Processo amministrativo – Istanza cautelare – Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva di gara per affidamento di servizio – Rigetto

In ipotesi di aggiudicazione definitiva di gara per l’affidamento di servizio, va respinta l’istanza cautelare allorquando si profila la necessità  di chiarire, nella fase del merito, l’interesse a ricorre della ricorrente comunque collocatasi in graduatoria, nonchè approfondire e chiarire quali offerte concorrenti non rispondono ai requisiti reclamati.

N. 00371/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00848/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da:

Wintime S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Romano, Adriano Ruocco, con domicilio eletto presso Francesco Cataldi in Bari, via Nicolo’ Putignani n.251;

contro
S.T.P. Bari S.p.A.; 

nei confronti di
Lavorint S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Angela Grazia Maria Minerva, Giuseppe Minerva, Gerardo Minerva, Concetta Maria Immacolata Minerva, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
Etjca S.p.A., Tempor S.p.A., Manpower S.R.L., Generazione Vincente S.p.A., Openjobmetis S.p.A., Gi Group S.p.A., Lavoro Doc S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della delibera del Consiglio di Amministrazione della “S.T.P. Bari S.p.a.” comunicata con nota del R.U.P. datata 22.5.2013, prot. 1677/b, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva alla “Lavorint s.p.a.” la gara per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato anche part-time CIG 4839026A92; b) in ogni caso del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato anche part-time CIG 4839026A92 di cui sopra; c) di tutti i verbali di gara della Commissione giudicatrice della suddetta gara; d) di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti della Società  ricorrente ed in ordine al quale ci si riserva di formulare motivi aggiunti a seguito della sua piena conoscenza.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lavorint S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Romano e Adriano Ruocco, per la ricorrente e avv. Giuseppe Minerva, per la controinteressata;
 

Rilevato che viene impugnata l’aggiudicazione della procedura meglio indicata in epigrafe;
rilevato che la ricorrente è IV nella graduatoria;
rilevato, pertanto, che è necessario chiarire, nella fase di merito, l’interesse a ricorrere della ricorrente, attesa la sua posizione in graduatoria;
rilevato, inoltre, che, allo stato degli atti, merita approfondimento e chiarimento quali offerte concorrenti non rispondano ai requisiti reclamati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)