1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Istanza di riconoscimento di associazione – Diniego – Preavviso di rigetto – Comunicazione – Necessità
2. Leggi, decreti, regolamenti – Agricoltura – Riconoscibilità associazione frantoiani – Decreto MI.P.A.A.F. 22/12/2011 n. 8287 – Reg. CE 03/09/2008 n. 867 – Requisiti – Interpretazione
1. Il diniego del riconoscimento dell’associazione dei frantoiani di Puglia – A.F.P., ai sensi e per gli effetti dei Regolamenti CE n. 1234/2007 e 867/2008, nella qualità di organizzazione che associa operatori del settore oleicolo non facenti parte di un’altra similare organizzazione, pur essendo soggetto a scadenze previste dalle norme di settore, non preclude la comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento della domanda di riconoscimento, sì da consentire la proposizione di controdeduzioni.
2. Ai fini della riconoscibilità di un’associazione di frantoiani ai sensi e per gli effetti del decreto del MI.P.A.A.F. n. 8287/2011 in relazione al Reg. CE n. 867/2008 per l’accesso ai programmi di finanziamento comunitari inerenti al settore oleicolo, i requisiti richiesti dall’art. 2 del predetto decreto lett. c) nn. 1 e 2 non sono cumulativi e vanno riferiti non già ai singoli soci ma all’associazione, dovendo in ogni caso quest’ultima avere quale scopo, statutariamente previsto, la promozione dello sviluppo tecnico ed economico del settore dell’olio d’oliva con particolare riferimento al frantoiano, nonchè il requisito dell’avvenuta commercializzazione cumulativa di più di 5.000 tonnellate di olio d’oliva riferita alle precedenti cinque campagne olivicole.
N. 01127/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2012, proposto dalla Associazione dei Frantoiani di Puglia – A.F.P., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tempesta e Francesca Benedetto, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti di
Assoproli;
per l’annullamento
– della nota prot. AOO 155/20.03.2012 n. 0336, consegnata il 5.4.2012, a firma del Dirigente dell’Ufficio Associazionismo, alimentazione, tutela, qualità , del Servizio alimentazione della Regione Puglia -Area Politiche per lo sviluppo rurale- e ad oggetto “reg. (CE) n. 867/2008, reg. (UE) n. 1220/2011, Decreto MI.P.A.A.F. 22.12.2011 n. 8287. Riconoscimento “altre organizzazioni di operatori” Associazione dei frantoiani di Puglia. Comunicazioni”;
– della nota prot. AOO 155/20.03.2012 n. 0371, consegnata il 5.4.2012, a firma del Dirigente dell’Ufficio Associazionismo, alimentazione, tutela, qualità , del Servizio alimentazione della Regione Puglia -Area Politiche per lo sviluppo rurale- e ad oggetto “reg. (CE) n. 867/2008, reg. (UE) n. 1220/2011, Decreto MI.P.A.A.F. 22.12.2011 n. 8287. Riconoscimento “altre organizzazioni di operatori” Associazione dei frantoiani di Puglia. Comunicazioni”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Giuseppe Tempesta, avv. Francesca Benedetto e avv. Mariangela Rosato, su delega dell’avv. Marco Ugo Carletti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Associazione dei frantoiani di Puglia – A.F.P., costituitasi il 10 maggio 2010, è un’associazione con 83 soci, operatori pugliesi del settore della trasformazione delle olive, finalizzata ad assicurare ai propri componenti assistenza e consulenza tecnica, economica, amministrativa e legale.
Con istanza del 6 febbraio 2012, l’associazione ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dei regolamenti CE nn. 1234/2007 e 867/2008, nella qualità di organizzazione di operatori che associa operatori del settore oleicolo non facenti parte di un’altra similare organizzazione (art. 2, comma primo, lett. c), reg. CE n. 867/2008 e successive modificazioni e integrazioni), così da poter accedere ai programmi di finanziamento comunitari inerenti al settore, in particolare a quelli destinati al “miglioramento della qualità di produzione di olio d’oliva e di olive da tavola” (art. 5, comma primo, lett. c).
Con la nota prot. AOO 155/20.03.2012 n. 0336, il Dirigente dell’Ufficio associazionismo, alimentazione, tutela, qualità , del Servizio alimentazione della Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo rurale ha comunicato il “parere non favorevole alla richiesta di riconoscimento” “per mancanza dei requisiti minimi” ai sensi del decreto MI.P.A.A.F. 22 dicembre 2011 n. 8287, in quanto “dall’esame dello statuto e dell’atto costitutivo di codesta Associazione, redatti in data 30.4.2010, tramite notaio dr. Roberto Carino (repertorio n. 125511), si evince che la stessa non prevede tra i propri scopi alcuna attività di commercializzazione e/o trasformazione di olive o di olio; “dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’Organizzazione e dall’esame della documentazione allegata all’istanza di riconoscimento, si rileva che gli iscritti nell’albo dell’associazione sono n. 83 soci operatori del settore oleicolo e che gli stessi, come risulta dichiarato, trasformano e commercializzano una quantità complessiva di olio di oliva pari a tonnellate 5.967″.
Nonostante la presentazione di osservazioni da parte dell’associazione (riguardanti sostanzialmente l’inapplicabilità del decreto ministeriale 22 dicembre 2011 n. 8287), attraverso la nota del 16 marzo 2012, il procedimento è stato concluso con il provvedimento di cui alla nota prot. AOO 155/20.03.2012 n. 0371, con cui veniva confermato il parere sfavorevole, per la ragione che non sarebbe rispettato il requisito richiesto all’articolo 2, lettera c), punto 2)” e che non è consentito alla Regione d’introdurre differenti criteri di valutazione che modifichino il valore delle “20.000 tonnellate”, ovvero il valore percentuale del “15%, come puntualmente determinati con il decreto ministeriale che, per la Regione, rappresenta l’unico riferimento normativo da porre come base per stabilire il diritto o meno per il riconoscimento”.
L’Associazione ha allora impugnato i predetti atti alla stregua dei seguenti motivi:
1. violazione di legge: art. 97 Cost., artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, violazione dei principi generali in materia di attività amministrativa; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; erroneità , eccesso di potere; sviamento;
2. Illegittimità ; erroneità ; ingiustizia manifesta, inapplicabilità ratione temporis al caso di specie del decreto del Ml.P.A.A.F. n. 8287 del 22.12.2011; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; erroneità ; eccesso di potere; sviamento.
Con ordinanza 12 luglio 2012 n. 541 è stata accolta l’istanza cautelare, “Considerato che – in sede di sommaria delibazione cautelare – ricorre il fumus boni juris, sia sotto il profilo formale, in relazione alla violazione dell’art. 10 bis della L.241/90, sia sotto il profilo sostanziale, atteso che l’attività di commercializzazione del prodotto risulta espressamente prevista nelle finalità statutarie e che – quanto alla produzione – occorre fare riferimento alla sommatoria dei quantitativi prodotti dai singoli consociati, trattandosi di nuovo soggetto”.
In seguito, con ordinanza 17 gennaio 2013 n. 41, la Sezione ha respinto la relativa domanda di esecuzione, per i seguenti motivi:
“Rilevato che la Regione Puglia, con provvedimento del 29 agosto 2012, ha accantonato i fondi riservati all’associazione ricorrente;
Rilevato altresì che l’ordinanza cautelare di accoglimento ha avuto efficacia satisfattiva della pretesa della ricorrente, quantomeno ai fini della conservazione delle risorse economiche ad essa destinate, e che in ogni caso l’udienza di merito è fissata al 30 maggio 2013.
Infine, alla predetta udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Le censure dedotte sono fondate.
2.A. Risulta dagli atti il mancato rispetto dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; al proposito, gli argomenti della Regione, che sostiene l’incompatibilità di tale onere partecipativo con le scadenze imposte dalle norme di settore, non convincono. Invero già , in astratto, i tempi previsti non precludono comunque la comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di riconoscimento, a seguito dell’istruttoria compiuta sui relativi atti dagli uffici regionali (sì da consentire la presentazione di controdeduzioni congrue e pertinenti); inoltre, in concreto, del rispetto di tali scadenze (nel coinvolgimento anche del Ministero delle Politiche agricole) non vi è traccia nel provvedimento gravato, per cui non può essere addotto a scusante.
2.B. Per quanto riguarda il merito del rigetto contestato, occorre riconoscere innanzitutto l’applicabilità alla fattispecie del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2011.
L’ultimo paragrafo dell’articolo 11 (laddove si specifica che “Il Decreto entrerà in vigore per i successivi periodi di tre anni di cui all’art. 8 del regolamento a partire dal 1° aprile 2012 e sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”) dev’essere interpretato, come suggerisce l’Amministrazione, in collegamento con la norma a cui rinvia, ovvero all’articolo 8 (primo comma) del Reg. (CE) 3 settembre 2008, n. 867/2008, secondo il quale “i programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere realizzati in un periodo massimo di tre anni. Il primo periodo triennale inizia il 1° aprile 2006. I periodi successivi iniziano il 1° aprile ogni tre anni”.
Di conseguenza, il riferimento al 1° aprile 2012 non rappresenta il dies a quo dal quale le regole contenute nel decreto sono vincolanti, bensì piuttosto il periodo di finanziamento per il quale tali regole sono state poste.
Rimane a questo punto d’affrontare la questione della riconoscibilità dell’Associazione dei frantoiani di Puglia, a norma dell’articolo 2 del D.M. 22 dicembre 2011, che, nella parte d’interesse, si riporta:
“1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all’articolo 2 del Regolamento sono:
(¦) c) altre organizzazioni di operatori:
1) che associano operatori del settore oleicolo, le quali nella campagna di commercializzazione 2010/2011 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva o più di 1.000 tonnellate di olive da tavola;
2) che associano almeno 30 operatori i quali commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o rappresentare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d’oliva o di olive da tavola (¦)”.
Rispetto a tale disposizione occorre ammettere che le questioni sollevate dalle parti non sono pretestuose, poichè, almeno dal punto di vista letterale, esse si prestano a più interpretazioni, che derivano dalle scelte di redazione, effettuate in sede di adattamento della normativa dell’Unione europea, in relazione all’individuazione e (non precisa e nettamente distinta) definizione delle tipologie di associazione riconoscibile. Essa, però, se letta in modo sistematico e secondo criteri di logica, induce a ritenere
– che i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 non siano cumulativi, comportando altrimenti un’ingiustificata duplicazione e sovrapposizione di presupposti;
– che i requisiti di cui al numero 1 non possano considerarsi inscindibilmente e unitariamente riferiti (invece che ai soci) all’associazione, stante la natura della stessa, che non presuppone in sè un’autonomia organizzativa e aziendale; sicchè i quantitativi devono calcolarsi come somma delle attività delle singole imprese associate;
– che l’articolo 2, lett. c), definisce gli operatori in considerazione (anche alternativa) della loro attività di trasformazione e/o vendita;
– che, in definitiva, la riconduzione al numero 1 o 2 sembra doversi operare sulla base del grado di specializzazione degli operatori, che, solo nell’ipotesi di cui al numero 1, devono aver “realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola”.
Nel concreto, con riguardo alla motivazione del diniego, si deve osservare, da un lato, che (al contrario di quanto affermato nel provvedimento) lo statuto dell’associazione pone, come principale scopo, quello di “promuovere lo sviluppo tecnico ed economico del settore dell’olio di oliva con particolare riferimento al frantoiano e alla produzione e alla commercializzazione” e, dall’altro, che gli associati hanno cumulativamente “commercializzato più di 5.000 tonnellate di olio di oliva”, ovvero 5967 tonnellate, misura giammai contestata dalla regione. Tali presupposti rientrano quindi nella previsione di cui l’articolo 2, lett. c), n. 1.
A ciò consegue l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le note prot. AOO 155/20.03.2012 n. 0336 e prot. AOO 155/20.03.2012 n. 0371.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della Associazione dei Frantoiani di Puglia – A.F.P., nella misura di € 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)