1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Presenza dei componenti supplenti – Legittimità  – Limiti – Fattispecie


 
2. Pubblico impiego  – Concorso – Commissione – Punteggio numerico – Legittimità  – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti 


3. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Giudizio unanime – Difetto di motivazione –  Non sussiste

 
4.  Pubblico impiego – Concorso per dirigente scolastico  – Commissione – Componente esperto – Dirigente scolastico – à‰ esperto – Ragioni

5. Processo amministrativo – Giudizio per l’accesso – Concorso pubblico – Da parte del concorrente legittimamente escluso –  Inammissibilità 

 
1. Nell’ambito di un concorso pubblico, è legittima la presenza di componenti supplenti della Commissione esaminatrice nel corso  di una seduta preliminare dedicata alla verifica dell’insussistenza di cause d’incompatibilità  dei commissari (titolari e supplenti).


2. Spetta alla Commissione di un concorso pubblico, in via esclusiva, la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi,  a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non essendo consentito al giudice della legittimità  sovrapporre il proprio giudizio alle determinazioni riservate all’Autorità  scolastica nell’esercizio della propria discrezionalità  tecnica.


3. Nell’ambito di un concorso al pubblico impiego, non è richiesta una motivazione più articolata delle valutazioni compiute dalla Commissione a fronte di una determinazione unanime della stessa al riguardo  e non è configurabile in tale ipotesi il difetto di motivazione.  


4. Il dirigente scolastico, poichè nell’esplicazione delle sue funzioni dirigenziali si occupa dell’organizzazione della struttura scolastica, rientra nel novero dei soggetti esperti in organizzazioni pubbliche e private e, in quanto tale, può svolgere il ruolo di componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso per dirigente scolastico. 


5. In un giudizio avente ad oggetto l’esclusione del ricorrente da una procedura concorsuale, il rigetto del ricorso introduttivo rende inammissibile l’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.  per l’acquisizione delle prove scritte di altri candidati, in quanto l’eventuale accoglimento delle doglianza avverso tali atti non comporterebbe la caducazione integrale del concorso, bensì  la mera esclusione o diversa collocazione di singoli candidati in una graduatoria rispetto alla quale l’istante risulterebbe comunque estranea.  


* * * 
Idem sentt. nn. 1131 ed 1132/2013.

N. 01130/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Maria Manis, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Rascazzo, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, alla piazza Massari n. 6; 

contro
U.S.R. – Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Antonietta Scurani, Lucia Portolano, Domenico Elio Agrusta e altri; 

per l’annullamento
a) dell’elenco, reso noto il 4.5.2012 dall’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, degli ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico indetto ai sensi del decreto del Direttore generale 13.7.2011, nella parte in cui non si include la ricorrente, nonchè del presupposto giudizio d’insufficienza dato dalla commissione alle due prove scritte e dei relativi verbali di approvazione finale delle operazioni;
b) di ogni altro atto o provvedimento preordinata collegato o consequenziale e in particolare:
– delle schede personali di valutazione n. 783/a e n. 783/b;
– del verbale n. 27 del 20.4.2012 e delle schede a e b ad esso allegate e relative alla ricorrente, di recente resi noti exlegge n. 241/1990, con cui la commissione ha assegnato i punteggi parziali e poi quello complessivo, giudicando insufficienti le due prove scritte;
– del verbale n. 8 del 3.1.2012, con cui la commissione ha fissato e deliberato i criteri generali di correzione e di valutazione delle prove e le suddette schede “A” e “B” per l’attribuzione dei punteggi, nonchè le modalità  previste, anche implicitamente, per l’applicazione dei suddetti criteri, ivi compresi i criteri evincibili dal verbale n. 10 del 10.1.2012;
– della composizione della commissione stessa nella seduta di cui al suddetto verbale n. 8 del 3.1.2012;
sui motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2012, per l’annullamento
– del DDG U.S.R. di Bari del 27.12.2011 con cui è costituita la II commissione giudicatrice, nella parte in cui si nomina come componente esperto di organizzazioni pubbliche il Dirigente scolastico prof. Francesco Forliano;
– del DDG U.S.R. di Bari del 5.9.2011, nella parte in cui si include nell’elenco degli aspiranti a componente esperto di organizzazioni pubbliche il Dirigente scolastico prof. Francesco Forliano;
sui motivi aggiunti depositati il 20 novembre 2012, per l’annullamento
degli atti già  impugnati con il ricorso.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico regionale per Puglia, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, commissione giudicatrice del concorso per dirigenti scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Rascazzo e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
L’istante, non avendo superato le prove scritte, non è stata ammessa alla prova orale ed impugna sia il provvedimento di esclusione sia gli atti della procedura concorsuale e, in particolare, il verbale n. 27 del 20 aprile 2012, concernente la valutazione degli elaborati di parte ricorrente, le schede di valutazione n. 783/a e n. 783/b allegate al citato verbale, i negativi giudizi parziali e complessivo in esse contenuti e il decreto 9 agosto 2012 del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale di Bari di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, deducendone l’illegittimità  con varie censure.
Con i motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2012 ha contestato la nomina, come componente esperto di organizzazioni pubbliche, del Dirigente scolastico, prof. Francesco Forliano.
Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2012, dopo aver conosciuto alcuni degli elaborati degli altri candidati, ha dedotto la violazione delle regole di vigilanza durante le prove scritte e dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 e l’erroneità  del giudizio positivo sugli elaborati, redatti con l’ausilio di testi, aventi ad oggetto le materie di concorso.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia e la commissione di concorso, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 510/2012 con la seguente motivazione:
“Ritenuto che la censura formulata inerente la illegittima presenza dei componenti supplenti alla seduta del 3.1.2012 (seduta preliminare in cui si sono stabiliti i criteri di correzione e verificate eventuali incompatibilità  dei membri della commissione) non appare fondata, in quanto la sola presenza dei supplenti non è incompatibile con le attività  svolte, ma è anzi espressione di buona amministrazione perchè consente agli stessi di conoscere l’orientamento della commissione in composizione ordinaria. La presenza era, peraltro, giustificata dalla necessità  di verificare eventuali cause di incompatibilità  di tutti i componenti (titolari e supplenti). Sarebbe stata illegittima una partecipazione alle decisioni che competono alla commissione, ma tale partecipazione non emerge dal contenuto del verbale, perchè il tenore dello stesso è pienamente compatibile con l’ipotesi che la commissione abbia discusso e deciso così come composta dai titolari, benchè alla presenza dei supplenti;
Ritenuto che le ulteriori censure formulate con il ricorso principale, viste in filigrana, si sostanziano in censure di merito della discrezionalità  tecnica;
Ritenuto che le censure formulate con il ricorso per motivi aggiunti, oltre a far seriamente dubitare della loro tempestività , appaiono, comunque, superabili in ragione del fatto che non può escludersi la natura di esperto in organizzazione per i dirigenti scolastici (che cumulano entrambi i requisiti: di dirigente scolastico e di esperto in organizzazione pubblica);
Rilevato che il verbale n. 10/2012 della commissione non concerne l’odierna parte ricorrente, i cui elaborati sono stati valutati in altra data;
Ritenuto insussistente il requisito del fumus”.
In forza dell’ordinanza presidenziale 30 gennaio 2013 n. 37, è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati sia mediante pubblicazione per estratto del ricorso e dei motivi aggiunti sulla Gazzetta Ufficiale, sia mediante la posta elettronica diretta ai vincitori di concorso immessi in ruolo.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
2.a. Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa dell’Amministrazione, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2.b. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dei principi in materia di composizione dei collegi perfetti, eccesso di potere per erroneità  nei presupposti ed illegittimità  derivata, in quanto i membri supplenti non avrebbero dovuto partecipare alla riunione della Commissione in data 3 gennaio 2012, essendo presenti tutti i membri effettivi.
Tale censura non può trovare accoglimento.
Al riguardo il Collegio osserva che, nel respingere l’istanza cautelare con la suindicata ordinanza n. 510/2012, ha già  motivato sulla questione.
A tali valutazioni della fase cautelare, di per sè esaustive, che s’intendono integralmente riportate nella presente decisione, può aggiungersi che la partecipazione dei membri supplenti a tale adempimento preliminare – ma di assoluta rilevanza – di determinazione dei criteri e degli indicatori, approvati all’unanimità , come riconosciuto dalla stessa istante, non solo era legittima, ma addirittura necessaria al fine di evitare che la loro partecipazione in una fase successiva – peraltro evenienza più che probabile, dati i tempi lunghi necessari per la valutazione delle prove dei moltissimi concorrenti – comportasse un rallentamento delle operazioni concorsuali per rendere edotti anche i supplenti non presenti nella fase iniziale di determinazione dei criteri e degli indicatori e dei criteri della loro pratica applicazione in modo da poter esercitare adeguatamente l’incarico.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, parte ricorrente ha dedotto la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove scritte nelle procedure concorsuali, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità  nei presupposti, assumendo che il giudizio negativo degli elaborati sarebbe conseguenza dell’incongruità  degli strumenti valutativi adottati dalla commissione e dell’illegittimità  derivata delle modalità  di correzione degli elaborati.
Tali censure appaiono prive di pregio.
Al riguardo si osserva che nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”, corrispondente a quello numerico. La commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione degli elaborati ed ha adottato, per assicurare trasparenza e par condicio tra tutti i candidati, due distinte schede, una per ciascuna delle due prove scritte, corredate dagli indicatori degli elementi da prendere in considerazione, per ciascuno dei quali attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. Per l’ammissione alle prove orali il punteggio minimo complessivo, derivante dalla sommatoria dei vari indicatori, era di 21/30 per ciascuna prova scritta, con la conseguenza che una valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna ricorrente, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito l’ammissione alla successiva prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale, compreso tra 21 su 30 – di cui il 21 risulta soddisfacente, cioè soddisfa l’ammissione, e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30/30.
Nè è configurabile un difetto di motivazione, in quanto, contrariamente all’assunto della deducente, una motivazione più articolata sarebbe stata necessaria solo nell’eventualità , non verificatasi nella fattispecie in esame, che la commissione non si fosse determinata all’unanimità  ed in tal caso avrebbe dovuto esplicitare puntualmente le ragioni che avevano determinato un giudizio negativo degli elaborati di parte ricorrente.
Spetta infatti in via esclusiva a quest’ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e – a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) – non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
2.c. I motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2012, con i quali è stata contestata la nomina nella commissione, come componente esperto di organizzazioni pubbliche, del Dirigente scolastico, prof. Francesco Forliano, sono anch’essi infondati.
L’argomento attoreo si fonda sul tenore letterale dell’articolo 10, comma quarto, del D.P.R. n. 140/2008 (regolamento sul reclutamento dei dirigenti scolastici), per il quale “Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra gli esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o a dirigenti amministrativi”.
Il ragionamento però non convince, nè in astratto, nè in concreto.
Da un lato, infatti, quella di esperto di organizzazioni pubbliche e private non è una figura tipica e pertanto la valutazione sulla sussistenza dei relativi elementi caratterizzanti in capo ai vari soggetti è rimessa alla discrezionalità  dell’autorità  designante. In tale giudizio, in ogni caso deve tenersi presente che non si deduce dalla specifica regolamentazione una rigorosa incompatibilità  tra le due categorie di componenti, tale da escludere in radice che il dirigente scolastico, in quanto tale, possa essere qualificato come esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.
Dall’altro, l’interessata non dimostra affatto (e neppure deduce) che manchi al prof. Forliano quel patrimonio di esperienze e competenze in campo organizzativo e gestionale richiesto dal regolamento.
2.d. Vanno infine esaminati i motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2012, con cui la ricorrente, dopo l’accesso agli atti ed agli elaborati di alcuni candidati, individuati in forma anonima, ammessi alle prove orali, che hanno superato le prove scritte, ha prospettato ulteriori censure, deducendo la violazione delle regole di vigilanza durante le prove scritte e dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 e l’erroneità  del giudizio positivo sugli elaborati, redatti con l’ausilio di testi, aventi ad oggetto le materie di concorso.
Le suddette censure vanno comunque dichiarate inammissibili.
La riscontrata infondatezza del ricorso introduttivo infatti determina l’intangibilità  dell’atto di esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si controverte, di modo che nessuna utilità  sostanziale si verificherebbe in capo alla sua posizione giuridica dall’accoglimento delle suindicate doglianze, le quali, anche se fondate, non comporterebbero la caducazione generale del concorso di cui si controverte, ma eventualmente soltanto l’efficacia invalidante inter partes e, in sostanza, la mera esclusione dal concorso di singoli candidati od una diversa loro collocazione in una graduatoria alla quale l’istante risulta estranea (in senso conforme: T.A.R. Lazio, Sezione terzabis, sentenze n. 2709/2013 e 2722/2013, riguardanti la stessa procedura concorsuale).
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2012 vanno respinti e i motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2012 vanno dichiarati inammissibili.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, respinge il ricorso principale, come in epigrafe proposto, e i motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2012; dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 20 novembre 2012.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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