1. Processo amministrativo – Principi generali –  Ricorso – Riunione – Presupposti 

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notifica –  Tardività  – Prova – Necessità  

3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Mancata partecipazione procedura di gara – Limiti –  

4. Contratti pubblici – Project financing – Definizione prezzo dell’area – Contrasto con precedente giudicato – Fattispecie 

5. Contratti pubblici – Project financing – Obbligo di previsione nei programma triennale delle opere pubbliche di ente locale – Sussiste –  Fattispecie

1. Nel giudizio impugnatorio, in presenza di più ricorsi proposti da soggetti parzialmente identici e avverso gli atti di una stessa sequenza procedimentale (nella specie procedura di project financing per l’ampliamento e l’adeguamento di aree cimiteriali), gli stessi devono essere riuniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a..


2.Nel giudizio impugnatorio l’eccezione di tardività  deve essere supportata dalla  prova della piena conoscenza dei provvedimenti impugnati dal ricorrente. 

3. In materia di pubbliche gare è  ammissibile, nei limiti di interesse, il ricorso proposto da soggetti i quali, pur non avendo partecipato alla procedura di cui è causa, ne impugnino profili identici a quelli già  dedotti nei confronti di precedenti procedure – già  annullate in sede giurisdizionale –   aventi identico oggetto (nel caso di specie i ricorrenti, pur non avendo partecipato al project financing per l’adeguamento e l’ampliamento delle aree cimiteriali, avevano precedentemente partecipato a quelle di assegnazione delle aree cimiteriali: essendone rimaste escluse, hanno ribadito l’impugnazione avverso il costo per la concessione dei suoli cimiteriali riproposto anche in sede di procedura di project financing, nonostante che il giudice amministrativo lo avesse già  definito illegittimo). 


4. Deve essere accolto il ricorso proposto avverso la scelta di procedere al project financing allorquando  risulti pretestuosa e dettata soltanto dalla volontà  di aggirare le specifiche considerazioni contenute nelle motivazioni delle sentenze emanate in giudizi relativi a precedenti procedure di assegnazione di aree cimiteriali, nella parte in cui avevano stigmatizzato le precedenti arbitrarie  quantificazioni del costo a mq. dei suoli.


5. àˆ fondata la censura di violazione dell’art. 14 della L. 109/1994, confluito nell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede un programma triennale per l’attività  di realizzazione dei lavori di cui al predetto D.Lgs. di singolo importo superiore a 100.000 euro. (Nella specie, il programma triennale includeva solo il recupero e non l’ampliamento del cimitero, senza neppure contenere alcuna delle opere la cui realizzazione è stata affidata alla gara in questione).

N. 01149/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2010 REG.RIC.
N. 00808/2011 REG.RIC.
N. 01229/2011 REG.RIC.
N. 00844/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Associazione XXI Secolo, III Cappella San Francesco, Cooperativa 6 Marzo, Associazione Carabinieri, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa San Pio X, Cooperativa La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, al corso V. Emanuele n. 143 (studio Porcelli); 

contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

nei confronti di
Silvia s.p.a., A.T.I. Ma.Fra. S.r.l.; 



sul ricorso numero di registro generale 808 del 2011, proposto da: 
Associazione XXI Secolo, III Cappella San Francesco, Cooperativa 6 Marzo, Associazione Carabinieri, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa San Pio X, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentatirappresentate e difesidifese dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, al corso V. Emanuele n. 143 (studio Porcelli); 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

nei confronti di
A.T.I. Silvia s.p.a. – Italstudi s.r.l.; 



sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2011, proposto da:
Associazione XXI Secolo, III Cappella San Francesco, Cooperativa 6 Marzo, Associazione Carabinieri, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa San Pio X, Cooperativa La Sapienza, Cooperativa Esperia e Cooperativa il Gabbiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentatirappresentate e difesidifese dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, al corso V. Emanuele n. 143 (studio Porcelli); 

contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

nei confronti di
A.T.I. Silvia s.p.a. – Italstudi s.r.l.; 




sul ricorso numero di registro generale 844 del 2012, proposto da: 
Associazione XXI Secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerre, Cooperativa 6 marzo, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa III Cappella San Francesco, Cooperativa San Pio X, Cooperativa La Sapienza, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentatirappresentate e difesidifese dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, alla via F. S. Abbrescia n. 83/B; 

contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

nei confronti di
Progetto Finanza di Capitanata s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso l’avv. Giuliano Insalata in Bari, alla via Bovio n. 43L; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 750 del 2010:
– del disciplinare di gara mediante procedura ristretta, con il quale si è proceduto ad affidare l’intervento di ampliamento e adeguamento a norma del cimitero comunale di Foggia mediante l’apporto di capitali privati in project financing, nonchè del relativo bando di gara;
– della determinazione dirigenziale 38 del 12/3/2010, a firma del Responsabile del procedimento, ing. Matteo Ercolino, pubblicata all’Albo pretorio in data 1/4/2010, per quindici giorni, con la quale è stato, fra l’altro, approvato il bando di gara;
– delle deliberazioni di G.M. n. 373 del 21/11/2006 e n. 333 del 7/12/2007;
e con motivi aggiunti:
– della determinazione del Dirigente del Settore dei LL.PP. n. 171 del 25.8.2010 e degli allegati verbali;
quanto al ricorso n. 808 del 2011:
– della deliberazione di G.M. 24 gennaio 2011 n. 5, pubblicata all’albo per dieci giorni, avente ad oggetto l’ “Intervento in project financing per l’ampliamento e adeguamento a norma della struttura cimiteriale. Presa d’atto delle determinazioni dirigenziali n. 717 e 1005 del 2010. Approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento e concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione del cimitero comunale, nomina del responsabile unico del procedimento”;
– delle determinazioni nn. 717 e 1005 del 2010 ivi richiamate e del regolamento di polizia mortuaria, nella parte di interesse delle ricorrenti;
quanto al ricorso n. 1229 del 2011:
– della determinazione dirigenziale n. 40 registro settoriale e n. 238 registro generale del 28.3.2011;
quanto al ricorso n. 844 del 2012:
– della determinazione dirigenziale n. 35 del 2/3/2012, registro settoriale e n. 188 registro generale, pubblicata all’albo pretorio in data 28.3.2012;
– della deliberazione di G.M. 19/4/2012 n. 30;
e, ove occorra, della conferenza di servizio 16/02/2012 e della convenzione 28/07/2011;
 

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della società  Progetto Finanza di Capitanata a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Gianfranco Di Mattia, Domenico Dragonetti e Giuliano Insalata, per delega dell’avv. Nicola Marcone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con i ricorsi in epigrafe meglio specificati, le associazioni e cooperative ricorrenti hanno proposto gravame avverso la sequenza procedimentale del project financing esperito per l’ampliamento e l’adeguamento del cimitero di Foggia nonchè per la successiva gestione delle opere; dal bando di gara all’atto finale di affidamento in favore della società  Progetto Finanza di Capitanata a r.l..
Le parti ricorrenti non hanno partecipato alla procedura in questione; ed infatti dichiaratamente propongono impugnativa nei limiti del proprio interesse, da esse stesse individuato nell’entità  del costo fissato per le concessioni di suolo cimiteriale.
Tutte le associazioni e cooperative ricorrenti avevano infatti preso parte alla procedura indetta nel 1994 per l’assegnazione dei suoli in questione, culminata nelle deliberazioni di G.M. n. 138 e 218 del 2008 e nel successivo verbale di assegnazione in data 11.3.2009.
Alcune tra esse, poichè non utilmente collocate in graduatoria, avevano impugnato i predetti atti di assegnazione con separato gravame, iscritto al n. 1271/2012.
L’Amministrazione comunale di Foggia si è costituita in tutti i giudizi in epigrafe meglio indicati; in quello proposto contro l’atto finale di affidamento (iscritto al n. 844/2012 R.R.) si è costituita anche la controinteressata società  Progetto Finanza di Capitanata a r.l., eccependo la tardività  e l’inammissibilità  del gravame.
All’udienza del 3 aprile 2012 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.
2. – Preliminarmente i ricorsi in epigrafe devono essere riuniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., considerata la parziale identità  soggettiva dei ricorrenti e la completa identità  oggettiva dei gravami.
Si ribadisce infatti che i ricorsi sono stati proposti avverso gli atti di una stessa sequenza procedimentale: quella per l’affidamento in project financing dell’ampliamento e adeguamento del cimitero nonchè della successiva gestione delle opere. Sono peraltro sovrapponibili anche sotto il profilo dei complessivi vizi dedotti, in via autonoma e derivata.
3. – Come anticipato sub 1, l’affidataria del project financing, costituitasi in giudizio ha opposto due eccezioni preliminari. Queste vanno esaminate con priorità  assoluta sebbene spiegate con esclusivo riferimento al giudizio promosso contro l’affidamento finale giacchè, ove accolte, determinerebbero – in via mediata – l’improcedibilità  dei gravami proposti contro gli atti presupposti.
3.1. – Prendendo quindi le mosse dall’eccezione di tardività , che la società  controinteressata collega all’applicabilità  alla fattispecie del rito abbreviato ex artt. 119 e 120 cod. proc. amm., deve osservarsi che non viene fornita la prova della piena conoscenza degli atti impugnati da parte delle ricorrenti; non è dato, pertanto, individuare con certezza il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione.
Questa prima eccezione va, dunque, respinta.
3.2. – Quanto all’eccezione di inammissibilità , le stesse parti ricorrenti ancorano il proprio interesse ai presenti gravami alla partecipazione alla procedura per l’affidamento delle aree cimiteriali culminata, come già  chiarito sub 1, nelle deliberazioni di G.M. n. 138 e 218 del 2008, recanti le relative graduatorie; delibere gravate dalle cooperative ed associazioni escluse con separato ricorso iscritto al n. 1271/2012, accolto con separata sentenza di questa Sezione.
L’accoglimento del presupposto gravame consolida in capo alle ricorrenti l’interesse ai presenti giudizi; interesse, come dalle stesse chiarito, coincidente con l’annullamento parziale della procedura di project financing, nella parte in cuiviene fissato un prezzo per la successiva concessione di aree cimiteriali, ritenuto esorbitante ed elusivo di precedenti decisioni giurisdizionali.
Anche quest’eccezione va quindi respinta.
4.- Veniamo dunque al merito della controversia.
Tra le censure articolate da parte ricorrente – e riproposte avverso tutti gli atti gravati della procedura – appaiono fondate e vanno accolte quelle con cui lamenta – rispettivamente – il contrasto con precedente giudicato di questo Tribunale e la mancata inclusione dell’intervento di ampliamento per cui è causa nell’elenco triennale delle opere.
4.1.- Sotto il primo profilo, sul presupposto che il ricorso stesso alla procedura di project financing sia stato “¦del tutto pretestuoso e surrettizio dettato soltanto dalla volontà  di aggirare le specifiche e inequivocabili considerazioni contenute nella motivazione delle succitate sentenze” le ricorrenti lamentano la violazione del contenuto sostanziale delle sentenze nn. 260 e 2360 del 2009 di questo Tribunale, nella parte in cui avevano – in motivazione – “..espressamente stigmatizzato le precedenti arbitrarie e immotivate quantificazioni del costo a mq. dei suoli¦” (cfr. ric. n. 844/2012, pag. 4).
In effetti, deve convenirsi che la definizione del costo di concessione dei suoli cimiteriali in questione è sganciata da qualsivoglia parametro e giustificazione; quest’ultima tanto più doverosa in presenza di chiare statuizioni giurisdizionali sul punto.
4.2.- Inoltre le ricorrenti lamentano che nell’elenco triennale non fosse previsto il project financing anche per l’ampliamento del cimitero, nè la successiva gestione.
L’affermazione trova riscontro nella produzione documentale in atti; sicchè appare fondata la censura di violazione dell’art. 14 della legge n. 109/94, confluito nell’art. 128 del d.lgs. n. 163/2006, alla stregua del quale “L’attività  di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già  previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso” (cfr. comma 1).
Il programma triennale 2006/2008 includeva solo il “recupero” del cimitero e non l’ampliamento e non contemplava talune delle opere la cui realizzazione è stata pure affidata con la gara in questione (vedi l’inceneritore). Il piano triennale successivo, poi, non ne conteneva alcuna menzione.
Nè può dubitarsi che i lavori di cui si discute superino la soglia indicata dalla richiamata norma posto che la stessa Amministrazione, nel disciplinare, ne aveva stimato l’importo in €14.286.845,06 (cfr. disciplinare pag. 2).
5.- In conclusione, assorbita ogni altra censura, i gravami in epigrafe, previa riunione, vanno accolti.
Considerata tuttavia la peculiarità  della questione e la qualità  delle rispettive difese, il Collegio ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati per quanto di interesse delle ricorrenti e, dunque, nella parte in cui contengono l’indicazione del prezzo delle future concessioni di suolo. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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