1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Tardività  – Piena conoscenza della parte degli atti impugnati – Prova
2. Processo amministrativo – Contratti pubblici – Impugnazione affidamento – Sottoscrizione del contratto – Improcedibilità  del ricorso – Non sussiste
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Parti – Contrinteressato – Estromissione dal giudizio – Fattispecie 

 
1. Ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di tardività  del ricorso introduttivo, la prova del momento della piena conoscenza dei provvedimenti impugnati assume rilevanza rispetto alla parte e non al difensore (nel caso di specie l’eccezione di  tardività  viene dedotta rispetto alla piena conoscenza degli atti ottenuta dal difensorec-  non dalla parte –  in altro giudizio dove la stessa amministrazione resistente li aveva depositati).
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto la cui aggiudicazione è oggetto di impugnazione,  non costituisce causa di improcedibilità  del ricorso, attese le ipotesi di inefficacia del contratto sottoscritto tra il contrinteressato e l’amministrazione resistente in caso di gravi violazioni di legge, come previste dall’art. 121 del c.p.a. che ha sostituito l’art. 246 del d. lgs. 16372006. 
3. Non può considerarsi contrinteressato in senso tecnico l’aggiudicatario di un affidamento di un contratto, se l’impugnazione afferisce a provvedimenti di altra natura, sebbene essi abbiano ad oggetto lo stesso immobile, (nella specie, è ammissibile l’istanza dì estromissione dal giudizio avente ad oggetto i provvedimenti relativi all’assegnazione delle are cimiteriali presentata dall’aggiudicatario di procedura di project financing per l’ampliamento e la gestione delle opere, sebbene entrambi i procedimenti abbiano ad oggetto le stesse aree cimiteriali.
*
cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. 1149/2013.
 

N. 01147/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2012, proposto da: 
Cooperativa 6 Marzo, Associazione XXI secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, Cooperativa San Pio X, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa III Cappella San Francesco, Cooperativa La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, alla via F. S. Abbrescia n. 83/B; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

nei confronti di
Progetto Finanza di Capitanata s.r.l., Società  di mutuo soccorso Post Telegrafonici Foggia, Confraternita San Giuseppe; 

per l’annullamento
nella parte di interesse dei ricorrenti,
– della deliberazione di Giunta Comunale n. 138 de 31.08.2008 e, ove occorra, della deliberazione n. 218/2008;
– del verbale di assegnazione dell’11.03.2009;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Gianfranco Di Mattia e Domenico Dragonetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, notificato in data 3.9.2012 e depositato il successivo 18 settembre, le cooperative ed associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione di Giunta comunale recante l’approvazione delle graduatorie dei soggetti richiedenti l’assegnazione dei suoli cimiteriali per l’edificazione di cappelle (deliberazione n. 138/2008) e la successiva determinazione del valore del suolo cimiteriale da assegnare ai privati, alle associazioni, alle confraternite ed alle unioni religiose e cooperative (deliberazione n. 218/2008); nonchè il successivo verbale di assegnazione dell’11.3.2009.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale di Foggia, con atto in data 22.10.2012, eccependo preliminarmente la tardività  e l’improcedibilità  del gravame e, comunque, l’infondatezza.
Con atto del 19 novembre 2012 la società  Progetto Finanza di Capitanata a r.l., cui il ricorso introduttivo è stato pure notificato, ha chiesto l’estromissione dal giudizio.
All’udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni processuali.
2.1.- Sostiene la difesa dell’Amministrazione che il gravame in questione sarebbe tardivo poichè, a fronte della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 3.9.2012, la conoscenza dell’atto impugnato risalirebbe al 26 ottobre 2011, in quanto menzionato in scritti difensivi della stessa Amministrazione nel giudizio rubricato al n. 1229/2011, incardinato tra le stesse parti.
Questa prima eccezione non può tuttavia trovare accoglimento giacchè, alla stregua di consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, la conoscenza del difensore non è imputabile alla parte.
2.2.- Analogamente non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità .
Il gravame sarebbe improcedibile ai sensi del comma 4 dell’art. 246 del d.lgs. n. 163/2006 per l’intervenuta sottoscrizione del contratto di appalto che renderebbe, in sè, inutiliter dato l’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale.
La menzionata norma tuttavia, sulla quale l’Amministrazione resistente fonda le proprie argomentazioni, è confluita nell’art. 121 del d.lgs. n. 104/2010 (codice processo amministrativo), da cui risulta pertanto sostituita; e quest’ultima ha superato la precedente impostazione ispirata all’intangibilità  del contratto.
2.3.- Diversamente la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dalla società  Progetto Finanza di Capitanata a r.l. va accolta.
La predetta società  è risultata aggiudicataria del project financing esperito per affidare l’ampliamento del cimitero e la successiva gestione delle opere, oggetto di separati ricorsi, rubricati ai nn. 750/2010, 229/2011, 808/2011 e 844/2012; non è, tuttavia, soggetto controinteressato – nè in senso formale nè in senso sostanziale – nel presente ricorso che – si rammenta – ha ad oggetto l’assegnazione dei suoli cimiteriali.
In alcun modo, infatti, potrebbe risultarne pregiudicata dall’esito.
3.- Veniamo quindi al merito della controversia.
Il ricorso è fondato e va accolto sulla scorta delle censure dirette a contestare l’incomprensibilità  dei criteri seguiti per la compilazione delle graduatorie e la mancata esplicitazione della procedura seguita per l’assegnazione.
Non appare in effetti chiaro perchè siano state prese in considerazione domande precedenti al bando in questione, già  piuttosto risalente (1994); nè le ragioni per cui le persone giuridiche – diversamente dalle persone fisiche – siano state arbitrariamente distinte in più elenchi, agevolando un’ingiustificata disparità  di trattamento tra soggetti omogenei. Tutte le Confraternite sono state infatti destinatarie della richiesta assegnazione; dell’elenco delle associazioni (elenco B) e di quello delle cooperative (elenco C), invece, sono stati soddisfatti – rispettivamente – soltanto cinque e dodici richiedenti. Nè di tale sperequazione è stata fornita una qualche giustificazione, come lamentato da parte ricorrente; neanche in sede di giudizio nelle avverse difese.
4.- Assorbita ogni altra censura il ricorso deve, quindi essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati. Condanna l’amministrazione comunale resistente alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di € 2500,00 in favore delle ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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