1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Punteggio numerico – Legittimità – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità – Limiti
2. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Giudizio unanime – Difetto di motivazione – Non sussiste
3. Processo amministrativo – Giudizio per l’accesso – Concorso pubblico – Da parte del concorrente legittimamente escluso – Inammissibilità
1. Spetta alla Commissione di un concorso pubblico, in via esclusiva, la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre il proprio giudizio alle determinazioni riservate all’Autorità scolastica nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
2. Nell’ambito di un concorso al pubblico impiego, non è richiesta una motivazione più articolata delle valutazioni compiute dalla Commissione a fronte di una determinazione unanime della stessa al riguardo e non è configurabile in tale ipotesi il difetto di motivazione.
3. In un giudizio avente ad oggetto l’esclusione del ricorrente da una procedura concorsuale, il rigetto del ricorso introduttivo rende inammissibile l’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. per l’acquisizione delle prove scritte di altri candidati, in quanto l’eventuale accoglimento delle doglianza avverso tali atti non comporterebbe la caducazione integrale del concorso, bensì la mera esclusione o diversa collocazione di singoli candidati in una graduatoria rispetto alla quale l’istante risulterebbe comunque estranea.
N. 01133/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2012, proposto da Claudia Antonella Costantino, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Bellisario, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, alla piazza Massari n. 6;
contro
U.S.R. – Ufficio scolastico regionale per la Puglia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Giovanni Casarano, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Casarano, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, alla piazza Massari n. 6;
per l’annullamento
– del provvedimento n. AOODRPU 2932/Usc, emesso a Bari il 4 maggio 2012 dal Vicedirettore generale Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola, Ufficio scolastico regionale per la Puglia del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che approva, fa propria e dispone la pubblicazione dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico, del 13.7.2011 (in G.U. 4° serie speciale, n. 56, del 15.7.2011), nonchè il calendario delle prove orali medesime, atti approvati con verbale n. 39 del 3.5.2012 della relativa commissione, delle schede di valutazione delle prove scritte relative alla ricorrente, del verbale n. 15 del 27.1.2012 e del verbale n. 37 del 30.4.2012, di approvazione delle suddette schede, nella parte in cui escludono la ricorrente dalle fasi successive del concorso;
– nonchè ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto, e segnatamente del verbale della commissione giudicatrice n. 8 del 3.1.2012 (nella parte in cui fissa i criteri di valutazione del concorso limitandosi a richiamare il contenuto delle schede-schema);
– ex art. 116, c. 2, del c.p.c., del diniego parziale all’accesso ai documenti e agli atti concorsuali, di cui all’istanza 7.5.2012, notificata a mezzo posta elettronica in data 28.5.2012, con conseguente ordine di esibizione delle schede della metà più uno degli elaborati degli ammessi alle prove orali del concorso e dei relativi verbali di approvazione/correzione, in forma anonima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico regionale per Puglia, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Giovanni Casarano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Polignano, su delega dell’avv. Giovanni Bellisario, e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
L’istante, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale ed impugna sia il provvedimento di esclusione sia gli atti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità con varie censure.
Chiede inoltre, ex art. 116, secondo comma, del codice del processo amministrativo, il rilascio di quei documenti (elaborati degli altri concorrenti e relativi verbali registranti le correzioni e le valutazioni) negati dall’Amministrazione, che ha parzialmente respinto l’istanza all’uopo notificata a mezzo posta elettronica in data 28 maggio 2012.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e Giovanni Casarano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 535/2012 con la seguente motivazione:
“Ritenuto che non vi siano ragioni per discostarsi dal granitico orientamento della giurisprudenza che ammette la sufficienza del voto numerico a fini motivazionali;
ritenuto che le ulteriori censure formulate con il ricorso principale, viste in filigrana, si sostanziano in censure di merito della discrezionalità tecnica”.
L’appello cautelare è stato respinto con l’ordinanza della sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 3639/2012, “Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello non appare assistito da profili di fumus boni iurissufficienti a far ritenere non condivisibili le motivazioni dell’ordinanza impugnata”.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2.a. La ricorrente ha dedotto sostanzialmente la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali e il difetto di motivazione delle conseguenti determinazioni.
Tali censure appaiono prive di pregio.
Al riguardo si osserva che nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”, corrispondente a quello numerico. La commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 per ciascuna prova scritta, con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna ricorrente, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale, compreso tra 21 su 30 – di cui il 21 risulta soddisfacente, cioè soddisfa l’ammissione, e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30/30.
Nè è configurabile un difetto di motivazione, in quanto, contrariamente all’assunto della deducente, una motivazione più articolata sarebbe stata necessaria solo nell’eventualità , non verificatasi nella fattispecie in esame, che la commissione non si fosse determinata all’unanimità ed in tal caso avrebbe dovuto esplicitare puntualmente le ragioni che avevano determinato un giudizio negativo degli elaborati di parte ricorrente.
Spetta infatti in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) – non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate un proprio giudizio, come pretenderebbe l’istante nella sua specifica censura, la quale impinge però, inammissibilmente, nel merito in un ambito di discrezionalità tecnica riservato all’Autorità scolastica.
2.b. La ricorrente domanda poi, ex art. 116, secondo comma, del codice del processo amministrativo, il rilascio degli elaborati degli altri concorrenti e dei relativi verbali registranti le correzioni e le valutazioni, in forma anonima.
La richiesta è inammissibile.
La riscontrata inaccoglibilità del ricorso introduttivo infatti determina l’intangibilità dell’atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità sostanziale si verificherebbe in capo alla sua posizione giuridica dall’accoglimento di eventuali doglianze riguardanti altri candidati; esse, invero, anche se fondate, non comporterebbero la caducazione generale del concorso di cui si controverte, ma eventualmente soltanto l’efficacia invalidante inter partes e, in sostanza, la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale l’istante risulta estranea (in senso conforme: T.A.R. Lazio, Sezione terza bis, sentenze n. 2709/2013 e 2722/2013, riguardanti la stessa procedura concorsuale).
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso dev’essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, respinge il ricorso principale, come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)