1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Omessa impugnazione dell’atto lesivo – Conseguenze


2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – PUTT – Riconducibilità  all’art.32, co. 27, L. n. 326/2003 – Sussiste


3. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Opere non condonabili – Art. 37, co.27, lett. d), L.n. 326/2003 – Diniego della Regione – Incompetenza a favore del Comune  – Non sussiste

1. Ove il ricorrente lamenti che il suolo in sua proprietà  non dovesse essere assoggettato alla normativa del PUTT in quanto ricompreso nel “territorio costruito”, essendosi limitato ad impugnare il diniego regionale di autorizzazione paesaggistica e tralasciando di coinvolgere nell’impugnazione   la suddetta normativa di piano che era a base del diniego, il ricorso deve dichiararsi  inammissibile per difetto d’interesse.


2. Il piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio, in quanto scaturente da leggi statali e regionali e diretto alla tutela paesaggistica, è riconducibile alla previsione di cui all’art.32, co.27, L.n. 326/2003 che individua le opere abusive su suolo vincolato non suscettibili di sanatoria.


3. Non possono ritenersi condonabili, secondo il disposto dell’art. 32, comma 27, lett. d), della L.n. 326/2003  gli abusi edilizi ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici istituiti in epoca anteriore all’esecuzione delle opere e costituenti interventi non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesistici: in tal caso è consentito alla Regione, nel denegare l’autorizzazione paesaggistica,  di evidenziare – senza per ciò travalicare i suoi poteri –  la non ammissibilità  a condono delle suddette opere. 

N. 01162/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2008, proposto da: 
Giovanna Silvano, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Aprile, con domicilio eletto presso Vera Guelfi in Bari, c.so Mazzini 144/A; 

contro
Regione Puglia in Persona del Presidente, Comune di Sannicola in Persona del Sindaco; 

per l’annullamento
del provvedimento della Regione Puglia Assessorato all’Urbanistica ed R.P. prot. n. 6285 del 10.07.2008, con il quale veniva annullata l’autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT rilasciata in data 13.06.2008 dal Comune di Sannicola a favore della sig.ra Giovanna Silvano;
nonchè per l’accertamento e/o la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Giulia Di Pierro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 29.10.2008 e depositato il 25.11.2008, Giovanna Silvano impugna il provvedimento della Regione Puglia in data 10.7.2008, con cui è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria in data 13.6.2008, rilasciata dal Comune di Sannicola (Lecce) in relazione al condono edilizio di cui alla L. n. 326 del 2003 e alla L.R. n. 28/03.
L’annullamento è stato motivato con il rilievo che, dall’istruttoria eseguita, è emerso che le opere abusive in ampliamento sono state eseguite in data successiva a quella di entrata in vigore del PUTT/P e non risultano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
La ricorrente deduce le seguenti doglianze:
1) “Erronea e falsa applicazione del Titolo I e III del PUTT; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1.03 delle n.t.a del PUTT ; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5.01 delle n.t.a del PUTT ; Violazione dell’art. 5.02 delle n.t.a del PUTT”; sostenendo che l’intervento edilizio in questione neppure sarebbe stata assoggettato ad autorizzazione paesaggistica, in quanto ricadente all’interno del “territorio costruito”, come tale sottratto, ai sensi dell’art. 1.03 delle n.t.a., dall’ambito di applicazione del PUTT.
2) ” Eccesso di potere per falsa presupposizione e travisamento dei fatti; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5.01, 5.02 e 1.03 delle n.t.a del PUTT ; Falsa e erronea applicazione dell’art. 32 della L.S. n. 326/2003″; rilevando che l’art. 32 della L. n. 326/03 non fa riferimento al vincolo posto dal PUTT.
3) “Eccesso di potere per sviamento della causa tipica dell’atto; Violazione dell’art.32 della L. n. 326/03; Violazione e falsa applicazione dell’art. 5.01 delle n.t.a del PUTT ; Violazione del principio di legalità “; lamentando che la Regione ha valutato il profilo edilizio urbanistico dell’opera, che compete solo al Comune, mentre avrebbe dovuto limitare il proprio intervento solo alla mera verifica della compatibilità  paesaggistica.
4) “Violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90”; rilevando che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
5) “Violazione dell’art. 10bis. L. 241/90”; affermando che andava emesso il preavviso di diniego.
La ricorrente ha altresì formulato richiesta di risarcimento danni, nel caso in cui l’Amministrazione dovesse disporre la demolizione dell’opera.
Non si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione regionale e il Comune di Sannicola.
Il ricorso non risulta fondato.
Il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto non è consentito contestare, con ricorso diretto solo nei confronti del provvedimento regionale di annullamento, la stessa sottoposizione a vincolo paesaggistico dell’area in questione.
Con tale censura, infatti, la ricorrente contesta non già  l’atto qui impugnato, ma l’assoggettabilità  stessa ad autorizzazione paesaggistica dell’opera, in quanto asseritamente ricadente all’interno del “territorio costruito”, che è espressamente escluso sottratto dall’ applicazione del PUTT, ai sensi dell’art. 1.03 delle n.t.a.
Pur in assenza di documentazione probatoria al riguardo, è evidente che due sono le ipotesi possibili: o l’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta spontaneamente dalla ricorrente ovvero è presentazione della stessa è stata imposta dal Comune nell’ambito della domanda di condono. In entrambi i casi il comportamento quiescente manifestato al riguardo dalla Silvano si configura come acquiescenza al riguardo, nel mentre tale questione non può comunque essere tardivamente posta in questa sede.
Con il secondo motivo viene contestata la riconducibilità  del vincolo paesaggistico di cui al PUTT alle previsioni di cui all’art. 32 della L. n. 326 del 2003.
In particolare, la Silvano – dopo aver richiamato il testo dell’art. 32, comma 27, legge 326/2003 – afferma che sull’area in questione non sussiste alcun vincolo derivante da leggi statali o regionali e che il PUTT non risulta fra i vincoli espressamente richiamati dal cit. art. 32.
La censura non è fondata.
Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.) è stato approvato con delibera Giunta Regionale n. 1748 del 15 Dicembre 2000, in adempimento di quanto disposto dall’art 1 bis della legge 8 Agosto 1985 n. 431 e dall’art. 149 del D.lgs. 29.10.1999 n. 490 e dall’art. 4 della legge regionale 31 Maggio 1980n.56.
Pertanto, il vincolo apposto dal medesimo strumento è pienamente riconducibile alla previsione di cui all’art. 32, in quanto scaturente da leggi statali e regionali.
Va rilevato che il Supremo Consesso Amministraivo (cfr.Sez. IV, 2.8.2012 n. 4502) ha affermato che: “Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della regione Puglia, ancorchè riconducibile alla categoria dei piani urbanistici territoriali, è strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, abbraccia l’intero territorio regionale, ha finalità  precipua e primaria di promuovere e salvaguardare le risorse paesaggistiche del territorio regionale; quanto alla natura e contenuto delle previsioni in esso contenute, reca un complesso di norme e previsioni, variamente articolate sotto forma di orientamenti, direttive e prescrizioni, tutte finalizzate alla tutela dei valori paesaggistici delle varie zone del territorio; infine, in ragione di come è strutturato, è possibile rinvenire in capo a detto strumento una duplice natura: la prima, di atto normativo che detta orientamenti previsioni e parametri cui la pianificazione comunale e intercomunale devono uniformarsi; la seconda, di atto recante prescrizioni concrete in tema di regimi di tutela paesaggistica, di definizione delle aree dei vari ambiti territoriali da tutelarsi e di individuazione degli elementi dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio meritevoli di tutela.”.
Con il terzo motivo, si afferma che la Regione – laddove ha motivato l’annullamento facendo riferimento al contrasto dell’opera con le norme urbanistiche vigenti – avrebbe travalicato l’ambito dei propri poteri, andando a valutare il profilo edilizio urbanistico dell’opera, che compete solo al Comune, mentre ad essa intervento compete solo la verifica della compatibilità  paesaggistica dell’opera.
La tesi non è condivisibile..
Non possono ritenersi condonabili, secondo il disposto dell’art. 32, comma 27, lett. d), gli abusi edilizi ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici istituiti in epoca anteriore all’esecuzione delle opere e costituenti interventi non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesistici, come quelle in esame (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 29.4.2010, n. 1662).
Pertanto, la Regione non ha travalicato i limiti del proprio ambito laddove ha evidenziato la non ammissibilità  a condono delle opere realizzate abusivamente dalla ricorrente,
Da ultimo vanno disattesi il quarto ed il quinto motivo, con i quali si deducono vizi procedimentali.
Al riguardo è sufficiente rilevare che il procedimento attivato dalla ricorrente, al quale accede la richiesta di nulla osta paesaggistico, è quello di condono, il cui esito è vincolato, con conseguente irrilevanza della partecipazione procedimentale.
In ogni caso, va rilevato che il c.d. preavviso di rigetto non trova applicazione quando vi sono specifiche regole procedimentali, sulla durata massima di una fase di riesame di un precedente atto favorevole. In applicazione di tale principio è stato affermato che l’annullamento dell’autorizzazione paesistica, pur se disposto ai sensi dell’art. 159 del Codice, non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge 241 del 1990, in quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità  pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo (cfr., ex multis, Cons. St. 11 giugno 2012, n. 3401).
Non v’è luogo a pronuncia in ordine alle spese, non essendosi costituite le Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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