1. Sanità  e farmacie  – Tetti di spesa – Cadenza mensile  –  Illogicità  – Insussistenza


2. Sanità  e farmacie – Tetti di spesa – Divieto di utilizzo  dei posti letto accreditati – Fattispecie

1. Le stringenti regole introdotte nello schema di accordo contrattuale con le strutture istituzionalmente accreditate per attività  in regime di ricovero, approvato nella Regione Puglia con deliberazione di G.R. n.1773 del 7/9/2012, per il rispetto non solo del tetto di spesa complessivo annuo, ma anche di quello mensile, non appaiono illogiche o sproporzionate rispetto alla finalità  di razionalizzazione della spesa sanitaria.


2. Nel divieto di utilizzare i posti letto accreditati per pazienti a pagamento, anche laddove sia stato raggiunto il limite invalicabile di remunerazione, non è dato riscontrare all’attualità  un danno grave ed irreparabile giustificativo della concessione della richiesta misura cautelare.

N. 00376/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01694/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Casa Di Cura Salus s.r.l., Sint. El. s.r.l, Casa Di Cura Prof. Brodetti s.p.a. – Villa Igea, rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia 37;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Azienda Sanitaria Locale Lecce, 
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, 
Azienda Sanitaria Locale Foggia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di Giunta regionale n. 1773 del 7.9.2012, pubblicata sul B.U.R Puglia n. 138 del 25.9.2912, avente ad oggetto “DD.GG.RR. n. 1494/2009 – Approvazione schema tipo di accordo contrattuale – strutture istituzionalmente accreditate attività  in regime di ricovero- ex art. quinquies del D.L.vo 502/92 così come modificato dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
e sui motivi aggiunti per la “Sint. El. S.r.l.” del 5 giugno 2013:
– della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Lecce n. 526 del 27.3.2013, trasmessa con nota prot. n. 2013/0059536 del 12.4.2013, a firma del Dirigente U.O. Gestione strutture accreditate e convenzionate dell’ASL Lecce, avente ad oggetto “Case di Cura Private Accreditate. Tetto aziendale anno 2013”;
– del “Contratto provvisorio per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito al I semestre dell’anno 2013”, sottoscritto dal Direttore generale pro tempore dell’ASL Lecce e trasmesso alla Casa di cura Villa Bianca di proprietà  della società  ricorrente con nota prot. n. 2013/0053813 del 4.4.2013, ricevuta in data 5.4.2013 e successivamente sottoscritto con riserva dal legale rappresentante della Sint. El. S.r.l.;
ove occorra:
– della nota a firma del Direttore generale pro tempore dell’ASL Lecce prot. n. 2013/0053813 del 4.4.2013, ricevuta in data 5.4.2013, e della nota prot. n. 2013/0059536 del 12.4.2013, a firma del Dirigente U.O. Gestione strutture accreditate e convenzionate dell’ASL Lecce sopra citate;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
in sede di giurisdizione esclusiva
– per la declaratoria di nullità  del contratto impugnato perchè predisposto e sottoscritto in violazione di norme imperative;
– per la declaratoria di annullamento del contratto impugnato per violenza ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 e per minaccia di far valere un diritto ai sensi dell’art. 1438 c.c.;
– per l’accertamento del diritto della società  ricorrente a concludere il contratto provvisorio per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero da parte di Strutture della Ospedalità  Privata operanti in regime di accreditamento istituzionale riferito al I semestre dell’anno 2013 secondo lo schema di cui alla deliberazione di G.R. n. 1773 del 7.9.2012;
– per l’accertamento del diritto della società  ricorrente ad ottenere l’assegnazione del tetto rimodulato in applicazione di quanto disposto dall’art. 15 comma 14 del D.L. n. 95 del 6.7.2012, convertito in legge 135 del 7.8.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giovanni Abbattista e avv. Sabina Ornella Di Lecce;
 

Considerato che le stringenti regole introdotte nel regolamento contrattuale per il rispetto non solo delle tetto di spesa complessivo annuo, ma anche di quello mensile non appaiono illogiche o sproporzionate, rispetto alla finalità  di razionalizzazione della spesa sanitaria;
considerato che, per il divieto di utilizzare i posti letto accreditati per pazienti a pagamento, anche laddove sia stato raggiunto il limite invalicabile di remunerazione (articolo 2, paragrafo 5, del contratto), non è dato riscontrare all’attualità  un danno grave ed irreparabile giustificativo della concessione della richiesta misura cautelare;
considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)