1. Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo conformativo – Suolo incluso in piano di zona – àˆ tale – Ragioni
2. Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo conformativo – Indennità aggiuntiva da reiterazione del vicolo – Art.39 del D.P.R. n. 327/2001 – Non spetta – Ragioni
3. Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo conformativo – Indennità aggiuntiva da reiterazione del vicolo – Art.39 del D.P.R. n. 327/2001 – Assenza – Non è viziante – Ragioni
4. Espropriazione per pubblica utilità – Emanazione anticipata del decreto di esproprio – Art.22 D.P.R. n. 327/2001 – Ragioni d’urgenza – Necessità – Perdita del finanziamento per la realizzazione dell’opera – àˆ tale
5. Espropriazione per pubblica utilità – Art. 21 L.R. n. 3/2005 – Concessione di volumetria compensativa all’espropriato – Obbligo della p.A.- Non sussiste
1. Poichè sono conformativi i vincoli urbanistici che incidono su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni medesimi ricadono in dipendenza delle sue caratteristiche intrinseche, tale deve definirsi anche il vincolo apposto su di un suolo destinato a piano di zona ex L.n. 167/1962.
2. In presenza di un vincolo confermativo, l’eventuale, sovrabbondante reiterazione dello stesso non comporta il pagamento in favore dell’espropriato dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 327/2001, trattandosi di un vincolo non soggetto a scadenza quinquennale, come quelli di natura espropriativa, e che, pertanto, non è passibile di reiterazione.
3. La mancata erogazione dell’indennità aggiuntiva di espropriazione ex art.39 del D.P.R. n. 327/2001 derivante dalla reiterazione del vincolo, non vizia in alcun modo gli atti della procedura, abilitando unicamente l’interessato ad agire giudizialmente per il suo ottenimento.
4. Ove l’ente espropriante versi in situazione d’urgenza derivante dalla necessitò di eseguire l’opera entro un certo termine, pena la perdita del relativo finanziamento, è legittimo il ricorso all’emanazione anticipata del decreto d’esproprio ex art.22 D.P.R. n. 327/2001.
5. La cessione di volumetria compensativa in favore dell’espropriando prevista all’art.21 L.R. n. 3/2005 non costituisce in alcun modo un diritto soggettivo del medesimo proprietario, e men che meno un diritto che condiziona la validità degli atti della procedura espropriativa: trattasi, infatti, di una facoltà che il Comune può riservarsi all’atto dell’approvazione di piani attuativi del vigente strumento urbanistico, sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza non sindacabili in sede giurisdizionale.
N. 01154/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2007, proposto da:
Centrale Immobiliare s.a.s. di Ravanne Daniela & C, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Di Cagno, con domicilio eletto presso Alessandro Di Cagno in Bari, via Putignani, 47;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto presso Alessandra Baldi in Bari, c/o Avv.ra Comunale via P. Amedeo 26;
nei confronti di
Ati Dec Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso Vito Agresti in Bari, c/o Florio via Dalmazia 179;
per l’annullamento
– del decreto n. prot. 963 del 26.4.2007 emesso dalla A.T.I. DEC S.p.A., concessionaria del progetto P.O.R. Area Bersaglio S. Paolo Misura 5.1 con il quale è stata pronunciata l’espropriazione definitiva di un immobile di proprietà della società ricorrente;
– della delibera della Giunta Municipale n. 353 del 24.4.2007, tuttora ignota alla ricorrente nel suo contenuto;
– dell’avviso n. prot. 964 del 26.4.2007 con il quale l’A.T.I. DEC S.p.A. ha dato comunicazione della data prevista per l’immissione in possesso ed ha contestualmente invitato la ditta espropriata a far conoscere il nominativo del tecnico di propria fiducia da incaricare ai sensi dell’art. 21 del DPR 327/2001;
– del provvedimento n. prot. 708/2007 del 26.3.2007 emesso dalla A.T.I. DEC S.p.A;
– dell’avviso n. prot. 419 del 20.2.07 emesso dalla A.T.I. DEC S.p.A;
– del provvedimento n. prot. 597/07 del 12.3.07emesso dalla A.T.I. DEC S.p.A;
– dell’avviso n. prot. 42002 del 23.2.2005 emesso dal Comune di Bari Rip. LL.PP;
– della Determina Dirigenziale, mai notificata alla ditta espropriata, n. 2007/160/00156 del Dirigente della Rip. LL.PP;
di tutti gli atti preordinati, presupposti o connessi con i predetti, comprese, tra gli altri, la Convenzione di Concessione Rep. 36185 del 19.2.07 e la delibera di C.C. di approvazione del progetto preliminare n. 66 del 18.5.2005, entrambe ignote alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Ati Dec Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 luglio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Alessandro Di Cagno, Alessandra Baldi e Paolo Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnato il decreto in epigrafe, nonchè gli atti ad esso presupposti, con cui ATI DEC s.p.a, concessionaria del progetto POR Area Bersaglio S. Paolo Misura 5.1, ha pronunciato l’espropriazione di un immobile di proprietà della società ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 9 d.P.R. n. 327/01 e 6 L.R. n. 3/05; eccesso di potere per insufficiente motivazione, errore e/o travisamento dei fatti; 2) violazione degli artt. 11-12 L.R. n. 3/05 e 39 d.P.R. n. 327/01; eccesso di potere per insufficiente motivazione, errore e/o travisamento dei fatti; 3) violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 327/01; 4) violazione degli artt. 15 L.R. n. 3/05 e 22-23 d.P.R. n. 3270/; eccesso di potere per insufficiente motivazione, errore e/o travisamento dei fatti; 5) violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 327/01; eccesso di potere per insufficiente motivazione, errore e/o travisamento dei fatti; 6) violazione dell’art. 21 L.R. n. 305; eccesso di potere per insufficiente motivazione, errore e/o travisamento dei fatti; 7) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.
La ricorrente ha pertanto instato per l’annullamento degli atti impugnati, nonchè per la condanna dell’amministrazione alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio, Comune di Bari e ATI DEC s.p.a. hanno chiesto dichiararsi il ricorso irricevibile, inammissibile, e in subordine, infondato.
All’udienza del 23.7.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo e terzo motivo di gravame, che vanno esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto l’amministrazione avrebbe reiterato un vincolo espropriativo precedente decaduto, in assenza di compiuta motivazione, in violazione, pertanto, dell’art. 9 d.P.R. n. 327/01 (T.U. Espr.).
I motivi sono infondati.
2.1. Rileva anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “sono conformativi i vincoli urbanistici che incidono su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni medesimi ricadono in dipendenza delle sue caratteristiche intrinseche, ovvero del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica; viceversa, si configurano quali vincoli preordinati all’espropriazione, ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, quelli segnatamente incidenti su beni determinati ed imposti in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma ai fini della localizzazione di un’opera pubblica, ovvero tali da implicare uno svuotamento incisivo della proprietà ” (C.d.S, IV, 29.11.2012, n. 6094).
2.2. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, costituisce circostanza pacifica l’inclusione delle aree di proprietà della ricorrente all’interno delle aree zonizzate e destinate a p.d.z. ex l. n. 167/62 – S. Paolo, Settore B.
Orbene, avuto riguardo all’incidenza del vincolo su una generalità di beni, e alle caratteristiche dello stesso, è evidente che esso assume natura conformativa, e non già espropriativa. Conseguentemente, esso non è soggetto a decadenza, posto che esso non inibisce in radice il godimento del bene da parte del proprietario, potendo circoscriverne soltanto le modalità esplicative.
Piuttosto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio si è avuta per la prima volta – ai sensi dell’art. 9 T.U. Espr. – soltanto per effetto della delibera CC n. 54/2005, di approvazione del progetto preliminare POR Misura 5.1, S. Paolo, in variante al vigente PRG. E poichè rispetto a tale atto la procedura di apposizione del vincolo è del tutto tempestiva, è evidente, sotto tale profilo, l’infondatezza dell’assunto della ricorrente, non essendo l’amministrazione in alcun modo incorsa nella ipotizzata decadenza.
2.3. Ne consegue il rigetto dei relativi motivi di gravame.
3. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente censura la mancata previsione, ad opera dell’amministrazione, dell’autonoma indennità aggiuntiva prevista ex art. 39 T.U. Espr.
Il motivo è infondato, atteso che, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi del tutto insussistente il presupposto che è alla base di detta indennità , vale a dire la reiterazione del vincolo espropriativo.
A ciò aggiungasi altresì, per mere ragioni di completezza espositiva, che la mancata erogazione di indennità aggiuntiva non vizia in alcun modo gli atti della procedura, abilitando unicamente l’interessato ad agire giudizialmente per il suo ottenimento.
3.1. Per tali ragioni, anche il secondo motivo di ricorso è infondato, e va disatteso.
4. Con il quarto motivo di gravame, la ricorrente censura l’omessa motivazione, da parte dell’amministrazione, di ragioni di urgenza idonee ex art. 22 T.U. Espr. a consentire l’emanazione anticipata del decreto di esproprio.
Il motivo è infondato.
4.1. Si legge nell’impugnato decreto n. 963/07 che l’urgenza è determinata non solo dal tipo di lavori a svolgersi (come invece sostenuto dalla ricorrente), ma anche: “dai termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (infrastrutture) e secondaria (delegazione comunale, centro assistenza anziani) fissati nella convenzione di concessione in mesi 12 dall’approvazione del progetto definitivo e comunque non oltre il 30.4.2008”, nonchè dalla “presenza di finanziamenti pubblici (POR Puglia 2000-2006 Misura 5.1. Area Bersaglio B) sulle opere previste, finanziamenti soggetti a termini perentori di decadenza se non contabilizzati entro il 30.6.2008”.
4.2. Orbene, alla luce di tale impianto motivazionale, è di tutta evidenza la situazione di urgenza – rappresentata dalla necessità di eseguire le opere in progetto entro il 30.6.2008, pena la perdita dei già disposti finanziamenti – tale da legittimare l’adozione del decreto di esproprio in via anticipata, previa determinazione urgente dell’indennizzo espropriativo.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae alla lamentate censure, costituendo il frutto di una corretta valutazione della situazione di urgenza, nella quale non vi è traccia degli errori, travisamento dei fatti, violazioni di legge, dedotti dalla ricorrente.
4.3. Ne consegue il rigetto di tale motivo di gravame.
5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente censura il fatto che la concessionaria non avrebbe tenuto conto delle osservazioni proposte in merito al progetto definitivo, il quale sarebbe pertanto stato approvato in difetto delle forme di partecipazione procedimentale prescritte dall’art. 16 T.U. Espr.
Il motivo è infondato.
5.1. àˆ la stessa ricorrente ad ammettere di “non aver(avendo) preso visione del progetto” (cfr. ricorso introduttivo, p. 14). Pertanto, già soltanto per tale ragione, il relativo motivo di doglianza è infondato, non essendosi la ricorrente, per sua espressa ammissione, avvalsa della possibilità di interloquire con l’amministrazione in ordine all’approvando progetto definitivo.
Premessi tali assorbenti rilievi, può altresì precisarsi che le sedicenti “osservazioni” che la ricorrente avrebbe prodotto con nota 12.3.2007 non attengono in alcun modo al progetto, avendo la ricorrente unicamente chiesto all’amministrazione la possibilità di valutare, in luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio, il trasferimento in suo favore di altra volumetria, ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 3/05.
àˆ evidente, pertanto, anche sotto tale profilo, l’inconferenza del motivo di gravame in esame, dolendosi la ricorrente della mancata risposta dell’amministrazione in merito ad “osservazioni” che riguardano non già il progetto definitivo (progetto che la ricorrente ammette espressamente di non aver visionato), ma unicamente profili di carattere indennitario.
5.2. Per tali ragioni, va disatteso anche il quinto motivo di gravame.
6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente si duole della mancata concessione, ad opera dell’amministrazione, di altra volumetria utile all’esercizio dello ius aedificandi, quale contropartita derivante dall’espropriazione dell’immobile di sua proprietà , espressamente sancita dall’art. 21 L.R. n. 3/05 in luogo di quella indennitaria.
Il motivo è infondato.
6.1. Ai sensi dell’art. 21 L.R. n. 3/05 “I Comuni, all’interno di piani attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, esecutivi dello strumento urbanistico vigente, possono riservarsi una quota dei diritti volumetrici di edificazione, per la perequazione volumetrica territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano. Tali diritti volumetrici possono essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi dell’articolo 45 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, ai proprietari di terreni da espropriare per pubblica utilità , in luogo dell’indennità spettante per l’espropriazione”.
6.2. Orbene, alla luce di tale previsione normativa, è evidente che la cessione di volumetria non costituisce in alcun modo un diritto soggettivo del proprietario espropriando, e men che meno un diritto che condiziona la validità degli atti della procedura espropriativa. Trattasi, piuttosto, di semplice facoltà che il Comune può riservarsi all’atto dell’approvazione di piani attuativi del vigente strumento urbanistico, sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza non sindacabili in sede giurisdizionale.
6.3. Per tali considerazioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va disatteso.
7. Da ultimo, va dichiarata l’inammissibilità del settimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce il difetto di motivazione degli atti impugnati. Ciò in quanto trattasi di motivo del tutto generico, non specificamente riferito ad alcun specifico atto, ma a tutti i “.. relativi atti amministrativi” (cfr. ricorso cit, p. 16).
8. Conclusivamente, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, e in parte infondato, con conseguente rigetto delle ulteriori domande di riduzione in pristino e/o risarcitorie proposte dalla ricorrente.
9. Spese verso il Comune secondo soccombenza. Ricorrono invece giusti motivi – rappresentati dalla difesa soltanto formale di ATI DEC s.p.a. – per la compensazione delle spese di lite nei confronti di detta controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, e in parte lo respinge.
Respinge le ulteriori domande proposte dalla società ricorrente.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Bari, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre IVA.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e la controinteressata ATI DEC s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)