normative statale e regionale in material di governo del territorio, anche con riferimento ai principi costituzionale). Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria- Travisamento e sviamento; lamentando l’inammissibile ricorso ad uno strumento del tutto atipico.
4) Violazione e mancata applicazione della L.R. n. 20/2001 – Eccesso di potere per mancanza e/o errori sui presupposti; sostenendo che si è sostanzialmente posta in essere una non consentita variante generale.
Con l’atto di ricorso viene altresì formulata (generica) richiesta di risarcimento del danno subito dagli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del gravame, del quale contesta il fondamento.
L’istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati è stata respinta con l’ord. N. 484/06 del 4.7.2006.
Con decreto presidenziale n. 202 del 2.5.2012 è stata dichiarata la perenzione del ricorso, ai sensi dell’art. 82, c. 1 c.p.a.
Con atto notificato il 2.7.2012 e depositato il 4.7.2012, i ricorrenti, conferito mandato difensivo a nuovo difensore, hanno proposto opposizione a detto decreto.
Con ordinanza n. 1921, depositata il 15.112012, detta opposizione è stata accolta ed il ricorso è stato fissato per la discussione all’udienza pubblica del 20.6.2013.
In vista della predetta pubblica udienza, i ricorrenti non hanno effettuato deposito di documenti e memorie.
In data 22.5.2013 il Comune ha depositato documenti (la delibera di G.R. n. 2415 del 10.12.2008, di approvazione definitiva della variante normativa, e la delibera di consiglio comunale n. 64/08, di approvazione della variante normativa con modifica delle norme impugnate e presa d’atto dell’intervenuto annullamento da parte del TAR dell’art. 59 bis a suo tempo adottato).
In pari data la difesa comunale ha depositato concisa memoria, con la quale evidenzia che:
– parte delle norme impugnate sono già state annullate (art. 59 bis e parte dell’art. 59 delle nta) con la sentenza TAR Bari n. 839/07 ;
– i ricorrenti ebbero ad impugnare solo la delibera di adozione, mentre è poi sopraggiunta la delibera di G.R. n. 2415 del 20.12.2008 (pubblicata sul BURP del 23.1.2009), che ha modificato la variante impugnata senza che intervenisse impugnativa da parte degli odierni ricorrenti;
– il ricorso è pertanto divenuto improcedibile.
La difesa dei ricorrenti ha, quindi, depositato il 14.6.2013 istanza con la quale – premesso che pendono innanzi al Consiglio di Stato gli appelli proposti dai ricorrenti avverso le sentenze TAR Bari n.839/07 e 955/07 (aventi ad oggetto i medesimi atti qui impugnati) – richiede il rinvio della decisione, per attendere la pronuncia del Consiglio di Stato al riguardo.
Con sottoscrizione apposta in calce a detta richiesta, il difensore del Comune ha dichiarato di non opporsi all’eventuale rinvio.
Alla pubblica udienza del 20.6.2013 il Presidente del Collegio ha rappresentato l’indisponibilità a concedere rinvii dilatori per ricorsi di remota proposizione e pronti per la decisione.
Le parti hanno quindi chiesto la decisione del gravame, che è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame, vengono impugnate le deliberazioni di C.C. – n. 186 del 22.12.2005;
– n. 187 del 22.12.2005; – n. 9 del 6 febbraio 2006.
In particolare:
a) con deliberazione n. 186 del 22 dicembre 2005 il Consiglio comunale di Bari, dato atto dell’intervenuta scadenza del terzo piano pluriennale di attuazione, dell’assenza di normativa regionale attuativa delle previsioni dell’art. 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136, della ravvisata esigenza di munirsi di apposito programma per il riequilibrio urbano e lo sviluppo urbanistico del territorio (in acronimo: P.ri.sv.u.t.), di attuazione delle previsioni del P.R.G. secondo obiettivi “di qualità urbana e di sostenibilità ambientale”, della previsione già nell’art. 59 delle N.T.A. della variante generale al P.R.G. di una programmazione temporale dello sviluppo urbanistico, dell’esigenza di introdurre una disciplina di salvaguardia “…nell’attesa della formazione del nuovo PUG e dell’emissione delle norme regionali di regolamentazione della l. 136/99”, nonchè in vista dell’adozione e approvazione della variante generale di adeguamento del P.R.G. alle previsioni del piano regionale urbanistico territoriale tematico con particolare considerazione del paesaggio (in acronimo: P.U.T.T./paesaggio), ha disposto l’adozione di varianti alle norme tecniche di attuazione interessanti gli artt. 5, 31, 32, 39, 51, 52 e 59, con introduzione quale norma transitoria dell’art. 59 bis.
b) con deliberazione n. 187 del 22 dicembre 2005 il Consiglio comunale di Bari ha poi approvato il P.ri.sv.u.t. per il 2006 definendo gli interventi ammissibili secondo le indicazioni dell’art. 59 bis, e quindi ammettendo l’esecuzione dei soli interventi ivi indicati (piani esecutivi d’iniziativa pubblica e mista (con l’elevazione al 100% delle volumetrie per le maglie n. 20, 21 e 22); piani di lottizzazione già adottati; varianti a p.d.l. approvati che non comportino interventi volumetrici rispetto ai limiti stabiliti dal III° P.P.A.; piani di lottizzazione all’esame del consiglio comunale per l’adozione; piani esecutivi d’iniziativa privata ubicati negli ambiti dei territori costruiti come definiti in attuazione dei primi adempimenti del P.U.T.T./paesaggio con deliberazione consiliare n. 169 del 19 novembre 2002, escluse le maglie ricadenti in tutto o in parte nella fascia costiera di 300 ml. e nella fascia di 150 ml. lungo le lame e corsi d’acqua, e nelle aree sottoposte a tutela del piano di assetto idrogeologico (P.A.I.); piani di lottizzazione già presentati alla scadenza del terzo P.P.A. coerenti con le indicazioni dello stesso che non ricadano entro la fascia costiera di 300 ml. e entro la fascia di 150 ml. lungo le lame e corsi d’acqua, e nelle aree sottoposte a tutela del piano di assetto idrogeologico).
c) infine, con deliberazione n. 9 del 6 febbraio 2006 è stata rettificata l’indicazione del limite temporale di vigenza della disciplina transitoria ex art. 59 bis nel senso della sua validità sino all’approvazione definitiva delle varianti normative (anzichè sino all’approvazione del P.ri.sv.u.t.).
Va preliminarmente affermata, la non accoglibilità – anticipata alla parti in sede di pubblica udienza – dell’istanza di rinvio della decisione del ricorso, formulata dai ricorrenti in prossimità della pubblica udienza.
Invero, va ricordato che la giurisprudenza ha più volte chiarito (cfr. Cons. di St., V, 11.5.2004, n. 2952; id., IV, 25.11.2003, n. 7775; T.A.R. Liguria, Sez. II, 23.11.2006 n. 1576) che non esiste in capo alle parti un diritto al rinvio della discussione, poichè il principio dispositivo deve essere calato nel sistema di giustizia amministrativa, dove l’esistenza di interessi pubblici al cui assetto occorre dare certezza impone, salvo situazioni oggettive tempestivamente allegate, che una volta fissata (su istanza di chi promuove il giudizio) l’udienza di discussione del ricorso si svolga nella data stabilita.
D’altro canto, come ha già avuto occasione di puntualizzare questo Tribunale (cfr. Sez. II, 10.12. 2004 n 5748; 30.12.2004, n. 6334), l’accoglimento di siffatte istanze rischierebbe di pregiudicare il valore tutelato dall’art. 111 della Costituzione in relazione alla ragionevole durata del processo, spettando al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza, evitando dilazioni ingiustificate dei tempi processuali.
Nel caso di specie, l’istanza di rinvio della trattazione del merito appare sorretta da mere ragioni d’opportunità che non possono trovare ingresso, posto che ad oggi neppure risulta fissata in Consiglio di Stato l’udienza di discussione degli appelli proposti avverso le sentenze TAR Bari che hanno pronunciato (nel 2007) sui ricorsi avanzati, da altri soggetti, nei confronti dei medesimi atti qui impugnati.
Pertanto, a fronte della manifestazione della permanenza dell’interesse e alla conseguente fissazione dell’udienza pubblica, da tempo comunicata, il ricorso proposto nel 2006 deve essere senza ulteriore indugio deciso.
Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile ed in parte infondato.
In relazione alle suddette deliberazione, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, sono stati proposti da altri soggetti gravami – aventi contenuto del tutto analogo nel contenuto- che sono sfociati nelle sentenze TAR Bari n. 839/07,n. 950/07 e n.955/07.
Con tali sentenze i ricorsi sono stati parzialmente accolti con l’annullamento degli artt. 59 nta (in particolare v. il testo delle sentenze: “pronunciare l’annullamento, in parte qua, dell’art. 59 delle N.T.A. come novellato dalla deliberazione n. 186 del 22 dicembre 2005, nonchè dei corrispondenti riferimenti al P.ri.sv.u.t. contenuti, mediante rinvio all’art. 59, negli artt. 31, 32, 39, 51 delle variate N.T.A., oltre che della deliberazione n. 187 del 22 dicembre 2005, di approvazione del P.ri.sv.u.t. per il 2006”.) dell’art. 59bis (v. sentenze: “illegittimo risulta l’art. 59 bis delle N.T.A., come pure introdotto dalla deliberazione n. 186 del 22 dicembre 2005, nel testo poi rettificato dalla deliberazione n. 9 del 6 febbraio 2006.”).
Si è dunque in presenza dell’annullamento giurisdizionale di norme tecniche di attuazione del PRG, alla quali non può non riconoscersi valenza normativa atti a valenza normativa (cfr. ex multis Cons. St., Sez. V, 6 marzo 2007 n. 1052, che afferma: “le norme tecniche di attuazione sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, che hanno la precipua funzione di essere destinate a regolare la futura attività edilizia”.).
In tale frangente, va quindi fatta applicazione del principio giurisprudenziale (cfr. Cons. St., Sez. III, 20 aprile 2012 n. 2350; Sez. VI, 9 marzo 2011 n. 1469 e 12 dicembre 2009 n. 7023) secondo cui “La decisione di annullamento – che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa – acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri.”.
Va rilevato che come posto in luce dalla difesa comunale, in sede di approvazione delle suddette varianti, con delibera di G.R. n. 2415 del 20.12.2008 (pubblicata sul BURP del 23.1.2009), si è provveduto espressamente a prendere atto della succitata sentenza n. 839 del 2007 con conseguente eliminazione di quanto previsto nella delibera adottata in relazione agli artt. 59 e59bis.
In tale contesto, si deve dunque pervenire alla conclusione dell’inesistenza dell’interesse alla decisione in capo ai ricorrenti, dovendosi ricordare che, secondo consolidato insegnamento della giurisprudenza, quest’ultimo – in quanto condizione dell’azione – deve persistere per tutto il giudizio, sia al momento della sua proposizione, sia in quello della pronuncia finale (quando può presentarsi una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso ), con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti.
Permane invece, l’interesse al ricorso in relazione ai profili di doglianza con i quali si è sostenuto che: a) il Comune di Bari non avrebbe potuto apportare alcuna variante al PRG, in quanto lo stesso redatto nel 1976 non risultava adeguato alla sopravvenuta LR n.56/80 (primo motivo); b) che si è posta in essere sostanzialmente una variante generale
In relazione a dette censure il Collegio, in applicazione di quanto previsto dall’art. 74 c.p.a., può fare espresso rinvio alle motivazioni contenute nelle suddette sentenze (in particolare sul primo aspetto cfr. p. 2.3 e sul secondo il p. 3.2), che si condividono e dalle quali, attesa l’identità della fattispecie, non vi è motivo di discostarsi in attesa della pronuncia sul punto da parte del Consiglio di Stato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)