1. Contratti pubblici – Appalto di servizi – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di carattere economico – Avvalimento – Partecipazione a gara diversa da quella in cui opera il contratto di avvalimento – Legittimità .
2. Contratti pubblici – Appalto di servizi –  Settore escluso – Disciplina – Presupposti – Fattispecie
3. Contratti pubblici – Appalto servizi – Separazione tra requisiti soggettivi e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta – Limiti – Fattispecie.
4. Contratti pubblici – Appalto di servizi – Settore escluso – Aggiudicazione – Offerta anomala – Valutazione – Esclusione.

 1. L’art. 49, comma 8 D.Lgs n. 163/2006 vieta sia all’impresa ausiliaria sia a quella ausiliata di partecipare alla medesima gara ma non impedisce che un’impresa (ausiliaria o ausiliata) possa partecipare ad una gara diversa da quella in cui opera il contratto di avvalimento, la cui finalità  è unicamente quella di consentire a soggetti che siano sprovvisti dei requisiti di partecipazione di concorrere alla gara.
2. Laddove il servizio oggetto di gara rientri in un settore escluso – come i “servizi sociali” di cui all’art. 20 comma 1 e all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 – le norme del codice dei contratti pubblici diverse dagli art. 68, 65 e 225, e quindi anche l’art. 48, risultano applicabili solo nei limiti in cui siano richiamate dagli atti di gara. (Nel caso di specie, la lex specialis non conteneva alcuna previsione in ordine alla perentorietà  del termine per la comprova dei requisiti ex art. 48, comma 2, D.Lgs n. 163/2006, prevedendosi, al contrario, che dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione avrebbe provveduto ad acquisire d’ufficio la documentazione relativa ai requisiti già  autocertificati in sede di gara).
3. Nella gara pubblica indetta per l’aggiudicazione di un appalto di servizi, il principio di separazione fra requisiti soggettivi afferenti all’affidabilità  generale dei partecipanti e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta – con il conseguente divieto per la Commissione giudicatrice di utilizzare i primi in sede di disamina dell’offerta tecnica del singolo concorrente – non risulta eluso o violato allorchè gli aspetti organizzativi non vengano considerati in quanto tali ma nella misura in cui garantiscono la prestazione del servizio secondo le modalità  prospettate nell’offerta, e cioè considerando l’assetto organizzativo-strutturale non in modo avulso e, quindi, come dato relativo alla mera affidabilità  soggettiva, ma come elemento incidente sulle modalità  esecutive dello specifico servizio e, dunque, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta. (Nel caso di specie, riguardante l’appalto per il servizio di mensa scolastica, la rilevanza attribuita, nella valutazione dell’offerta tecnica, al profilo della distanza del centro cottura dagli istituti scolastici cittadini da servire appariva giustificata dalla necessità  di verificare il grado di affidabilità  della parte aggiudicataria al fine di garantire l’efficienza del servizio).
4. L’amministrazione appaltante, nell’aggiudicazione dei servizi di cui all’allegato II B, D.Lgs n. 163/2006 (nella specie, un appalto per il servizio di mensa scolastica per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di 1° grado), non ha alcun onere di valutare l’eventuale anomalia dell’offerta dell’impresa aggiudicataria ex art. 86, posto che, in tali ipotesi, l’affidamento dei servizi è soggetto unicamente alla disciplina di cui all’art. 68 (specifiche tecniche), all’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e all’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

N. 01146/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società  Ladisa s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Perrone, con domicilio eletto in Bari, strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Dicuonzo, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Dicandia in Bari, via Pisanelli, 44;

nei confronti di
Gam s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota a.r. prot. uscita 30.8.2012, n. 0012954 – 1 del Responsabile dei Servizi Scolastici recapitata alla ricorrente il 31.8.2012 – recante la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e graduatoria delle ditte partecipanti;
– della nota prot. uscita 12.9.2012, 10:01 – 0013708 – 1;
– della determinazione n. 706 di Reg. Gen. del 28.8.2012 – recante l’approvazione degli atti gara e l’aggiudicazione definitiva (non comunicata alla ricorrente);
– della determinazione n. 556 di Reg. Gen. del 6 luglio 2012 – approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria della procedura a Gam s.r.l.;
– del provvedimento di ammissione di Gam s.r.l. alla gara e dei verbali di gara del 7 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 28 giugno 2012;
– della determinazione n. 240 di Reg. Gen. del 5 marzo 2012 del Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Margherita Savoia con la quale è stata reindetta la gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto “per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2012/2014 per bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia e Primaria di I grado mediante gara d’appalto a procedura aperta”;
– del bando e del capitolato speciale di gara nei limiti di interesse;
– dei verbali di gara del 7 maggio 2012 e del 25 e 28 giugno 2012;
– della griglia dei punteggi attribuiti in uno con la graduatoria formata;
– della nota del 29.3.2012 del Responsabile del servizio – “precisazioni e correttivo del progetto tecnico”;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, anche allo stato non conosciuto;
nonchè per l’accertamento dell’inefficacia del contratto di appalto avente ad oggetto il suddetto servizio, ove medio tempore approvato e/o stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara;
e ancora in via subordinata, per il risarcimento per equivalente del danno ingiustamente subito dalla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti contestati con il ricorso introduttivo;
– della determinazione n. 870 Reg. Gen. e 113 Reg. Serv. del 6.11.2012 di conferma dell’aggiudicazione definitiva;
– della nota comunale del 23.10.2012 prot. n. 001571-1;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, anche allo stato non conosciuto;
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato e per la condanna del Comune di Margherita di Savoia al risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia e di Gam s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Michele Perrone, Giuseppe Romano, su delega dell’avv. Giuseppe Dicuonzo, Gennaro Notarnicola e Carlo Tangari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso r.g. n. 286/2012 proposto dinanzi a questo Tribunale l’odierna ricorrente società  Ladisa s.p.a. impugnava gli atti della procedura di gara d’appalto per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2012 per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di 1° grado indetta dal Comune di Margherita di Savoia e l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Gam s.r.l.
L’Amministrazione comunale con deliberazione n. 226 del 1° marzo 2012 annullava in autotutela gli atti di gara e prorogava il servizio alla società  Ladisa.
Con sentenza n. 825/2012, preso atto della citata deliberazione n. 226/2012, questo T.A.R. dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all’originario giudizio r.g. n. 286/2012.
La stazione appaltante con la determinazione n. 240 del 5 marzo 2012 procedeva ad indire nuovamente la gara che veniva aggiudicata dapprima in via provvisoria e poi definitiva alla controinteressata Gam s.r.l.
La gara d’appalto di cui alla menzionata determinazione n. 240/2012 aveva ad oggetto il servizio di mensa scolastica per gli anni 2012/2014 per bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di primo grado.
La società  Ladisa s.p.a. impugnava con il ricorso introduttivo gli atti di gara, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, la declaratoria del proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione e, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito per equivalente.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e/o falsa applicazione delle condizioni di ammissibilità ; violazione della legge di gara; violazione dell’autovincolo; ammissione in gara di offerta condizionata; eccesso di potere; disparità  di trattamento; ingiustizia manifesta: la società  “Quadrelle 2011 Società  Cooperativa Sociale” avrebbe vinto identica gara indetta dal Comune di Minervino Murge in quanto si sarebbe avvalsa dell’ausiliaria Gam (odierna controinteressata) e del centro cottura della stessa Gam per tutta la durata dell’appalto (2012/2015) cui era legata da contratto di avvalimento; la controinteressata Gam, all’esito della procedura indetta dal Comune di Minervino Murge, si sarebbe spogliata di detta struttura (centro cottura) che, conseguentemente, non potrebbe essere posta a disposizione del Comune di Margherita di Savoia in violazione della previsione del bando (pag. 6), da cui si desume la condizione di ammissibilità  della partecipazione alla gara costituita dalla presenza del centro cottura a distanza non superiore a 50 km dal Comune di Margherita di Savoia; volendo qualificare la presenza del centro cottura a distanza non superiore a 50 km dal Comune di Margherita di Savoia non come requisito di capacità  tecnica, bensì quale elemento di valutazione dell’offerta, la proposta di Gam sarebbe risultata comunque condizionata ed indeterminata e quindi inammissibile ed implicante l’automatica decadenza dall’aggiudicazione in forza di quanto imposto dal bando;
2) inidoneità  della struttura/centro di cottura indicato in sede di gara da Gam; falsa dichiarazione; DIA riferita ad un centro cottura per la produzione di pasti non veicolati: la struttura posta a disposizione di Gam non sarebbe idonea rispetto alle prescrizioni indicate nella legge di gara; infatti, la DIA di Gam non contemplerebbe una zona per la distribuzione dei pasti prodotti, prevedendo solo la preparazione dei pasti e non anche la veicolazione degli stessi, senza peraltro alcun riferimento alla ristorazione di mense scolastiche, come espressamente richiesto dalla legge di gara;
3) violazione delle condizioni di partecipazione elencate nel bando di gara; carenza dei requisiti di capacità  economica e finanziaria e di capacità  tecnica e professionale; eccesso di potere e difetto di istruttoria; carenza dei presupposti; violazione della par condicio; violazione dell’art. 48 dlgs n. 163/2006; violazione dell’art. 97 Cost.; manifesta ingiustizia: la controinteressata Gam sarebbe carente di altri requisiti di ammissione, previsti dal bando (pag. 2), ed in particolare il possesso del fatturato complessivo nella ristorazione collettiva nel triennio 2009/2010/2011 (non inferiore ad € 1.200.000,00) ed il possesso del fatturato specifico (non inferiore ad € 500.000,00) relativamente al regolare svolgimento del servizio di mensa scolastica nel triennio precedente; per quanto concerne il primo requisito del fatturato complessivo, Gam avrebbe genericamente dichiarato il possesso di un fatturato totale pari ad € 2.589.350,00, senza alcuno specifico riferimento al fatturato conseguito nella ristorazione collettiva come espressamente richiesto dal bando; in ogni caso la controinteressata sarebbe priva anche del requisito del fatturato specifico, contenendo l’elenco dei servizi prodotto irregolarità  e incongruenze; diversi certificati di esecuzione del servizio sarebbero inidonei in quanto da essi non si ricaverebbe la corrispondenza con l’importo dichiarato nell’elenco dei servizi prodotto in gara; in sede di gara e nella fase di verifica dei requisiti ex art. 48 dlgs n. 163/2006 non sarebbero stati allegati tutti i certificati di regolare esecuzione necessari ovvero le fatture relative; alcuni certificati prodotti da Gam attesterebbero unicamente il regolare svolgimento del servizio (ma non riporterebbero l’importo del fatturato dichiarato nell’elenco dei servizi, nè il numero dei pasti forniti), mentre altri certificati riporterebbero il fatturato comprensivo di IVA; altri certificati riporterebbero anche il fatturato totale relativo all’anno 2011/2012 del tutto estraneo all’oggetto della gara; Gam avrebbe scorporato da detti fatturati i mesi di erogazione per il 2011, ma non avrebbe certificato in alcun modo di avere effettivamente erogato i pasti dichiarati in sede di gara; se la stazione appaltante avesse condotto le necessarie verifiche, si sarebbe resa conto di tutte le carenze documentali e del mancato possesso dei requisiti in capo alla controinteressata; in particolare la stazione appaltante avrebbe potuto verificare che, scorporando da quanto dichiarato in sede di gara gli importi per servizi non regolari ovvero per i quali mancano certificati o fatture, si sarebbe potuto ottenere con certezza il fatturato specifico posseduto dall’aggiudicataria, sicuramente al di sotto del limite minimo previsto dalla lex specialis di gara; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe osservato l’autovincolo derivante da pag. 12 del bando in forza del quale la stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, si riserva di procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti attraverso l’acquisizione di certificati; conseguentemente, sarebbe stata violata anche la previsione normativa di cui all’art. 48 dlgs n. 163/2006;
4) violazione e falsa applicazione del bando di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 10 dlgs 163/2006; violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.: la Commissione di gara non sarebbe mai stata nominata con riferimento alla nuova procedura per cui è causa, essendo il seggio di gara quello di cui alla precedente procedura, nominato con determina gestionale n. 13/2012; tuttavia, essendo stata la precedente gara totalmente annullata in autotutela dalla Amministrazione, ciò avrebbe determinato la caducazione automatica anche della citata determina gestionale n. 13/2012; conseguentemente, il collegio che ha esaminato gli atti della nuova procedura sarebbe privo di qualsiasi investitura ed avrebbe agito senza potere;
5) illegittima commistione tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi di valutazione dell’offerta qualitativa: la disponibilità  del centro di cottura ad una distanza di non oltre 50 km dal Comune di Margherita sarebbe prevista dalla lex specialis di gara sia come requisito di ammissione alla gara, sia come criterio di valutazione del progetto gestionale esecutivo;
6) violazione di legge; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici; eccesso di potere per manifesta disparità  di trattamento e difetto di motivazione; illogicità  e irragionevolezza dell’azione amministrativa: la Commissione di gara dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche avrebbe illegittimamente deciso con verbale del 25 giugno 2012 (relativamente alla lett. B – fattore qualità  – punto III “Organizzazione, organigramma, organico del personale impiegato nel servizio”) di mutare ex post i criteri di valutazione e la distribuzione del punteggio; la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di assegnare il punteggio al primo “sottotitolo” – “Organizzazione e organigramma del personale”; sarebbe illogica ed irragionevole la valutazione compiuta dalla Commissione di gara con riferimento ad altri sub criteri; in particolare, la Commissione avrebbe assegnato il punteggio massimo (6 punti) alla controinteressata Gam per quanto concerne il criterio VIII “Gestione delle emergenze operative”, pur avendo l’aggiudicataria offerto, per far fronte alle emergenze, solo un camper collegato ad una cisterna d’acqua, senza allegare alcuna autorizzazione al riguardo, mentre la ricorrente Ladisa avrebbe offerto un centro cottura pluricertificato ed adibito appositamente per la ristorazione collettiva (ottenendo per esso solo 4 punti);
7) violazione e falsa applicazione dell’art. 86 dlgs n. 163/2006; omessa verifica dell’anomalia dell’offerta di Gam; illogicità ; irrazionalità ; irragionevolezza; contraddittorietà ; difetto di istruttoria; vizio di motivazione ed eccesso di potere; violazione della par condicio dei concorrenti: l’offerta della controinteressata sarebbe anomala, poichè sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sarebbero pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dallo stesso capitolato speciale; pertanto, la suddetta offerta sarebbe dovuta essere sottoposta a verifica di anomalia.
A seguito della proposizione del ricorso introduttivo, la stazione appaltante adottava un provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore di Gam ed avviava con nota del 23.10.2012 prot. 001571-1 un procedimento di verifica ex art. 48 dlgs n. 163/2006 del possesso dei requisiti speciali in capo alla controinteressata.
All’esito di tale procedimento la stazione appaltante con determinazione n. 870/2012 confermava l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Gam.
Con ricorso per motivi aggiunti la società  Ladisa impugnava la citata determinazione n. 870/2012.
Deduceva un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione delle condizioni di partecipazione elencate nel bando di gara; carenza dei requisiti di capacità  economica e finanziaria e di capacità  tecnica e professionale; eccesso di potere e difetto di istruttoria; carenza dei presupposti; violazione della par condicio; violazione dell’art. 48 dlgs n. 163/2006; violazione dell’art. 97 Cost.; manifesta ingiustizia: la documentazione prodotta da Gam nel corso della seconda verifica avviata con nota del 23.10.2012 sarebbe incompleta ed inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalle lex specialis di gara; analogamente sarebbe avvenuto nel corso della prima verifica di cui alla nota del 2.8.2012; inoltre, la documentazione sarebbe stata depositata già  nel corso del primo procedimento di verifica oltre il termine perentorio di cui all’art. 48 dlgs n. 163/2006; in ogni caso il fatturato dimostrato da Gam sarebbe inferiore rispetto a quello richiesto dalla legge di gara; la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa in quanto la mancata dimostrazione dei requisiti entro il termine perentorio di cui all’art. 48 dlgs n. 163/2006 costituisce causa di esclusione; sarebbe, pertanto, illegittimo il nuovo procedimento di verifica ex art. 48 dlgs n. 163/2006 poichè la società  sarebbe dovuta essere esclusa già  all’esito del primo procedimento di verifica.
La deducente insisteva per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito per equivalente.
Si costituivano l’Amministrazione comunale e la controinteressata Gam s.r.l., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Invero, con riferimento alla doglianza sub 1) del ricorso introduttivo, va evidenziato quanto segue per giungere alla conclusione della reiezione della stessa.
In primis, dagli atti di causa risulta che la gara indetta dal Comune di Minervino Murge non è stata vinta dalla cooperativa Quadrelle 2011 (impresa ausiliata) con avvalimento dell’opera della controinteressata Gam (impresa ausiliaria), che in tal modo avrebbe perso – secondo la prospettazione di parte ricorrente – la disponibilità  del centro cottura.
In realtà  detta procedura è stata aggiudicata proprio alla società  Ladisa.
Inoltre, l’art. 49, comma 8 dlgs n. 163/2006 vieta unicamente che alla stessa gara possano partecipare sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa ausiliata.
Detta disposizione non impedisce affatto che un’impresa (ausiliaria o ausiliata) possa partecipare ad una gara diversa (rispetto a quella in cui opera il contratto di avvalimento) come appunto accaduto nel caso di specie.
Il contratto di avvalimento non priva l’impresa ausiliaria del possesso dei requisiti prestati all’impresa ausiliata.
La finalità  dell’avvalimento è quella di consentire a soggetti che siano sprovvisti dei requisiti di partecipazione di concorrere alla gara.
Non può, quindi, sostenersi che l’offerta di Gam fosse condizionata.
In ogni caso Gam ha comunque dimostrato (cfr. parere favorevole dell’ASL BAT del 16.12.2011) il possesso di un centro cottura di capacità  (2000 piatti tra primi e secondi per ciclo lavorativo pari a 2 ore) tale da soddisfare le esigenze di entrambi i Comuni (Margherita di Savoia e Minervino Murge).
Quanto alla censura sub 2), va sottolineato che Gam ha predisposto una DIA sanitaria secondo l’apposito modello fornito dalla Regione per l’esercizio della ristorazione collettiva assistenziale in centro cottura senza somministrazione e dunque per piatti da asporto (che è poi concetto equivalente a “pasti veicolati”).
Conseguentemente, la DIA sanitaria prodotta da Gam è pienamente idonea.
Peraltro, la lex specialis di gara non imponeva, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, di rendere una attestazione del centro cottura nei termini indicati dalla stessa deducente (i.e. centro cottura per la produzione di parti veicolati).
Semmai l’art. 3, ultimo comma del capitolato imponeva l’utilizzazione di struttura adibita alla preparazione ed al confezionamento dei pasti da veicolare, struttura autorizzata dalla ASL competente per territorio, cosa che nel caso di specie è avvenuta con il citato parere favorevole della ASL BAT del 16.12.2011.
Ne consegue che detto motivo di ricorso va disatteso.
Anche la censura sub 3) relativa alla asserita carenza dei requisiti di capacità  economico – finanziaria e tecnico – professionale in capo a Gam va respinta.
A tal riguardo, va rimarcato che la controinteressata ha autocertificato il requisito di adeguata capacità  economico – finanziaria e tecnico – professionale (possesso di un fatturato totale di € 2.589.350,00).
Non può sostenersi che la dichiarazione di Gam abbia genericamente indicato il possesso di un fatturato totale pari ad € 2.589.350,00, senza alcun riferimento specifico al fatturato conseguito nella ristorazione collettiva come espressamente richiesto dal bando (pag. 2).
Infatti, la dichiarazione del 20.4.2012 prodotta dalla società  controinteressata relativa ai requisiti di capacità  economico – finanziaria e tecnico – professionale specifica che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di Foggia per l’attività  di “gestione di mense scolastiche e collettive, ospedaliere ed aziendali e ristorazione con somministrazione e catering completo”.
Si tratta, pertanto, di una attività  perfettamente coincidente con la “ristorazione collettiva” di cui si fa menzione a pag. 2, lett. b) del bando.
Nè si può sostenere che Gam fosse priva del requisito del fatturato specifico (i.e. espletamento negli ultimi tre anni solari precedenti la gara [2009, 2010, 2011] del servizio di mensa scolastica [nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria] con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l’elenco dei servizi resi, suddivisi per anno, con l’indicazione delle pubbliche amministrazioni per cui sono stati resi, l’importo netto fatturato per ogni servizio, il numero dei pasti, che deve essere non inferiore ad € 500.000,00), avendo la controinteressata Gam in sede di verifica dei requisiti ex art. 48 dlgs n. 163/2006 (cfr. richiesta dell’Amministrazione comunale del 23.10.2012) tempestivamente prodotto in data 2.11.2012 un elenco dei servizi completo e pertinente (cfr. produzione sub 3 di parte resistente depositata in data 12.11.2012) e le relative fatture.
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente a pag. 15 dell’atto introduttivo, nel caso di specie non sussiste alcun preteso autovincolo della stazione appaltante (desunto, dalla interessata, dalla clausola di cui a pag. 12 del bando) nel senso di considerare perentorio il termine di dieci giorni ex art. 48, comma 2 dlgs n. 163/2006, entro cui l’aggiudicataria avrebbe dovuto comprovare il possesso dei requisiti a pena di decadenza.
Il bando di gara prescrive al contrario che “dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà  ad acquisire d’ufficio i certificati relativi ai requisiti già  autocertificati in sede di gara” (cfr. pag. 13).
Gli adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario, da effettuarsi “nei modi e nei tempi indicati dall’Amministrazione” riguardano viceversa gli obblighi concernenti: a) la polizza a garanzia dell’espletamento del servizio; b) le spese contrattuali; c) (la produzione di) copia degli atti da allegare al contratto.
In altri termini, la disciplina di gara ha specificamente indicato gli adempimenti a carico del concorrente aggiudicatario da effettuare nel termine allo stesso assegnato e sono quelli preordinati alla stipula del contratto.
Per quanto riguarda, invece, la prova del requisiti autocertificati in sede di gara, non v’è traccia nel bando di un termine perentorio per la trasmissione della relativa documentazione.
Anzi, come precisato, l’Amministrazione si è riservata di procedere d’ufficio alla verifica in questione e ciò del tutto correttamente alla stregua dell’art. 15, comma 1, lett. c) legge n. 183/2011 con cui l’art. 43, comma 1 d.p.r. n. 445/2000 è stato sostituito con la seguente disposizione: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Tale disposizione è stata richiamata espressamente dalla controinteressata nella missiva in data 2.11.2012 di trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota 23.10.2012, volendosi precisare che la produzione in parola veniva effettuata a titolo collaborativo, fermo restando l’obbligo della stazione appaltante di procedere alla verifica in questione d’ufficio.
La lex specialis di gara non contiene in tal caso alcuna previsione in ordine alla perentorietà  del termine per la comprova dei requisiti ex art. 48, comma 2 dlgs n. 163/2006.
Inoltre, la nota comunale del 23.10.2012 non contiene alcun riferimento alla perentorietà  del termine.
Va, altresì, evidenziato che Gam, pur non essendovi tenuta per la ragione già  indicata, ha riscontrato il precedente invito della stazione appaltante fornendo la documentazione nel termine di 10 giorni (risposta del 2.11.2012), mancando soltanto quella che ad agosto 2012, ancorchè tempestivamente richiesta agli enti interessati, non era pervenuta.
In queste condizioni non può parlarsi di colpevole inadempimento dell’aggiudicataria.
Se a tale dato si aggiunge appunto la mancanza nel bando di una clausola che sancisse anche a carico di questa la perentorietà  del termine per la comprova dei requisiti, non si può fondatamente affermare che vi sia stata la violazione dell’art. 48 dlgs n. 163/2006.
Peraltro, nel caso di specie viene in rilievo un appalto in un settore escluso (i.e. “servizi sociali” di cui all’art. 20, comma 1 dlgs n. 163/2006 ed all’allegato II B del codice dei contratti pubblici) per il quale le norme del codice diverse dagli artt. 68, 65 e 225 (e quindi anche l’art. 48) sono applicabili solo nei limiti in cui siano espressamente richiamate dagli atti di gara (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 78).
Poichè l’art. 48 dlgs n. 163/2006 (nè la relativa disciplina di comprova dei requisiti ad opera del concorrente) non è espressamente richiamato dalla lex specialis di gara che anzi detta a pag. 12 ed a pag. 13 una disciplina di contenuto opposto (i.e. acquisizione d’ufficio della documentazione da parte della stazione appaltante), detta disposizione non è applicabile alla procedura per cui è causa.
Conseguentemente, la censura sub 3), che sulla asserita violazione di tale previsione normativa si fonda, non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne la doglianza sub 4), va rimarcato che la determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela della prima procedura di gara non ha investito il provvedimento di nomina della Commissione.
Pertanto, l’atto di nomina della originaria Commissione non è stato travolto dalla intervenuta autotutela.
Trova applicazione la previsione di cui all’art. 84, comma 12 dlgs n. 163/2006 secondo cui “in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.”.
Ne consegue la reiezione di detta censura.
Con riferimento al motivo di ricorso sub 5) (i.e. asserita commistione tra requisiti di ammissione alla gara ed elementi di valutazione dell’offerta qualitativa relativamente alla disponibilità  del centro di cottura ad una distanza di non oltre 50 km dal Comune di Margherita), ritiene questo Collegio che in realtà  il requisito della distanza è preso in considerazione dalla lex specialis di gara per due volte a differenti fini (quindi non determinanti alcuna illegittima commistione): in un caso quale dichiarazione da rendere nel contesto della domanda di partecipazione (cfr. pag. 6 del bando) e successivamente quale parametro per l’attribuzione del punteggio (massimo 12 punti) stabilito dal punto B.VI del bando (pag. 10) in ordine alla vicinanza del centro cottura.
A tal riguardo, va evidenziato che la vicenda sottoposta all’esame del Collegio investe l’astratta questione dell’applicabilità , agli appalti di servizi (quale quello per cui è causa), del divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta (“criteri di selezione dell’offerta”) e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente (“criteri di selezione dell’offerente”).
Sul punto deve registrarsi un orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808 e Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2009, n. 6002), che questo Collegio condivide, volto a mitigare la rigorosa interpretazione seguita in precedenza con riferimento agli appalti di servizi.
I Giudici di secondo grado hanno ritenuto con le menzionate decisioni che il divieto in esame conosca un’applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove “l’offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un facere che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali-quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell’operatore, come anche della solidità  ed estensione della sua organizzazione d’impresa”.
Nelle citate sentenze il Consiglio di Stato arriva ad affermare che “¦ Dalla considerazione dell’esperienza maturata da una concorrente possono quindi trarsi indici significativi della qualità  delle prestazioni e dell’affidabilità  dell’impresa, qualora tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell’offerta.”.
Trasponendo il ragionamento operato dal Consiglio di Stato alla fattispecie oggetto del presente giudizio si può giungere alla conclusione secondo cui dalla considerazione della vicinanza del centro cottura rispetto agli istituti scolastici da servire (inteso come criterio quali-quantitativo di valutazione del servizio) possono trarsi indici significativi della qualità  delle prestazioni e dell’affidabilità  dell’impresa, dato che nel caso di specie tale aspetto non risulta preponderante nella valutazione complessiva dell’offerta (al criterio della distanza del centro cottura vengono attribuiti massimo 12 punti su un totale complessivo di massimo 70 punti previsti per il “fattore qualità “).
Una posizione ancora più definita ha assunto il Consiglio di Stato con la decisione del 12 giugno 2009, n. 3716, relativa a una gara per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione:
«¦ non risulta in concreto vulnerato il principio generale della separazione tra profili soggettivi afferenti all’affidabilità  generale dell’offerente e dati oggettivi concernenti la qualità  dell’offerta.
Dall’esame degli atti di gara si evince infatti, sotto tale ultimo profilo, che la rilevanza attribuita, nella valutazione dell’offerta tecnica, al profilo dell’ “organizzazione” – con riguardo alla “struttura aziendale” ed alla “struttura organizzativa, logistica ed informatica proposta per l’appalto, ivi compresi i servizi integrati” – appare giustificata dalla “necessità  di verificare il grado di affidabilità  della parte aggiudicataria al fine di garantire l’efficienza del servizio”. In sostanza gli aspetti organizzativi non vengono considerati in quanto tali ma nella misura in cui garantiscono la prestazione del servizio secondo le modalità  prospettate nell’offerta. In particolare, in sede di applicazione di tale parametro, la Commissione ha considerato l’assetto organizzativo-strutturale non in modo avulso, e quindi come dato relativo alla mera affidabilità  soggettiva, ma come elemento incidente sulle modalità  esecutive dello specifico servizio, ossia come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta.
Dall’esame coordinato della normativa regolatrice della procedura e dell’applicazione concreta della lex specialis si evince allora il rispetto sostanziale del divieto di commistione tra profili soggettivi dell’offerente e profilo oggettivi dell’offerta. E tanto in omaggio al condivisibile orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale il rischio di commistione non deve essere enfatizzato sulla base di formulazioni astratte ma valutato in concreto tenendo conto di come, nell’ambito di appalti, quali quello oggetto del giudizio, avente ad oggetto non un progetto od un prodotto ma un facere, determinate caratteristiche dell’impresa possono fatalmente proiettarsi sulla consistenza dell’offerta (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2770). ¦».
Nella fattispecie in esame è evidente che la rilevanza attribuita (peraltro – come visto – in misura non preponderante), nella valutazione dell’offerta tecnica, al profilo della distanza del centro cottura dagli istituti scolastici cittadini da servire (aspetto certamente attinente alla “organizzazione”) appare giustificata dalla necessità  di verificare il grado di affidabilità  della parte aggiudicataria al fine di garantire l’efficienza del servizio (e cioè la celere e sicura consegna dei pasti dopo poco tempo rispetto alla fase di preparazione).
Non può, dunque, dirsi fondato il motivo di gravame sub 5).
Relativamente alla censura sub 6) (i.e. illegittima modificazione ex post dei criteri indicati nel bando per la valutazione delle offerte), si deve ritenere che in realtà  il verbale del 25 giugno 2012 contiene una mera integrazione/specificazione dei criteri indicati nel bando.
Sul punto, Cons. Stato, Sez. III, 27 settembre 2012, n. 5111 ha ammesso il residuare in capo alla Commissione di un potere discrezionale di specificazione delle clausole della legge di gara: “¦ l’indicazione dei criteri contenuta nel bando non può essere (e comunque può non essere) tanto minuziosa da esaurire ogni margine di discrezionalità , tanto da rendere vincolata l’attività  della commissione. Peraltro, se la commissione dispone di margini di discrezionalità  nella valutazione delle offerte (pur nell’ambito dei criteri dettati dal bando), ciò comporta che può adottare atti di autolimitazione della discrezionalità . ¦”.
Nel caso che ci occupa nel corso della seduta del 25 giugno 2012 (cfr. verbale di gara) la Commissione giudicatrice, nell’esercizio delle funzioni che le competono, ha legittimamente suddiviso il criterio sub II (per mero errore materiale indicato come “punto III”) di pag. 10 del bando relativo alla valutazione dell’offerta tecnica sotto il profilo della “organizzazione, organigramma e organico del personale impiegato nel servizio”, in due sottotitoli (che trovano piena corrispondenza nelle previsioni della legge di gara) costituiti da:
1) “organizzazione e organigramma del personale impiegato” di cui al punto III del verbale del 25.6.2012;
2) “procedure di preparazione” di cui al punto IV del verbale del 25.6.2012 in luogo delle “procedure di produzione e distribuzione del pasto con la descrizione dell’organizzazione delle varie fasi anche in relazionale a diete speciali” di cui al punto III di pag. 10 del bando (massimo 10 punti).
Dalla lettura di pag. 10 del bando e dalla griglia allegata al verbale del 25.6.2012 si desume in modo chiaro che il punteggio attribuito alla voce “procedure di preparazione” (di cui al punto sub IV della griglia allegata al verbale del 25.6.2012 corrispondente – come detto – alla voce “procedure di produzione e distribuzione del pasto con la descrizione dell’organizzazione delle varie fasi anche in relazionale a diete speciali” di cui al punto III di pag. 10 del bando) è comprensivo del punteggio relativo alla precedente voce “organizzazione e organigramma del personale impiegato” (di cui al punto sub III della griglia allegata al verbale del 25.6.2012 corrispondente alla voce “organizzazione, organigramma e organico del personale impiegato nel servizio” di cui al punto II di pag. 10 del bando).
Inoltre, dal verbale di gara del 25.6.2012 si evince agevolmente che per le componenti dell’offerta di cui ai punti IV e V la controinteressata Gam e la ricorrente Ladisa hanno riportato lo stesso punteggio complessivo (i.e. 13), sia pure diversamente modulato (Gam: 10 punti per le “procedure di preparazione” [comprensivo anche del punteggio relativo alla valutazione della “organizzazione e organigramma del personale impiegato” di cui al precedente punto III] e 3 per il “piano di pulizia e sanificazione”, mentre Ladisa ha riportato rispettivamente 8 e 5 punti).
Peraltro, la motivazione numerica è stata accompagnata dalla chiara e diffusa enunciazione (con motivazione extranumerica) degli elementi posti a fondamento dell’attività  valutativa, espletata in ossequio a principi di imparzialità , trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non risponde al vero che la Commissione abbia obliterato il criterio sub II di pag. 10 del bando relativo alla “organizzazione, organigramma e organico del personale impiegato nel servizio” (divenuto il punto III nella griglia allegata al verbale del 25.6.2012).
La Commissione, infatti, in puntuale applicazione della disposizione del bando (cfr. pag. 10) ha attribuito un unico punteggio (di massimo 10 punti) alle voci sub II e III di pag. 10 dello stesso bando unitariamente considerate (rispettivamente “organizzazione, organigramma e organico del personale impiegato nel servizio” e “procedure di produzione e distribuzione del pasto con la descrizione dell’organizzazione delle varie fasi anche in relazionale a diete speciali”) che trovano esatta corrispondenza – come visto in precedenza – nelle voci “organizzazione e organigramma del personale impiegato” (cfr. punto sub III della griglia allegata al verbale del 25.6.2012) e “procedure di preparazione” (cfr. punto sub IV della griglia allegata al verbale del 25.6.2012), voci cui la Commissione ha assegnato un punteggio numerico accompagnato da adeguata motivazione extranumerica.
Si può quindi concludere nel senso che il punteggio attribuito alla voce sub IV della griglia allegata al verbale del 25.6.2012 è comprensivo del punteggio relativo alla voce sub III della griglia allegata al verbale del 25.6.2012, così come il punteggio attribuito alla voce sub III di pag. 10 del bando è comprensivo del punteggio relativo alla voce sub II di pag. 10 del bando.
Deve parimenti essere disattesa la censura relativa alla illogicità  ed irragionevolezza delle valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento al criterio sub VIII (gestione delle emergenze operative).
Vengono, infatti, contestate valutazioni tecniche dell’Amministrazione (peraltro supportate da adeguata motivazione extranumerica) non inficiate da vizi macroscopici e quindi non sindacabili in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2012, n. 349).
Peraltro, appare sufficiente a giustificare il maggiore punteggio attribuito alla controinteressata Gam con riferimento al criterio sub VIII la circostanza – adeguatamente illustrata dalla stazione appaltante nella motivazione del punteggio attribuito per tale voce – della predisposizione, da parte della stessa Gam, di un ricco e definito piano di emergenze e della disponibilità , da parte dalla società  aggiudicataria, di un centro operativo proprio nel Comune di Margherita di Savoia ad una distanza chilometrica dalle strutture interessate pari a zero e di un mezzo di emergenza in loco con azzeramento dei tempi di consegna in caso di emergenza (diversamente dalla ricorrente Ladisa che, all’opposto, offre un centro cottura sito nel Comune di Cerignola distante 26 km da Margherita di Savoia ed un centro di emergenza che si allontana ancor di più dal centro di cottura principale [km 37]).
Quanto alla doglianza sub 7) dell’atto introduttivo, deve affermarsi l’inapplicabilità  nel caso di specie della previsione normativa (invocata da parte ricorrente) di cui all’art. 86 dlgs n. 163/2006 relativa al giudizio di anomalia dell’offerta.
Invero, l’appalto per cui è causa ha ad oggetto un settore escluso ex art. 20 dlgs n. 163/2006 (i.e. “servizi di ristorazione scolastica” di cui all’allegato II B del dlgs n. 163/2006 cui fa espresso riferimento il bando di gara a pag. 1).
Per tale tipologia di servizi l’art. 20, comma 1 dlgs n. 163/2006 così dispone:
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).».
E’, quindi, esclusa l’applicabilità  dell’art. 86 dlgs n. 163/2006 per tali appalti (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 21 aprile 2011, n. 430; Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8932; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 gennaio 2010, n. 232).
Ne consegue che detta censura non può trovare accoglimento.
Con riferimento, infine, all’unica doglianza formulata con i motivi aggiunti (che parte ricorrente indica come motivo di gravame sub 8), va segnalato quanto segue.
Come evidenziato nell’ambito della disamina della censura sub 3) del ricorso introduttivo, nel caso di specie non sussiste il preteso autovincolo della stazione appaltante nel senso di considerare perentorio il termine di dieci giorni ex art. 48, comma 2 dlgs n. 163/2006, entro cui l’aggiudicatario avrebbe dovuto comprovare il possesso dei requisiti a pena di decadenza.
Il bando di gara prescrive al contrario che “dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà  ad acquisire d’ufficio i certificati relativi ai requisiti già  autocertificati in sede di gara” (cfr. pag. 13).
Gli adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario, da effettuarsi “nei modi e nei tempi indicati dall’Amministrazione” riguardano viceversa gli obblighi concernenti: a) la polizza a garanzia dell’espletamento del servizio; b) le spese contrattuali; c) (la produzione di) copia degli atti da allegare al contratto.
In altri termini, la disciplina di gara ha specificamente indicato gli adempimenti a carico del concorrente aggiudicatario da effettuare nel termine allo stesso assegnato e sono quelli preordinati alla stipula del contratto.
Per quanto riguarda, invece, la prova del requisiti autocertificati in sede di gara, non v’è traccia nel bando di un termine perentorio per la trasmissione della relativa documentazione.
Anzi, come precisato, l’Amministrazione si è riservata di procedere d’ufficio alla verifica in questione e ciò del tutto correttamente alla stregua dell’art. 15, comma 1, lett. c) legge n. 183/2011 con cui l’art. 43, comma 1 d.p.r. n. 445/200 è stato sostituito con la seguente disposizione: “Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.
Tale disposizione è stata richiamata espressamente dalla controinteressata nella missiva in data 2.11.2012 di trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota 23.10.2012, volendosi precisare che la produzione in parola veniva effettuata a titolo collaborativo, fermo restando l’obbligo della stazione appaltante di procedere alla verifica in questione d’ufficio.
La lex specialis di gara non contiene in tal caso alcuna previsione in ordine alla perentorietà  del termine per la comprova dei requisiti ex art. 48, comma 2 dlgs n. 163/2006.
Inoltre, la nota comunale del 23.10.2012 non contiene alcun riferimento alla perentorietà  del termine.
Va, altresì, evidenziato che Gam, pur non essendovi tenuta per la ragione già  indicata, ha riscontrato il precedente invito della stazione appaltante fornendo la documentazione nel termine di 10 giorni (risposta del 2.11.2012), mancando soltanto quella che ad agosto 2012, ancorchè tempestivamente richiesta agli enti interessati, non era pervenuta.
In queste condizioni non può parlarsi di colpevole inadempimento dell’aggiudicataria.
Se a tale dato si aggiunge appunto la mancanza nel bando di una clausola che sancisse anche a carico di questa la perentorietà  del termine per la comprova dei requisiti, non si può fondatamente affermare che vi sia stata la violazione dell’art. 48 dlgs n. 163/2006.
Peraltro, che – come più volte ribadito – nel caso di specie viene in rilievo un appalto in un settore escluso (i.e. “servizi sociali” di cui all’art. 20, comma 1 dlgs n. 163/2006 ed all’allegato II B del codice dei contratti pubblici) per il quale le norme del codice diverse dagli artt. 68, 65 e 225 (e quindi anche l’art. 48) sono applicabili solo nei limiti in cui siano espressamente richiamate dagli atti di gara (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 gennaio 2013, n. 78).
Poichè l’art. 48 dlgs n. 163/2006 (nè la relativa disciplina di comprova dei requisiti ad opera del concorrente) non è espressamente richiamato dalla lex specialis di gara che anzi detta a pag. 12 ed a pag. 13 una disciplina di contenuto opposto (i.e. acquisizione d’ufficio della documentazione da parte della stazione appaltante), detta disposizione non è applicabile alla procedura per cui è causa.
Conseguentemente, la censura sub 8), che sulla asserita violazione di tale previsione normativa si fonda, non può trovare accoglimento.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti censurati con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla società  Ladisa s.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente Ladisa s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Margherita di Savoia, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Ladisa s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata Gam s.r.l., liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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