Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Appalto pulizia – Offerta tecnica – Numero di ore offerte – Ambiguità  – Conseguenze 

Nei limiti della sommaria cognizione della fase cautelare, l’insussistenza di un adeguato fumus oltre che del periculum relativi all’impugnazione dell’esclusione dalla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia, discende dalla constatazione che l’offerta tecnica presentata dalla società  ricorrente, perchè caratterizzata da elementi di ambiguità  tali da indurre la stazione appaltante a non comprendere quale fosse effettivamente il numero di ore da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, e dà  luogo al rigetto dell’istanza cautelare.


N. 00374/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00808/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da La Lucente S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella n. 36;

contro
C.C.I.A.A. di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto in Bari, via P. Amedeo n. 197; 

nei confronti di
Accadueo S.R.L.; La Pulita & Service, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso Roberto D’Addabbo in Bari, via Abate Gimma n. 147; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento n. 164 del 17 maggio 2013, di esclusione della ricorrente dalla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia del Palazzo camerale e delle sedi degli uffici staccati dell’ente, per il periodo giugno-novembre 2013;
– della determinazione della commissione giudicatrice del 16.5.2013, nonchè della nota del responsabile del procedimento di comunicazione del provvedimento di esclusione, prot. n. 24466 del 17.5.2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per la declaratoria
– di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con subentro nel rapporto;
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento:
– della determinazione dirigenziale n. 216 del 26 giugno 2013, di aggiudicazione della gara;
– della determinazione dirigenziale n. 217 del 26.6.2013, di affidamento del medesimo servizio, per il periodo 1 luglio – 31 luglio 2013, all’aggiudicataria della gara;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, con subentro nel rapporto;
e per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, da quantificarsi tenendo conto del mancato profitto e della impedita maggiore qualificazione, per l’illegittima omessa aggiudicazione in proprio favore.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della C.C.I.A.A. di Bari e di La Pulita & Service;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla, per la ricorrente, avv. Sabino Persichella, per la Camera di Commercio e avv. Roberto D’Addabbo, per la controinteressata;
 

Ritenuta, nei limiti della sommaria cognizione della fase cautelare, l’insussistenza di un adeguato fumus, apparendoprima facie l’offerta tecnica presentata da La Lucente SpA caratterizzata da elementi di ambiguità  tali da indurre la stazione appaltante a non comprendere quale fosse effettivamente il numero di ore da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio;
Ritenuto carente anche il requisito del periculum;
Ritenuto di poter compensare tra le parti costituite le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 novembre 2013.
Spese compensate tra le parti costituite per la presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO