Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Danno – Contratti pubblici – Esecuzione –  Scadenza termine contrattuale – Conseguenze

Ai fini della concessione della misura cautelare, il presunto danno lamentato da un ditta che intenderebbe proseguire lo svolgimento di un servizio il cui contratto sia scaduto è destinato a recedere a fronte  dell’esigenza dell’Ente di procedere a bandire la nuova gara. 
*
vedi Cons. St., sez. III, ric. n. ordinanza 30 gosto 2013, n. 3401 – 20135715 – 2013
*

N. 00369/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00796/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2013, proposto dalla Ge Medical Systems Italia S.p.A. (“Ge”), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il terzo in Bari, via Q. Sella, 120;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27; 

nei confronti di
Elettronica Bio Medicale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Tufarelli e Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Palmisano in Bari, via Dante n. 11; 
Philips S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda n. 0819 del 16 maggio 2013 (la “Deliberazione 819/13”), pubblicata sull’Albo pretorio on-line il 17 maggio 2013, con cui è stato affidato al RTI EBM, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/06, “sino al 31 maggio 2013 il servizio di manutenzione e gestione delle Grandi Macchine presso le strutture ospedaliere e territoriali ricadenti nell’area territoriale del Lotto N. 1 del servizio di ingegneria clinica di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicale” ad un costo annuo di 992.729,00 Euro oltre IVA;
– e, per quanto occorrer possa delle note, il cui contenuto si ignora, (i) prot. n. 2682/EL del 5.11.2012 con cui “veniva richiesta autorizzazione alla predisposizione degli atti per affidare alle stesse società  di ingegneria, in estensione ai sensi dell’art. 57¦ anche la gestione economica delle così dette “Grandi Macchine”, (ii) prot. n. N.280/INT/U.O.R.04/AGT del 5.2.2013 con cui il Direttore dell’Area Gestione Tecnica dell’Azienda “assentiva all’affidamento” oggetto della Deliberazione 819/13; (iii) prot. 294/EL dell’8.2.2013 con cui l’Azienda “richiedeva alle tre società  di ingegneria clinica, fra cui la stessa ATI EBM¦ la disponibilità  ad accettare la gestione economica, nella prosecuzione dei contratti scaduti”;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per la declaratoria d’inefficacia
– ex art. 121, co. I, lett. b), del c.p.a., del contratto nelle more eventualmente stipulato dall’Azienda con il RTI EM, ovvero anche ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e dell’Elettronica Bio Medicale s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Rossella Malcangio, su delega dell’avv. Luigi Paccione, avv. Giovanna Corrente e avv. Mario Di Carlo;
 

Considerato che il danno lamentato (consistente nell’impedimento a continuare nella manutenzione della TAC GE “Light Speed Plus”, dopo la scadenza del termine contrattuale), valutato nel confronto con l’esigenza di apprestare misure nella prospettiva di una prossima gara per la manutenzione globale dell’Azienda sanitaria di tutte le macchine medicali inventariate, non sembra giustificare la concessione della misura cautelare, ai sensi degli articoli 55 e 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)