Istruzione pubblica – Università  – Corsi di laurea a numero programmato –  Iscrizione anni successivi al primo – Fattispecie

Appare legittimo, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza del ricorrente volta all’iscrizione al quarto anno del corso di laurea prescelto, fondato sulla non equipollenza degli esami sostenuti presso l’Università  straniera di provenienza e gli esami previsti dal piano di studi dell’Università  di ingresso,  dovendosi ritenere prevalente l’interesse, sia privato che collettivo, ad una adeguata preparazione teorica e professionale.

N. 00370/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00926/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Michele Raffaele Saverio Parise, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Vitone, Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, n.193;

contro
Universita’ degli Studi di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Carbonara, Marcella Loizzi, con domicilio eletto presso Domenico Carbonara in Bari, Uff.Leg.Univers. p.zza Umberto, n. 1; 

per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità  del silenzio
serbato dall’Università  degli Studi di Bari sull’istanza per il rilascio “di nulla osta al trasferimento presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della detta Università  per l’anno accademico 2011/2012, dovendosi iscrivere al 4° anno in corso”, presentata dal ricorrente in data 29.07.2011, e sulla successiva “Istanza di definizione” del relativo procedimento notificata alla detta Università  il successivo 06.04.2012;
e per la conseguente condanna
dell’Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro-tempore, a provvedere sull’istanza de qua mediante l’adozione di un provvedimento espresso (domanda già  definita con sentenza parziale di questo Tar n. 1891/2012);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 22 OTTOBRE 2012:
a) del verbale della “Commissione equipollenze” del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università  degli Studi di Bari del 22.02.2012, successivamente conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui è stata proposta la sua iscrizione, per l’anno accademico 2011-2012, al “secondo anno del CdL Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, anzichè al quarto anno, e non gli sono stati convalidati, o gli sono stati convalidati solo parzialmente, gli esami sostenuti e superati presso l’Università  straniera “Pavol Jozef Safark” di Kosice (Slovacchia); b) del verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università  degli Studi di Bari del 08.03.2012, recante -fra l’altro- approvazione del verbale sub a); c) del verbale del Consiglio di Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari del 12.04.2012, recante -fra l’altro- “approva(zione) seduta stante delle proposte avanzate dalla Commissione Equipollenze come riportate in allegato 120412/IV.15/1”; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa, ove occorra, la nota del 09.07.2012, a firma del Capo Settore del “Dipartimento per gli studenti e la formazione post-laurea”, successivamente pervenuta al ricorrente, recante comunicazione dei provvedimenti sub a), b) e c).
motivi aggiunti presentati l’8 novembre 2012:
come da motivi aggiunti presentati il 22 ottobre 2012;
MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 18 GIUGNO 2013:
a) del verbale della “Commissione Trasferimenti” del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università  degli Studi di Bari del 14.02.2013, successivamente conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui è stata proposta la sua iscrizione, per l’anno accademico 2011-2012, al “secondo anno del CdL Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, anzichè al quarto anno, e non gli sono stati convalidati, o gli sono stati convalidati solo parzialmente, gli esami sostenuti e superati presso l’Università  straniera “Pavol Jozef Safark” di Kosice (Slovacchia); b) del verbale del Consiglio di Corso di Facoltà /Scuola di Medicina dell’Università  degli Studi di Bari del 15.03.2013, successivamente riconosciuta dal ricorrente, recante -fra l’altro- approvazione del verbale sub a); c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ Degli Studi Di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasquale Medina e Marco Vitone, per la ricorrente e avv. Domenico Carbonara, per l’Università ;
 

Impregiudicata ogni questione in ordine alla tempestività  degli ultimi motivi aggiunti, oggetto della domanda cautelare decisa in data odierna;
rilevato che viene censurato essenzialmente il difetto di motivazione del giudizio di non totale equipollenza tra gli esami sostenuti nell’Università  straniera e quella barese che ha condotto all’iscrizione al II anno dello studente ricorrente e non al IV, come reclamato;
rilevato che l’Università  resistente ha più volte chiarito, nelle memorie, che gli esami previsti nei due corsi oggetto di comparazione non sono, per tipologia e programma, equivalenti e che, nel corso di studi finora frequentato dal ricorrente, mancano materie ritenute essenziali e propedeutiche dal piano di studi dell’Università  barese;
ritenuto che tale aspetto sostanziale ed essenziale non è contestato dalla difesa dello studente;
ritenuto, pertanto, che debba prevalere, nell’interesse del ricorrente e della collettività , il principio che la formazione universitaria deve essere adeguata al raggiungimento di un’idonea preparazione teorica e professionale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)